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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 34698/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14014-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2021.

ANTONIO - intimati - 1 avverso la sentenza n. 2005/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei compensi pretesi dal professionista per l'attività prestata (in primo e in secondo grado) in una controversia promossa dagli anzidetti opponenti nei confronti del Comune di Popoli, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la cessione di terreni di loro proprietà che il Comune aveva effettuato -senza averne titolo- in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; gli opponenti dedussero l'inadempimento del professionista per violazione dell'art. 1176 c.c., richiedendo la restituzione degli acconti versati, e proposero domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni per l'importo di 27.320,00 euro (oltre accessori), pari al valore dei terreni trasferiti dal Comune alla società [OSCURATO:SOCIETA]; il Tribunale di Avezzano rigettò l'opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il d.i. opposto; la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza, ritenendo provato l'inadempimento del professionista «per avere l'appellato suggerito ed impostato un'azione legale su presupposti di fatto e di diritto errati e diversi dalla realtà dei fatti, nonché nei confronti di uno solo dei soggetti coinvolti, senza mai rivolgersi all'acquirente a non domino che nel frattempo maturava i tempi per l'acquisto definitivo dei terreni per usucapione»; ha revocato pertanto il d.i. opposto, condannando l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme già riscosse a titolo di acconto, e ha accolto la domanda riconvenzionale, ritenendo sussistente un «evidente nesso di causalità» tra la negligenza del professionista e il «danno subito dai [OSCURATO:PERSONA], [...] consistente nella mancata accettazione dell'offerta fatta nell'ottobre 1989 dal Comune di Popoli di chiudere la vicenda mediante un'indennità pari a lire 52.900,00 euro», in quanto, «proprio per i suggerimenti errati del professionista odierno appellato», i «clienti si decidevano a non accettare quell'offerta, perdendo definitivamente la possibilità di ottenere ristoro per la vendita dei propri terreni a non domino, terreni ormai usucapiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], peraltro mai parte dei giudizi promossi»; ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; gli intimati hanno notificato controricorso in data 30.5.2019, provvedendo a depositarlo soltanto in data 1.6.2021, in prossimità dell'adunanza camerale; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c. p.c.. ; il ricorrente ha depositato memoria; altra memoria è stata depositata dei [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: il ricorso -formato in originale cartaceo- è stato notificato a mezzo PEC all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli intimati nel giudizio di appello; la relata di notifica e le ricevute attestanti la spedizione e la consegna a mezzo di posta elettronica sono state prodotte in copia cartacea priva della necessaria asseverazione di conformità all'originale digitale; da ciò conseguirebbe l'inammissibilità del ricorso alla stregua del principio secondo cui «è inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della

I. n. 53 del 1994» (Cass. n. 29266/2020); tuttavia, deve ritenersi che il tardivo deposito del controricorso - ancorché inidoneo a superarne l'improcedibilità (cfr. Cass. n. 18091/2005)- consenta di ritenere integrato il requisito della prova della ricezione della notifica del ricorso (cfr. Cass., S.U. n. 22438/2018, in motivazione al punto 26.1); il primo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art.948 c.c. nonché «insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia» e contesta l'assunto che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse maturato i termini di usucapione dei terreni di proprietà degli eredi Martocchia; il ricorrente sostiene che la Corte territoriale «ha trascurato di esaminare tutta la documentazione prodotta dagli stessi sigg.ri Martocchia» e, segnatamente, una lettera inviata dal Comune di Popoli il 15.12.1994 ed altra lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA] al Comune e alle [OSCURATO:SOCIETA] il 5.11.1998; il ricorso fa inoltre riferimento al contenuto dell'atto di opposizione e dell'atto di appello dei [OSCURATO:PERSONA], alla comparsa conclusionale depositata dal Cataldi nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e al contenuto di una c.t.u. depositata in data 1.3.2002; il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. e censura la Corte di merito per aver ritenuto «provato in atti che la scelta degli eredi Martocchia di non accettare la proposta transattiva del Comune di Popoli e di adire le vie legali sia dovuta a suggerimenti del sottoscritto ricorrente»; il motivo viene illustrato, tra l'altro, con richiamo ad una lettera del 9.2.1999 inviata dal Comune ad [OSCURATO:PERSONA] e al parere del [OSCURATO:DATA_NASCITA] redato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non ottemperano alla prescrizione dell'art. 366, n. 6 c.p.c.: il ricorrente omette, infatti, di localizzare gli atti sui quali argomenta le censure e di trascriverne il contenuto (o di riassumerlo in modo adeguato), incorrendo pertanto in un difetto di specificità che osta all'esame delle censure; non spetta agli intimati [OSCURATO:PERSONA] il rimborso per spese di lite, in quanto: la mera notifica del controricorso non seguita dal tempestivo deposito non è idonea ad integrare una valida costituzione in giudizio degli intimati che giustifichi la refusione di spese processuali; va escluso, altresì, che, in difetto di tempestivo deposito del controricorso, gli intimati potessero depositare memoria ex art. 378 c.p.c., giacché tale facoltà non può essere riconosciuta nel caso in esame (il cui ricorso risale al 2019), ma solo per i ricorsi depositati anteriormente al 30.10.2016, per i quali vale il principio secondo cui, «in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente» (Cass. n. 5508/2020); sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14014-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2021. ANTONIO - intimati - 1 avverso la sentenza n. 2005/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei compensi pretesi dal professionista per l'attività prestata (in primo e in secondo grado) in una controversia promossa dagli anzidetti opponenti nei confronti del Comune di Popoli, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la cessione di terreni di loro proprietà che il Comune aveva effettuato -senza averne titolo- in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; gli opponenti dedussero l'inadempimento del professionista per violazione dell'art. 1176 c.c., richiedendo la restituzione degli acconti versati, e proposero domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni per l'importo di 27.320,00 euro (oltre accessori), pari al valore dei terreni trasferiti dal Comune alla società [OSCURATO:SOCIETA]; il Tribunale di Avezzano rigettò l'opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il d.i. opposto; la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza, ritenendo provato l'inadempimento del professionista «per avere l'appellato suggerito ed impostato un'azione legale su presupposti di fatto e di diritto errati e diversi dalla realtà dei fatti, nonché nei confronti di uno solo dei soggetti coinvolti, senza mai rivolgersi all'acquirente a non domino che nel frattempo maturava i tempi per l'acquisto definitivo dei terreni per usucapione»; ha revocato pertanto il d.i. opposto, condannando l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme già riscosse a titolo di acconto, e ha accolto la domanda riconvenzionale, ritenendo sussistente un «evidente nesso di causalità» tra la negligenza del professionista e il «danno subito dai [OSCURATO:PERSONA], [...] consistente nella mancata accettazione dell'offerta fatta nell'ottobre 1989 dal Comune di Popoli di chiudere la vicenda mediante un'indennità pari a lire 52.900,00 euro», in quanto, «proprio per i suggerimenti errati del professionista odierno appellato», i «clienti si decidevano a non accettare quell'offerta, perdendo definitivamente la possibilità di ottenere ristoro per la vendita dei propri terreni a non domino, terreni ormai usucapiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], peraltro mai parte dei giudizi promossi»; ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; gli intimati hanno notificato controricorso in data 30.5.2019, provvedendo a depositarlo soltanto in data 1.6.2021, in prossimità dell'adunanza camerale; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c. p.c.. ; il ricorrente ha depositato memoria; altra memoria è stata depositata dei [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: il ricorso -formato in originale cartaceo- è stato notificato a mezzo PEC all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli intimati nel giudizio di appello; la relata di notifica e le ricevute attestanti la spedizione e la consegna a mezzo di posta elettronica sono state prodotte in copia cartacea priva della necessaria asseverazione di conformità all'originale digitale; da ciò conseguirebbe l'inammissibilità del ricorso alla stregua del principio secondo cui «è inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della I. n. 53 del 1994» (Cass. n. 29266/2020); tuttavia, deve ritenersi che il tardivo deposito del controricorso - ancorché inidoneo a superarne l'improcedibilità (cfr. Cass. n. 18091/2005)- consenta di ritenere integrato il requisito della prova della ricezione della notifica del ricorso (cfr. Cass., S.U. n. 22438/2018, in motivazione al punto 26.1); il primo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art.948 c.c. nonché «insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia» e contesta l'assunto che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse maturato i termini di usucapione dei terreni di proprietà degli eredi Martocchia; il ricorrente sostiene che la Corte territoriale «ha trascurato di esaminare tutta la documentazione prodotta dagli stessi sigg.ri Martocchia» e, segnatamente, una lettera inviata dal Comune di Popoli il 15.12.1994 ed altra lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA] al Comune e alle [OSCURATO:SOCIETA] il 5.11.1998; il ricorso fa inoltre riferimento al contenuto dell'atto di opposizione e dell'atto di appello dei [OSCURATO:PERSONA], alla comparsa conclusionale depositata dal Cataldi nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e al contenuto di una c.t.u. depositata in data 1.3.2002; il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. e censura la Corte di merito per aver ritenuto «provato in atti che la scelta degli eredi Martocchia di non accettare la proposta transattiva del Comune di Popoli e di adire le vie legali sia dovuta a suggerimenti del sottoscritto ricorrente»; il motivo viene illustrato, tra l'altro, con richiamo ad una lettera del 9.2.1999 inviata dal Comune ad [OSCURATO:PERSONA] e al parere del [OSCURATO:DATA_NASCITA] redato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non ottemperano alla prescrizione dell'art. 366, n. 6 c.p.c.: il ricorrente omette, infatti, di localizzare gli atti sui quali argomenta le censure e di trascriverne il contenuto (o di riassumerlo in modo adeguato), incorrendo pertanto in un difetto di specificità che osta all'esame delle censure; non spetta agli intimati [OSCURATO:PERSONA] il rimborso per spese di lite, in quanto: la mera notifica del controricorso non seguita dal tempestivo deposito non è idonea ad integrare una valida costituzione in giudizio degli intimati che giustifichi la refusione di spese processuali; va escluso, altresì, che, in difetto di tempestivo deposito del controricorso, gli intimati potessero depositare memoria ex art. 378 c.p.c., giacché tale facoltà non può essere riconosciuta nel caso in esame (il cui ricorso risale al 2019), ma solo per i ricorsi depositati anteriormente al 30.10.2016, per i quali vale il principio secondo cui, «in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente» (Cass. n. 5508/2020); sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi