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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00359/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/02/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta di riabilitazione presentata, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, da [OSCURATO:PERSONA], persona già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni uno (eseguita dal 22 gennaio 2016 e cessata il 21 gennaio 2017).

2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 70 d.

Igs. n. 159 del 2011 e 179 cod. pen., nonché carenza assoluta di motivazione circa i presupposti per la concessione della riabilitazione.

La Corte di appello ha negato il beneficio sul rilievo che il ricorrente aveva partecipato a una manifestazione di protesta messa in atto anche da aderenti al movimento anarchico.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, un singolo episodio di inottemperanza non può ritenersi significativo (Sez 1, n. 3346 del 2011) e, più in generale, le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa (Sez. 1, n. 43435 del 08/11/2005).

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, riconoscendo valore ostativo alla partecipazione a una manifestazione di protesta, avrebbe violato i principi espressi dalla Corte di cassazione, e, anzi, avrebbe assegnato valenza negativa all'esercizio di un diritto fondamentale della persona, tutelato dall'art. 21 Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La decisione impugnata è sostenuta da due autonome rationes decidendi.

Il ricorso si incentra solo su una, lasciando intatta l'altra.

2.1. Il ricorrente chiede la riabilitazione da misura di prevenzione personale, beneficio dal quale conseguono la cessazione sia di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione sia dei divieti previsti dall'articolo 67 d.

Igs. n. 159 del 2011.

A mente dell'art. 70 d.

Igs. n. 159 del 2011 la concessione della riabilitazione postula la sussistenza di due requisiti: - il primo di carattere temporale: decorso di tre anni nei casi di "pericolosità generica" o di cinque anni nel caso di "pericolosità qualificata" dalla cessazione della misura di prevenzione; - il secondo di natura sostanziale: il soggetto deve aver dato prova costante ed effettiva di buona condotta durante l'intero periodo sopra indicato.

L'onere probatorio grava sull'istante.

Lo scarno enunciato normativo è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che è richiesta una valutazione della personalità dell'istante sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572).

2.2. La Corte di appello ha negato la riabilitazione per l'assenza di entrambe le condizioni richieste: - l'istante non ha allegato né dimostrato la sussistenza di alcun elemento concreto idoneo a supportare la richiesta di riabilitazione, arrestandosi alla mera riproduzione del dettato astratto della norma; - nel periodo in rassegna l'istante ha tenuto un comportamento dimostrativo della assenza di buona condotta dato che il 23 aprile 2020, in spregio alle misure restrittive emergenziali dirette a contrastare l'epidemia da Covid-19, ha partecipato da una manifestazione organizzata anche da aderenti al movimento anarchico. 2.3.

Attraverso i due percorsi sintetizzati, la Corte di appello ha delineato due rationes decidendi autonome ed autosufficienti: l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla pronuncia.

Il ricorso in esame attacca solo la seconda ratio, e dunque incorre nel difetto di specificità, dato che il primo argomento, non toccato, è da solo sufficiente a sostenere la decisione (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/02/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta di riabilitazione presentata, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, da [OSCURATO:PERSONA], persona già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni uno (eseguita dal 22 gennaio 2016 e cessata il 21 gennaio 2017). 2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 70 d. Igs. n. 159 del 2011 e 179 cod. pen., nonché carenza assoluta di motivazione circa i presupposti per la concessione della riabilitazione. La Corte di appello ha negato il beneficio sul rilievo che il ricorrente aveva partecipato a una manifestazione di protesta messa in atto anche da aderenti al movimento anarchico. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, un singolo episodio di inottemperanza non può ritenersi significativo (Sez 1, n. 3346 del 2011) e, più in generale, le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa (Sez. 1, n. 43435 del 08/11/2005). Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, riconoscendo valore ostativo alla partecipazione a una manifestazione di protesta, avrebbe violato i principi espressi dalla Corte di cassazione, e, anzi, avrebbe assegnato valenza negativa all'esercizio di un diritto fondamentale della persona, tutelato dall'art. 21 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La decisione impugnata è sostenuta da due autonome rationes decidendi. Il ricorso si incentra solo su una, lasciando intatta l'altra. 2.1. Il ricorrente chiede la riabilitazione da misura di prevenzione personale, beneficio dal quale conseguono la cessazione sia di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione sia dei divieti previsti dall'articolo 67 d. Igs. n. 159 del 2011. A mente dell'art. 70 d. Igs. n. 159 del 2011 la concessione della riabilitazione postula la sussistenza di due requisiti: - il primo di carattere temporale: decorso di tre anni nei casi di "pericolosità generica" o di cinque anni nel caso di "pericolosità qualificata" dalla cessazione della misura di prevenzione; - il secondo di natura sostanziale: il soggetto deve aver dato prova costante ed effettiva di buona condotta durante l'intero periodo sopra indicato. L'onere probatorio grava sull'istante. Lo scarno enunciato normativo è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che è richiesta una valutazione della personalità dell'istante sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572). 2.2. La Corte di appello ha negato la riabilitazione per l'assenza di entrambe le condizioni richieste: - l'istante non ha allegato né dimostrato la sussistenza di alcun elemento concreto idoneo a supportare la richiesta di riabilitazione, arrestandosi alla mera riproduzione del dettato astratto della norma; - nel periodo in rassegna l'istante ha tenuto un comportamento dimostrativo della assenza di buona condotta dato che il 23 aprile 2020, in spregio alle misure restrittive emergenziali dirette a contrastare l'epidemia da Covid-19, ha partecipato da una manifestazione organizzata anche da aderenti al movimento anarchico. 2.3. Attraverso i due percorsi sintetizzati, la Corte di appello ha delineato due rationes decidendi autonome ed autosufficienti: l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla pronuncia. Il ricorso in esame attacca solo la seconda ratio, e dunque incorre nel difetto di specificità, dato che il primo argomento, non toccato, è da solo sufficiente a sostenere la decisione (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 00359/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris