Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 63/1968
ECLI:IT:COST:1968:63
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Il Presidente della Regione siciliana, con ricorso depositato
il 28 dicembre 1967, ha sollevato conflitto d'attribuzione contro il
Presidente del Consiglio dei Ministri e contro il Ministro per le
finanze. In esso chiede l'annullamento delle circolari 19 luglio 1967,
n. 3417/Div. XII e 28 luglio 1967, n. 3493/Div. XII, con le quali il
Ministero per le finanze (Direzione generale dogane) rivendica allo
Stato i proventi del diritto di sbarco dagli aerei di merci provenienti
dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24) e della tassa di
sbarco, istituita con l'art. 1 del R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1592,
sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o sulle
spiagge nazionali (questa è stata riscossa sempre dalla Regione;
quella, posteriore alle norme d'attuazione del 1948, è riscossa dallo
Stato).
Secondo la Regione, la tassa e il diritto contestati hanno natura
tributaria, come risulterebbe dalla denominazione legislativa e dal
carattere della prestazione che è imposta dalla legge, poco importando
il fatto che le relative somme affluiscano a un capitolo del bilancio
comprendente le entrate del Ministero del trasporti. Dato ciò, se
fossero proventi doganali, spetterebbero alla Regione poiché rientrano
fra i diritti marittimi ("diritti diversi") che le norme d'attuazione
riservano ad essa nella tabella D, art. 2; ma lo sono, come ritiene
anche il Ministero, e perciò le spettano poiché le stesse norme
attribuiscono tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo
territorio (salvo le nuove, che qui non interessano). Tertium non
datur.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondendo con le
deduzioni depositate dall'Avvocatura dello Stato il 4 gennaio 1968, si
richiama alla sentenza 1967 n. 146 della Corte costituzionale. Questa
sentenza ha affermato che in via di principio spettano allo Stato tutti
i diritti doganali, cioè i proventi tributari riscossi con operazioni
doganali e in connessione con fatti di importazione ed esportazione.
Del proventi doganali vanno alla Regione solo quelli elencati nella
tabella D delle norme d'attuazione, che non comprende i diritti e le
tasse di sbarco: infatti i "proventi eventuali", che vi sono indicati
(art. 1 lett. H sui dazi, 2 lett. F sui diritti marittimi e punto 5
sulle imposte di consumo), costituiscono entrate innominate ed incerte,
dovute quando concorrono particolari circostanze (interessi, spese,
diritti accessori, ecc.), e non entrate nominate e certe come quelle
doganali. Il ricorso perciò dovrebbe essere respinto.
3. - Nella memoria depositata il 24 aprile 1968 il Presidente del
Consiglio sostiene che le tasse e i diritti di sbarco danno luogo ad
entrate che non sono tributarie, secondo la legge dello Stato, e
perciò, essendo connessi ad attività amministrativa statale, non
spettano alla Regione (arg. ex art. 1 lett. a norme di attuazione):
tanto è vero che sono iscritti al titolo II cap. 2065 e 2165 del
bilancio dello Stato (entrate extra tributaria) e non rientrano fra "i
diritti marittimi diversi" iscritti invece al titolo I cap. 1453
(entrate tributarie).
Nella memoria depositata l'8 maggio 1968 la Regione nega che le
tasse e i diritti di sbarco abbiano natura doganale: come riconosce lo
stesso Ministero, non sono dovuti per il fatto dell'importazione, sono
commisurati al peso, non al valore, delle merci e si pagano anche sulle
merci importate (d'altronde, se fossero diritti doganali, sarebbero
compresi fra le "entrate diverse concernenti la dogana", riservate alla
Regione). Infine non sarebbero tasse poiché non vi corrisponde alcun
servizio pubblico divisibile.
4. - Nella discussione orale le parti hanno illustrato le loro
tesi.
:
La Regione siciliana, ricorrendo per conflitto d'attribuzione
contro le due circolari del Ministero per le finanze, rivendica la
tassa di sbarco, nei porti e nelle spiagge, di merci provenienti
dall'estero e di diritto di sbarco e imbarco, negli aerodromi, di merci
provenienti dall'estero o destinate all'estero.
Il ricorso non può essere accolto.
La tassa relativa ai porti e alle spiagge è per la dottrina, ab
antiquo e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello
Stato figura fra le entrate extratributarie. L'analogo diritto relativo
agli aerodromi è invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24,
nei lavori preparatori e nel bilancio statale come il corrispettivo, a
carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701
Cod. nav.), mentre la dottrina non si è sostanzialmente pronunciata.
La Corte non ritiene che occorra prendere posizione sul problema
poiché, comunque lo si risolva, la conclusione, ai fini della causa,
è la stessa.
Infatti, costituiscano tributi doganali o proventi extratributari,
quella tassa e quel diritto non sono stati mai attribuiti dalle norme
d'attuazione alla Regione siciliana: i proventi doganali e i diritti
marittimi, che le vennero conferiti, sono quelli elencati nella tabella
D, annessa alle norme, nella quale non figurano espressamente né la
tassa né il diritto di sbarco o di imbarco. Neanche le voci generiche
"diritti (marittimi) diversi" e "entrate... diverse concernenti... le
dogane" li ricomprendono: la tabella, notoriamente, è stata compilata
sul modello del "Quadro di classificazione delle entrate" dello Stato
(cap. 1451 - 53, 1459 - 61, 1463, 1600, 2004, 2010/12), di cui ricalca
le voci, la loro numerazione con lettere o cifre, perfino (entro certi
limiti) l'ordine di elencazione; nel "Quadro" i "diritti diversi" e le
entrate... diverse concernenti le dogane", quale che sia il loro
contenuto (soprattassa di ancoraggio, tassa di ammissione ad esami per
conseguimento di titoli professionali marittimi, diritti di licenza,
ecc.), non si riferiscono né alla tassa né al diritto contestati in
questa causa: tassa e diritto rientrano infatti in altri capitoli (cap.
2065 n. 3 e 2162 n. 3).
Ne deriva che i due proventi, essendo estranei alle norme di
attuazione, non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e perciò
restano allo Stato (v. sentenza n. 146 del 1967 della Corte
costituzionale).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara che spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le
merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge
(art. 1 della legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco
e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente
dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24), e respinge pertanto
il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana, citato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
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