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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 33036/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], condannato in concorso con altri ad una pena detentiva in forza di sentenza divenuta irrevocabile emessa dal menzionato Giudice il 13 settembre 2023, invocava l'applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen.

In particolare, l'istante chiedeva l'estensione in suo favore degli effetti delle impugnazioni proposte avverso la citata sentenza da taluni coimputati concorrenti che avevano ottenuto, in riforma di essa a seguito di concordato in appello, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la conseguente riduzione delle pene rispettivamente loro inflitte.

2. Con ordinanza del 27 febbraio 2026, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi di impugnazione volti ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza; in un paragrafo di richiami giurisprudenziali; in un paragrafo recante richiesta di sospensione urgente della esecuzione della pena.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., lamenta la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione come «esclusivamente personali» dei motivi di gravame proposti dai coimputati.

Afferma che il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere che gli effetti dell'impugnazione non potevano essere estesi al ricorrente perché la rideterminazione della pena per alcuni coimputati concorrenti nei reati era dipesa da motivi personali, cioè dalla loro confessione.

Secondo il ricorrente, la confessione ha inciso sulla ricostruzione dei fatti e, quindi, ha carattere oggettivo, non personale.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza ora impugnata, affermando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto considerare la confessione di alcuni coimputati come un elemento esclusivamente personale, senza un'analisi 2approfondita delle sue ricadute sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

1.1. L'art. 587 cod. proc. pen., rubricato «Estensione dell'impugnazione», stabilisce, al comma 1, che nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in sede di giudizio di appello, deve ritenersi estensibile all'imputato non impugnante la concessione delle attenuanti generiche solo qualora queste siano state riconosciute a colui che ha proposto l'impugnazione per un motivo oggettivo comune ad entrambi. (Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, Rv. 278392 - 02).

1.3. Con riferimento specifico al caso in esame, deve notarsi che il giudice dell'esecuzione non è incorso in una inosservanza o in una errata applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., né in vizi motivazionali, ma ha adeguatamente interpretato e applicato la norma rispettando il principio richiamato, pienamente condivisibile.

Il giudice dell'esecuzione ha correttamente notato, infatti, che l'accoglimento, da parte del giudice di appello, di motivi di gravame in favore di taluni coimputati a seguito di concordato in appello, è dipesa da valutazioni complesse che hanno tenuto conto anche delle confessioni di costoro, ritenute tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti.

In effetti, dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione impugnata, richiamante la sentenza di appello, emerge con chiarezza che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la diminuzione della pena in favore di taluni coimputati, concorrenti nei reati contestati, non sono derivate dall'accoglimento di un motivo comune all'odierno ricorrente e ai concorrenti beneficiari della riforma, ma dalla valutazione delle confessioni di questi ultimi, cioè da motivi esclusivamente personali inerenti a comportamenti specifici tenuti da costoro e non dall'odierno ricorrente.

Come emerge dal preciso richiamo della sentenza di appello contenuto nella pag. 2 dell'ordinanza impugnata, risultano infatti valorizzati dal giudice di appello - ai fini della riforma della sentenza di primo grado, quanto al trattamento sanzionatorio nei confronti di taluni concorrenti nel reato che hanno ottenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza 3sulle aggravanti - non gli effetti delle confessioni di costoro sull'accertamento dei reati contestati, ma proprio i comportamenti confessori tenuti da detti coimputati.

Si è trattato, quindi, di valutazioni fondate su motivi esclusivamente personali, cioè su aspetti della condotta susseguente al reato che ai fini della pena è prevista come indice della capacità a delinquere del colpevole - cioè di un profilo strettamente soggettivo - dall'art. 133 cod. pen., richiamato dall'art. 62-bis cod. pen. per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il rico P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], condannato in concorso con altri ad una pena detentiva in forza di sentenza divenuta irrevocabile emessa dal menzionato Giudice il 13 settembre 2023, invocava l'applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen. In particolare, l'istante chiedeva l'estensione in suo favore degli effetti delle impugnazioni proposte avverso la citata sentenza da taluni coimputati concorrenti che avevano ottenuto, in riforma di essa a seguito di concordato in appello, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la conseguente riduzione delle pene rispettivamente loro inflitte. 2. Con ordinanza del 27 febbraio 2026, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi di impugnazione volti ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza; in un paragrafo di richiami giurisprudenziali; in un paragrafo recante richiesta di sospensione urgente della esecuzione della pena. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., lamenta la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione come «esclusivamente personali» dei motivi di gravame proposti dai coimputati. Afferma che il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere che gli effetti dell'impugnazione non potevano essere estesi al ricorrente perché la rideterminazione della pena per alcuni coimputati concorrenti nei reati era dipesa da motivi personali, cioè dalla loro confessione. Secondo il ricorrente, la confessione ha inciso sulla ricostruzione dei fatti e, quindi, ha carattere oggettivo, non personale. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza ora impugnata, affermando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto considerare la confessione di alcuni coimputati come un elemento esclusivamente personale, senza un'analisi 2approfondita delle sue ricadute sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 1.1. L'art. 587 cod. proc. pen., rubricato «Estensione dell'impugnazione», stabilisce, al comma 1, che nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in sede di giudizio di appello, deve ritenersi estensibile all'imputato non impugnante la concessione delle attenuanti generiche solo qualora queste siano state riconosciute a colui che ha proposto l'impugnazione per un motivo oggettivo comune ad entrambi. (Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, Rv. 278392 - 02). 1.3. Con riferimento specifico al caso in esame, deve notarsi che il giudice dell'esecuzione non è incorso in una inosservanza o in una errata applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., né in vizi motivazionali, ma ha adeguatamente interpretato e applicato la norma rispettando il principio richiamato, pienamente condivisibile. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente notato, infatti, che l'accoglimento, da parte del giudice di appello, di motivi di gravame in favore di taluni coimputati a seguito di concordato in appello, è dipesa da valutazioni complesse che hanno tenuto conto anche delle confessioni di costoro, ritenute tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti. In effetti, dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione impugnata, richiamante la sentenza di appello, emerge con chiarezza che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la diminuzione della pena in favore di taluni coimputati, concorrenti nei reati contestati, non sono derivate dall'accoglimento di un motivo comune all'odierno ricorrente e ai concorrenti beneficiari della riforma, ma dalla valutazione delle confessioni di questi ultimi, cioè da motivi esclusivamente personali inerenti a comportamenti specifici tenuti da costoro e non dall'odierno ricorrente. Come emerge dal preciso richiamo della sentenza di appello contenuto nella pag. 2 dell'ordinanza impugnata, risultano infatti valorizzati dal giudice di appello - ai fini della riforma della sentenza di primo grado, quanto al trattamento sanzionatorio nei confronti di taluni concorrenti nel reato che hanno ottenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza 3sulle aggravanti - non gli effetti delle confessioni di costoro sull'accertamento dei reati contestati, ma proprio i comportamenti confessori tenuti da detti coimputati. Si è trattato, quindi, di valutazioni fondate su motivi esclusivamente personali, cioè su aspetti della condotta susseguente al reato che ai fini della pena è prevista come indice della capacità a delinquere del colpevole - cioè di un profilo strettamente soggettivo - dall'art. 133 cod. pen., richiamato dall'art. 62-bis cod. pen. per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il rico P.Q.M
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