CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20486/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO€4ato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 62 bis e 13:3 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 62 bis e 133 cod, pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione„ ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensor [OSCURATO:PERSONA]