CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 15531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28675/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, procuratore di se stesso e rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dei suoi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 84 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2766/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo la dichiarazione di nullità, ed in subordine la risoluzione, dei due contratti stipulati rispettivamente in data 30 marzo 2007, denominato “Optimum”, e in data 26 aprile 2004, denominato “Vip”, nonché la restituzione degli importi versati con il risarcimento del danno. Espose che in relazione al primo contratto era stato corrisposto il premio unico iniziale e quello ricorrente periodico fino al maggio 2008 per un totale di Euro 13.787,50, mentre per il secondo era stato corrisposto solo il premio unico iniziale per Euro 2.392,72, e che, essendo state unilateralmente risolte le polizze in base alle condizioni generali per il mancato pagamento dei premi ricorrenti per un periodo di due annualità, la società assicuratrice aveva comunicato che al Mattei spettava soltanto a titolo di riscatto il premio unico inizialmente versato per il primo contratto. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Mattei. Con sentenza di data 27 luglio 2020 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello. Premise la corte territoriale che, benché i contratti fossero antecedenti l’entrata in vigore del TUF, obblighi informativi erano già regolati dalla normativa del 1995 e dalla relativa disciplina regolamentare ISVAP. Osservò quindi che l’appellante, lamentando l’omessa informativa, non aveva censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che il Mattei avesse “confessato” di avere ricevuto il foglio informativo, sottoscrivendo il relativo paragrafo della polizza in cui si dava conto di ciò, e che inoltre aveva solo genericamente lamentato la violazione dell’obbligo informativo, senza specificare quale informazione gli sarebbe stata negata, in relazione alle polizze stipulate. Aggiunse che, a prescindere dalla qualificazione delle polizze quali strumenti assicurativi o finanziari, la risoluzione del contratto era giustificata dal pacifico inadempimento del Mattei, che aveva interrotto il pagamento dei premi periodici, cui era obbligato per contratto, e che parimenti legittimo, alla luce dell’esame delle polizze, era l’incameramento dei premi periodici per la polizza “Optimum” e di tutti i premi, iniziali e periodici, quanto alla polizza “Vip”. Osservò ancora che, dall’esame delle schede contrattuali, si evinceva chiaramente il patto secondo cui nel caso di interruzione del pagamento dei premi periodici dopo un anno, come accaduto nella specie, per la polizza “Optimum” era prevista la restituzione di una “prestazione ridotta” (pp. 2 e 3 dell’allegato di polizza), mentre per la polizza “Vip” non era prevista alcuna restituzione nel caso di mancato pagamento dei premi nei primi due anni (pag. 2 dell’allegato di polizza). Concluse che il diritto dell’assicuratore di trattenere i versamenti effettuati emergeva dagli allegati di polizza specificatamente sottoscritti dal contraente, per i quali pertanto, ove si dovesse condividerne la natura vessatoria, non sussisteva problema di inefficacia. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria dal ricorrente, mentre il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ., 112 e 113 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto di prescindere dalla qualificazione giuridica, nonostante nel motivo di appello si domandasse l’interpretazione della volontà delle parti e la qualificazione come prodotto finanziario, e che, ove accertata la mancanza di alea, si sarebbe dovuto concludere per la natura finanziaria dei contratti, con l’applicazione della l. n. 262 del 2005 e del d. lgs. n. 3030 del 2006. Il motivo è inammissibile. Preliminarmente va rilevata la violazione nella formulazione della censura dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. Sul punto degli obblighi informativi la decisione impugnata si basa su due rationes decidendi : 1) l’appellante, lamentando l’omessa informativa, non ha censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che il Mattei avesse “confessato” di avere ricevuto il foglio informativo, sottoscrivendo il relativo paragrafo della polizza in cui si dava conto di ciò; 2) l’appellante ha solo genericamente lamentato la violazione dell’obbligo informativo, senza specificare quale informazione gli sarebbe stata negata, in relazione alle polizze stipulate. La seconda ratio decidendi attinge un profilo rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’appello sotto il profilo dell’art.342 cod. proc. civ.. Si tratta di due rationes che non son o state specificatamente impugnate. Alla luce del giudicato interno sulla ricezione del foglio informativo, e dell’inammissibilità dell’appello quanto alla denuncia di violazione degli obblighi informativi, la censura in termini di mancata qualificazione dei contratti come prodotti finanziari ai fini dell’applicazione della relativa disciplina è priva di decisività poiché per un verso non si denuncia in modo specifico quale sarebbe stata la portata applicativa di tale disciplina ulteriore rispetto alla ricezione del foglio informativo, per l’altro a fronte dell’assenza di rituale denuncia in sede di appello di violazione di obblighi informativi resta generica, e priva del riferimento ad un concreto pregiudizio, l’invocazione dell’applicazione della disciplina sui contratti finanziari. Il motivo è in definitiva affetto da inammissibilità per aspecificità. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è prova di quale fosse il contenuto delle clausole generali tale da giustificare l’incameramento operato dalla società assicuratrice e che la consegna delle condizioni generali al contraente non esonera la società dalla prova del contenuto delle clausole. Conclude nel senso dell’assenza di motivazione della sentenza per non avere la società assicuratrice provato il contenuto delle clausole generali. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, in violazione dell’art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente non ha specificatamente indicato il contenuto delle clausole generali il cui contenuto sarebbe asseritamente diverso da quello dedotto dalla società assicuratrice, né la sede di ingresso nel processo di merito delle clausole in discorso. In secondo luogo, la censura si arresta al profilo, riservato al giudice del merito, dell’accertamento del contenuto della clausola negoziale, denunciando altresì un mancato assolvimento dell’onere della prova laddove invece il giudice di appello ha positivamente accertato (il che rende irrilevante il richiamo a norme sull’onere della prova) quale fosse il contenuto delle previsioni negoziali, richiamandone anche la sede all’interno della polizza. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1175, 1176, 1418, 1341, 1342 cod. civ., 112 e 156 cod. proc. civ., 33 ss. d. lgs. n. 206 del 2005, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, omettendo le analisi richieste di cui ai precedenti motivi e non esponendo i motivi della decisione, ha impedito il controllo della decisione, da cui il carattere apparente della motivazione. Aggiunge che la giurisprudenza ha rilevato l’incompatibilità delle polizze linked rispetto al tipo assicurativo e che l’omessa indagine da parte del giudice di appello ha precluso l’inquadramento dei contratti fra quelli per adesione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. in relazione alla ritenuta irrilevanza della sottoscrizione delle clausole. Il motivo è inammissibile. Presupposto della prima parte della censura è l’omessa indagine da parte del giudice del merito sui profili evidenziati nei motivi precedenti. L’inammissibilità dei precedenti motivi determina l’assorbimento del motivo per questa parte. Quanto al resto si denuncia l’incompatibilità delle polizze linked rispetto al tipo assicurativo, che resta una questione puramente astratta priva di riferimenti alla fattispecie concreta e soprattutto alle rationes decidendi, nonché si denuncia un mancato inquadramento dei contratti nei contratti per adesione al fine di contestare la ritenuta irrilevanza della sottoscrizione delle clausole, censura che resta eccentrica a fronte dell’accertamento da parte del giudice del merito della specifica sottoscrizione degli allegati alle polizze. Con il quarto motivo si afferma che le spese devono essere ripartite in base alla soccombenza da riferirsi all’esito definitivo della lite. Trattasi di motivo inammissibile che, in quanto assume che le spese debbano essere poste a carico della controparte quale esito dell’accoglimento del ricorso, costituisce in realtà un non motivo. Passando al ricorso incidentale condizionato, con l’unico motivo di ricorso si denuncia il difetto di legittimazione passiva, avendo [OSCURATO:PERSONA] ceduto in data 1 luglio 2013 il ramo d’azienda a INA Assitalia (poi [OSCURATO:SOCIETA].), la quale si era costituita in appello e ciò nonostante la corte territoriale aveva ritenuto senza motivazione che legittimata fosse [OSCURATO:PERSONA]. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo