CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione a decreto d’espulsione Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere – Rel. R.G.N.28961/2021 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso28961/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domic iliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliatopresso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatoe difeso; -Resistente avverso l’ordinanzad el Giudice di pace di Roma, depositata il 12/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2022,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza depositata il 12.4.21, il Giudice di pace di Roma dichiarò inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Roma, e l’ordine del Questore di Roma del 3.8.20 di lasciare il territorio dello Stato italiano, osservando che tale ricorso era stato presentato tardivamente il 30.9.20, oltre il termine di 30 gg. per l’opposizione al decreto d’espulsione, di cui all’art. 18, c.3, l. n. 150/11. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con unico motivo. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo del ricorso lamenta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per aver ritenuto tardiva l’opposizione avverso il decreto d’espulsione, omettendo di applicare la sospensione feriale dei termini. La causa va rimessa a nuovo ruolo per la notificazione del ricorso alla Prefettura di Roma, in considerazione della nullità della notifica eseguita alla Prefettura presso l’Avvocatura generale dello Stato. Secondo giurisprudenza granitica di questa Corte nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Sez. 1, n. 9078 del 7.7.2000, Rv.53895501; Sez. 1, n. 5537 del 13.4.2001, Rv. 545917 — 01; Sez. U, n. 15141 del 28.11.2001, Rv. 550716 —01; Sez. 1, n. 10991 del 10.6.2004, Rv. 573508 —01; Sez. 1, n. 1395 del 27.1.2004, Rv. 569699 — 01; Sez. 1, n. 28869 del 29.12.2005, Rv. 585689 —01; Sez. 1, n. 14293 del 21.6.2006, Rv. 592741-01; Sez. 1, n. 825 del 19.1.2010, Rv. 611929-01; Sez. 6 -1, n. 16178 del 30.7.2015, Rv. 636358 —01). Invece va disposta la rinotificazione in sanatoria ex art.291 cod.proc.civ. (Sez. 1 n. 12665 del 13.5.2019 Rv. 653771 -01), allorché, come in questo caso, il ricorso è stato rivolto correttamente contro il Prefetto ma è stato erroneamente notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato, in taleipotesi nella quale non si registra no vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius , ma solo della sua notificazione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso al Prefetto di di Roma , presso la sua sede, nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella