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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 43644/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 15/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di BRESCIA.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con al quale la Corte di appello di Brescia, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata, ha ridotto ad anni tre e mesi tre di reclusione ed euro duemilaseicento di multa la pena irrogata all'imputato dal Tribunale di Bergamo per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata, lamentando l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della sentenza di appello, perché il fatto ritenuto dal primo giudice sarebbe non aggravato.

Il ricorso, presentato per un motivo non consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile.

Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli con la contestata circostanza aggravante, ma in appello non era stata lamentata l'inconfigurabilità di essa: non è, pertanto, consentito porre la questione per la prima volta in ricorso.

A ciò si aggiunga, per completezza, che in appello lo stesso imputato ha concordato la pena irrogatagli per il reato aggravato.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 08/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lente [OSCURATO:PERSONA] R go (/ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 15/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di BRESCIA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con al quale la Corte di appello di Brescia, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata, ha ridotto ad anni tre e mesi tre di reclusione ed euro duemilaseicento di multa la pena irrogata all'imputato dal Tribunale di Bergamo per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata, lamentando l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della sentenza di appello, perché il fatto ritenuto dal primo giudice sarebbe non aggravato. Il ricorso, presentato per un motivo non consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli con la contestata circostanza aggravante, ma in appello non era stata lamentata l'inconfigurabilità di essa: non è, pertanto, consentito porre la questione per la prima volta in ricorso. A ciò si aggiunga, per completezza, che in appello lo stesso imputato ha concordato la pena irrogatagli per il reato aggravato. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 08/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lente [OSCURATO:PERSONA] R go (/ [OSCURATO:PERSONA]