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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01570/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23244/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rapp. e dif. dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’ Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 2086/2023 depositata il 12/4/23.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La presente vicenda processuale concerne l'impugnazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche solo Kryalos o ricorrente) di un avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate, che aveva rettificato il valore catastale di un immobile sito nel Comune di Fiumicino per il quale la società aveva presentato un modello DOCFA nel 2018, proponendo una rendita catastale basata su parametri del "[OSCURATO:PERSONA]".

2. In particolare, la Kryalos impugnava l'accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP), lamentando la carente motivazione dell'avviso di accertamento; l’erroneità e sproporzione della rendita catastale rettificata.

3. La CTP ha accoglieva il ricorso, ritenendo che l’accertamento fosse privo di idonea motivazione.

4. Avverso siffatta pronunzia insorgeva in appello l’Agenzia delle Entrate che assumeva, invece, l’adeguatezza della motivazione dell’accertamento impugnato che deduceva emesso in applicazione della circolare n.6/2012, evidenziando che la rendita catastale era stata rideterminata con stima diretta in relazione alle caratteristiche dell’immobile, non per comparazione con altre unità immobiliari urbane.

5. La CGT di 2° grado accoglieva l’appello, confermando, anche nel merito, la legittimità dell’avviso di accertamento oggetto di causa.

6. La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado chiedendone la cassazione in relazione ai 4 motivi proposti.

1. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

2. Entrambe le parti in prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c) (degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 24 cost., per non aver il giudice a quo ravvisato il vulnus motivazionale inficiante l’accertamento, avendo omesso di considerare che l'accertamento è stato giustificato con formule generiche ("consolidati prontuari di settore"), privando la società della possibilità di comprendere le ragioni della rettifica e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.

Oltre a ciò, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che, in materia catastale, l'obbligo motivazionale possa essere soddisfatto con indicazioni sommarie, contrariamente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dallo Statuto del Contribuente.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’art.360 n.3 c.p.c. per l’ulteriore violazione degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui il giudice a quo non ha censurato l’indebita integrazione in giudizio operata dall’Ufficio con riferimento all’originaria motivazione dell’accertamento, considerato che l’Agenzia aveva fornito dettagli sui criteri di rettifica solo in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, violando il principio di immodificabilità della motivazione dell'atto impositivo.

3. Orbene, i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

A sostegno di tale conclusione va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte per cui in tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in catasto; la dichiarazione, a carico degli intestatari dell' immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio (con decorrenza dal 1 dicembre 2012, in virtù dell'art. 23- quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Agenzia delle Entrate) competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd.

"DOCFA"; a fronte di tali dichiarazioni l'Ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.

Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. 5°, 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024, n. 25144).

Il giudice di appello ha fatto buon governo di tale principio ritenendo assolto l’obbligo motivazionale dell’atto di accertamento con la mera indicazione da parte dell’Ufficio dei dati oggettivi e della classe attribuita considerato che con siffatta rettifica, in virtù di quanto accertato dal giudice di merito non censurabile in sede legittimità, gli elementi di fatto indicati dal contribuente attraverso la c.d. procedura DOCFA non sono stati disattesi dall’Ufficio e la differenza tra la rendita proposta dalla contribuente e quella attribuita dall’Ufficio deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

Il che consente, in virtù dell’assolto obbligo motivazionale da parte dell’Ufficio nei termini appena esposti, di escludere la rilevanza della pretesa natura integrativa delle controdeduzioni svolte dall’Agenzia in primo grado in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato, al di là di ogni considerazione sulla loro eventuale valenza meramente argomentativa rispetto alle censure mosse dalla contribuente all’atto di rettifica della rendita, propugnata, invece, dall’Avvocatura dello Stato in sede di controdeduzioni.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art.2909 cod. civ., per non aver la CGT rilevato l’intervenuta formazione del giudicato interno sulla questione riguardante la correttezza nel merito dei criteri valutativi adottati dalla società in sede di DOCFA, non avendo l’Agenzia riproposto in appello la questione relativa alla correttezza nel merito della rettifica, determinando la formazione del giudicato interno su tale punto.

Il motivo è infondato.

La piana lettura della motivazione della sentenza di primo grado e della parte trascritta in ricorso dell’atto di appello dell’Agenzia consente di escludere la denunciata violazione del giudicato interno in relazione alla pretesa correttezza dei criteri valutativi adottati dalla ricorrente, tenuto conto, per un verso, che l’unica ratio decidendi della sentenza di prime cure attiene al difetto di validità dell’accertamento in rettifica per violazione dell’obbligo di motivazione, così restando assorbite tutte le altre questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, su cui il giudice di prime cure non si è pronunziato, precludendo così la formazione di qualsivoglia giudicato interno sul merito della rettifica; per altro verso, le argomentazioni esposte nell’atto di appello non solo supportano la critica a tale unica ratio decidendi, ma si riferiscono anche al merito della pretesa, rispetto alla quale l’Agenzia ha sostenuto espressamente la congruità del classamento rettificato; il che consente di ritenere che con l’appello l’Agenzia avesse impugnato innanzi al giudice di 2° grado l’intera statuizione di primo grado.

5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CGT di 20 grado non ha fornito una motivazione autonoma e adeguata riguardo alla correttezza dei criteri di stima utilizzati dall’Ufficio, limitandosi a riportare le controdeduzioni dell’Ufficio, senza esprimere un proprio ragionamento critico. 10 Il motivo è infondato.

Come noto, si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, quindi essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella "perplessa e incomprensibile"; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoe, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate; Cass.n. 20322/2023).

Nel caso di specie, la CGT di 2° grado ha svolto una motivazione il cui iter logico-giuridico è tutt’altro che apparente avendo esposto le ragioni della ritenuta congruità della rendita catastale rettificata sulla scorta delle argomentazioni svolte sul punto dall’Agenzia in sede di primo grado, considerandole, in relazione agli elementi di fatto oggetto dell’avviso, idonee a confutare, con apprezzamento riservato al giudice di merito, i valori proposti dalla società con la DOCFA, tenuto anche conto dell’assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte della ricorrente.

La chiara esplicitazione dell’iter logico giuridico esposto nella sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta congruita dei valori rettificati non può che condurre al rigetto anche di tale motivo.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo P.Q.M rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.513,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23244/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rapp. e dif. dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’ Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 2086/2023 depositata il 12/4/23. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente vicenda processuale concerne l'impugnazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche solo Kryalos o ricorrente) di un avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate, che aveva rettificato il valore catastale di un immobile sito nel Comune di Fiumicino per il quale la società aveva presentato un modello DOCFA nel 2018, proponendo una rendita catastale basata su parametri del "[OSCURATO:PERSONA]". 2. In particolare, la Kryalos impugnava l'accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP), lamentando la carente motivazione dell'avviso di accertamento; l’erroneità e sproporzione della rendita catastale rettificata. 3. La CTP ha accoglieva il ricorso, ritenendo che l’accertamento fosse privo di idonea motivazione. 4. Avverso siffatta pronunzia insorgeva in appello l’Agenzia delle Entrate che assumeva, invece, l’adeguatezza della motivazione dell’accertamento impugnato che deduceva emesso in applicazione della circolare n.6/2012, evidenziando che la rendita catastale era stata rideterminata con stima diretta in relazione alle caratteristiche dell’immobile, non per comparazione con altre unità immobiliari urbane. 5. La CGT di 2° grado accoglieva l’appello, confermando, anche nel merito, la legittimità dell’avviso di accertamento oggetto di causa. 6. La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado chiedendone la cassazione in relazione ai 4 motivi proposti. 1. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 2. Entrambe le parti in prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c) (degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 24 cost., per non aver il giudice a quo ravvisato il vulnus motivazionale inficiante l’accertamento, avendo omesso di considerare che l'accertamento è stato giustificato con formule generiche ("consolidati prontuari di settore"), privando la società della possibilità di comprendere le ragioni della rettifica e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Oltre a ciò, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che, in materia catastale, l'obbligo motivazionale possa essere soddisfatto con indicazioni sommarie, contrariamente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dallo Statuto del Contribuente. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’art.360 n.3 c.p.c. per l’ulteriore violazione degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui il giudice a quo non ha censurato l’indebita integrazione in giudizio operata dall’Ufficio con riferimento all’originaria motivazione dell’accertamento, considerato che l’Agenzia aveva fornito dettagli sui criteri di rettifica solo in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, violando il principio di immodificabilità della motivazione dell'atto impositivo. 3. Orbene, i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. A sostegno di tale conclusione va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte per cui in tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in catasto; la dichiarazione, a carico degli intestatari dell' immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio (con decorrenza dal 1 dicembre 2012, in virtù dell'art. 23- quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Agenzia delle Entrate) competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. "DOCFA"; a fronte di tali dichiarazioni l'Ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari. Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. 5°, 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024, n. 25144). Il giudice di appello ha fatto buon governo di tale principio ritenendo assolto l’obbligo motivazionale dell’atto di accertamento con la mera indicazione da parte dell’Ufficio dei dati oggettivi e della classe attribuita considerato che con siffatta rettifica, in virtù di quanto accertato dal giudice di merito non censurabile in sede legittimità, gli elementi di fatto indicati dal contribuente attraverso la c.d. procedura DOCFA non sono stati disattesi dall’Ufficio e la differenza tra la rendita proposta dalla contribuente e quella attribuita dall’Ufficio deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Il che consente, in virtù dell’assolto obbligo motivazionale da parte dell’Ufficio nei termini appena esposti, di escludere la rilevanza della pretesa natura integrativa delle controdeduzioni svolte dall’Agenzia in primo grado in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato, al di là di ogni considerazione sulla loro eventuale valenza meramente argomentativa rispetto alle censure mosse dalla contribuente all’atto di rettifica della rendita, propugnata, invece, dall’Avvocatura dello Stato in sede di controdeduzioni. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art.2909 cod. civ., per non aver la CGT rilevato l’intervenuta formazione del giudicato interno sulla questione riguardante la correttezza nel merito dei criteri valutativi adottati dalla società in sede di DOCFA, non avendo l’Agenzia riproposto in appello la questione relativa alla correttezza nel merito della rettifica, determinando la formazione del giudicato interno su tale punto. Il motivo è infondato. La piana lettura della motivazione della sentenza di primo grado e della parte trascritta in ricorso dell’atto di appello dell’Agenzia consente di escludere la denunciata violazione del giudicato interno in relazione alla pretesa correttezza dei criteri valutativi adottati dalla ricorrente, tenuto conto, per un verso, che l’unica ratio decidendi della sentenza di prime cure attiene al difetto di validità dell’accertamento in rettifica per violazione dell’obbligo di motivazione, così restando assorbite tutte le altre questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, su cui il giudice di prime cure non si è pronunziato, precludendo così la formazione di qualsivoglia giudicato interno sul merito della rettifica; per altro verso, le argomentazioni esposte nell’atto di appello non solo supportano la critica a tale unica ratio decidendi, ma si riferiscono anche al merito della pretesa, rispetto alla quale l’Agenzia ha sostenuto espressamente la congruità del classamento rettificato; il che consente di ritenere che con l’appello l’Agenzia avesse impugnato innanzi al giudice di 2° grado l’intera statuizione di primo grado. 5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CGT di 20 grado non ha fornito una motivazione autonoma e adeguata riguardo alla correttezza dei criteri di stima utilizzati dall’Ufficio, limitandosi a riportare le controdeduzioni dell’Ufficio, senza esprimere un proprio ragionamento critico. 10 Il motivo è infondato. Come noto, si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, quindi essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella "perplessa e incomprensibile"; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoe, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate; Cass.n. 20322/2023). Nel caso di specie, la CGT di 2° grado ha svolto una motivazione il cui iter logico-giuridico è tutt’altro che apparente avendo esposto le ragioni della ritenuta congruità della rendita catastale rettificata sulla scorta delle argomentazioni svolte sul punto dall’Agenzia in sede di primo grado, considerandole, in relazione agli elementi di fatto oggetto dell’avviso, idonee a confutare, con apprezzamento riservato al giudice di merito, i valori proposti dalla società con la DOCFA, tenuto anche conto dell’assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte della ricorrente. La chiara esplicitazione dell’iter logico giuridico esposto nella sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta congruita dei valori rettificati non può che condurre al rigetto anche di tale motivo. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo P.Q.M rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.513,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente
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