CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale applicato a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti della revoca in quanto il Tribunale non avrebbe considerato la possibilità della prosecuzione dell'esecuzione della misura con lo svolgimento di attività lavorativa presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla condotta complessivamente e reiteratamente tenuta la ricorrente con riferimento all'attività di lavoro che era già stata reperita presso lo store Premark, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica quanto alla mancanza di disponibilità a intraprendere il percorso rieducativo in precedenza stabilito, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M