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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 37015/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 13446_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge (in sintesi, si duole per non essere stato valutato adeguatamente il profilo dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato con riferimento alla mancata comunicazione delle informazioni incidenti sulla concessione o modifica del beneficio del reddito di cittadinanza, alla luce della sua misera condizione di istruzione, con conseguente integrazione dell'ipotesi di ignoranza inevitabile; in ogni caso, la Corte d'appello non avrebbe valutato l'intervenuta abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza, con conseguente venir meno della rilevanza penale del fatto); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto inerente ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato e comunque perché prospetta enunciati ermeneutici contrastanti con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si v., in particolare, quanto argomenta l'impugnata sentenza sul punto, rilevando che l'informazione richiesta era costituita dall'omessa comunicazione della detenzione di un familiare, intervenuta oltre un anno prima dell'accertamento dell'omissione, come risultava chiaramente nella dichiarazione finalizzata ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, essendo peraltro intuitiva la necessità di tale comunicazione, essendo correlato il beneficio economico al numero dei componenti del nucleo familiare, ciò che escludeva la giustificabile ignoranza della legge, essendovi peraltro apposite strutture riconosciute dallo Stato ai fini dell'inoltro della richiesta di beneficio economico e dei requisiti per ottenerlo e mantenerlo); trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati, vizi, essendo stato del resto affermato da questa Corte che in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, questa Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01); quanto, poi, all'intervenuta abrogazione della normativa che aveva introdotto il reddito di cittadinanza, questa stessa Sezione si è già espressa affermando che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 13446_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge (in sintesi, si duole per non essere stato valutato adeguatamente il profilo dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato con riferimento alla mancata comunicazione delle informazioni incidenti sulla concessione o modifica del beneficio del reddito di cittadinanza, alla luce della sua misera condizione di istruzione, con conseguente integrazione dell'ipotesi di ignoranza inevitabile; in ogni caso, la Corte d'appello non avrebbe valutato l'intervenuta abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza, con conseguente venir meno della rilevanza penale del fatto); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto inerente ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato e comunque perché prospetta enunciati ermeneutici contrastanti con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si v., in particolare, quanto argomenta l'impugnata sentenza sul punto, rilevando che l'informazione richiesta era costituita dall'omessa comunicazione della detenzione di un familiare, intervenuta oltre un anno prima dell'accertamento dell'omissione, come risultava chiaramente nella dichiarazione finalizzata ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, essendo peraltro intuitiva la necessità di tale comunicazione, essendo correlato il beneficio economico al numero dei componenti del nucleo familiare, ciò che escludeva la giustificabile ignoranza della legge, essendovi peraltro apposite strutture riconosciute dallo Stato ai fini dell'inoltro della richiesta di beneficio economico e dei requisiti per ottenerlo e mantenerlo); trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati, vizi, essendo stato del resto affermato da questa Corte che in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, questa Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01); quanto, poi, all'intervenuta abrogazione della normativa che aveva introdotto il reddito di cittadinanza, questa stessa Sezione si è già espressa affermando che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2024 I
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