CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23367/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],salvo che risulti fondata l’eccezione relativa alla mancata coincidenza tra il collegioche ha partecipato all’udienza di deliberazione e quello che ha sottoscritto lasentenza, nonché l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da attoscritto che ha depositato unitamente alla nota spese;uditi i difensori degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lovadina per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendol’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata all’esito delle scansioniprocessuali di seguito ripercorse.1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per rispondere di varie condottedi bancarotta, in origine oggetto di distinti procedimenti, relative a tre società dalui amministrate e sottoposte alla procedura concorsuale dell’amministrazionestraordinaria: la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata in stato di insolvenza il 1 aprile 2014(proc. n. 2981/15 R.G. GIP); la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dichiarata in stato di insolvenza il22 aprile 2014 (proc. n. 2926/15 GIP); la IVC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.dichiarata in stato di insolvenza il 1 aprile 2014 (proc. n. 2967/15 R.G. GIP).In particolare, relativamente alla società [OSCURATO:SOCIETA], l’editto accusatorioascriveva a [OSCURATO:PERSONA] il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale,consistito nella distrazione di 160.200,00 euro e di 120.00,00 euro mediante ilpagamento di fatture emesse da SFIE - [OSCURATO:PERSONA] -per operazioni inesistenti [capi A) e B), proc. n. 2981/15 R.G. GIP).Con riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA], si addebitavano all’imputato i reati dibancarotta semplice da aggravamento del dissesto [capo A), proc. n. 2926/15 R.G.GIP) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di dieci autovetturedi lusso [capo B), proc. n. 2926/15 R.G. GIP].Quanto a IVC, [OSCURATO:PERSONA] era imputato del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale per avere distratto: le quote di partecipazione in altrasocietà del valore di 650.000,00 euro; l’importo di 923.300,00 euro mediantebonifici bancari a proprio favore a titolo di restituzione finanziamento soci; lasomma 14.520,00 euro a mezzo bonifico bancario a favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolopagamento di una fattura concernente prestazioni mai eseguite (capo diimputazione unico individuato soltanto dal numero di registro generale “2967/15”del procedimento GIP).Nell’ambito del proc. n. 2926/15 RG. GIP relativo ad [OSCURATO:PERSONA] sono statirinviati a giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente mogliee figlio di [OSCURATO:PERSONA]. A costoro si contestava il concorso nel reato proprio,commesso dall’amministratore [OSCURATO:PERSONA], in merito rispettivamente alladistrazione di un veicolo [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] – capo C)] e Maserati coupé[[OSCURATO:PERSONA] – capo D)]. Si trattava di autoveicoli di lusso che Autocomaveva ricevuto in leasing e di cui, dopo aver versato quasi per intero i canoni(94.000,00 euro per la [OSCURATO:PERSONA] e 259.000,00 euro per la Maserati), aveva cedutoa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il diritto di riscatto a costo irrisorio (3.317,17euro per la Posche e 4.618,00 euro per la Maserati), senza ottenere nulla incambio.1.2. [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, accogliendola richiesta degli imputati, disponeva la celebrazione del processo nelle forme delgiudizio abbreviato.All’udienza del 9 ottobre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] pronunciava sentenza di assoluzionecon la formula “perché il fatto non sussiste”.La motivazione, depositata il 6 dicembre 2018, esaminava la posizione di LuigiCompiano a pagina 1, per i fatti oggetto del procedimento n. 2981/15 RG.GIP, ealle pagine 1 e 2 per le condotte interessate dal procedimento 2967/15 RG.GIP.Analizzava poi, escludendole, le responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 2e 3) e di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 3 e 4).1.3. Avverso tale pronuncia insorgevano sia il Pubblico ministero sia le particivili. La parte pubblica si dichiarava acquiescente solo rispetto all’assoluzione dallacondotta di bancarotta distrattiva riferita alla cessione di quote di IVC. Nell’appellosi evidenziava, tra l’altro, la mancanza grafica di motivazione sulle imputazioniascritte a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] [capi A) e B) proc. n.2926/15 RG.GIP].Il 18 dicembre 2018, dopo la presentazione dell’appello da parte del Pubblicoministero, il medesimo [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare depositava unprovvedimento, adottato d’ufficio ai sensi degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen.,con il quale “completava” la motivazione, occupandosi dei reati pretermessi.1.3. Con la sentenza qui impugnata la Corte di appello di Venezia, in parzialeriforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di aggravamento del dissesto di cuial capo A) del procedimento n. 2926/2015 Rg GIP (società [OSCURATO:PERSONA]), perchéestinto per prescrizione.Ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile: del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, da considerarsi unitario, ascritto ai capi A) e B) delprocedimento n. 2981/2015 [OSCURATO:PERSONA] (società [OSCURATO:SOCIETA]); del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale di cui al capo B) del procedimento n. 2926/2015 Rg GIP(società [OSCURATO:PERSONA]); del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativaall’esecuzione di bonifici bancari in proprio favore per 923.300,00 euro nelprocedimento n. 2967/2015 R.G. GIP (società IVC).Ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati lororispettivamente ascritti ai capi C) e D) del procedimento n. 2926/2015 Rg GIP(società [OSCURATO:PERSONA]).Ha condannato gli imputati alle pene, principali e accessorie, ritenute digiustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori.3. [OSCURATO:PERSONA] articola sedici motivi.3.1. Il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., l’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero per genericità dei motivi.Il ricorrente richiama i principi normativi e giurisprudenziali che impongono laspecificità, a pena di inammissibilità, delle censure formulate con l’appello edevidenzia che il gravame del Pubblico ministero non era rispondente al modellolegale, in quanto privo di reale confronto con la struttura argomentativa delladecisione di primo grado.In primo luogo, sostiene la difesa, l’appello consisteva nella mera trascrizionedella memoria depositata dalla parte pubblica nel corso del giudizio di primo grado,così dando corpo a un caso emblematico di vizio di genericità.In secondo luogo il mancato confronto era insito nel dato cronologico.L’appello proposto il 14 dicembre 2018 non avrebbe mai potuto misurarsi conle ragioni poste a base della assoluzione dai reati relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] [capiA) e B) del proc. n. 2926/2015 Rg GIP], poiché nel momento di deposito dell’attodi appello la motivazione era mancante ed è stata integrata soltantosuccessivamente con provvedimento adottato dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari il 18 dicembre 2018 e notificato alle parti quando il Pubblico ministeroera ancora in termini per presentare impugnazione.Sotto tale ultimo profilo l’appello del Pubblico ministero sarebbe inesistente inparte qua, dal che deriverebbe il passaggio in giudicato della pronuncia assolutoriadi primo grado.3.2. Il secondo motivo affronta la questione dell’omessa motivazione sui capiinerenti alla società [OSCURATO:PERSONA] da un ulteriore (e subordinato) angolo prospettico.L’assenza “grafica” di motivazione su dette imputazioni produce, secondo ladifesa, una nullità che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, nonè sanabile con un intervento integrativo del giudice di secondo grado, madetermina la regressione del processo alla fase di primo grado in cui si è verificatoil vizio e comporta la necessità della rinnovazione dell’atto nullo come stabilitodalla Corte di cassazione, Seconda sezione, nelle sentenze n. 3154 del11/01/2012, n. 16829 del 09/04/2008 e n. 28467 del 13/04/2011.È quindi processualmente erroneo il percorso scelto dalla Corte di appello diprocedere direttamente alla redazione della motivazione.Il difensore aggiunge che: la questione di nullità non è mai stata devoluta algiudice di appello, poiché il Pubblico ministero si era limitato a lamentare “carenzaassoluta di motivazione”; si tratterebbe in ogni caso di nullità relativa, che avrebbedovuto essere eccepita nei termini previsti dall’art. 181, comma 1, cod. proc. pen.3.3. Il terzo motivo fa valere la nullità della sentenza derivante dal fatto chela composizione del collegio indicata nella intestazione della sentenza impugnata([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) noncorrisponde a quella del collegio davanti al quale il processo è stato celebrato ediscusso ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BarbaraMaria [OSCURATO:PERSONA]).Si verte in un’ipotesi di nullità assoluta secondo quanto affermato nellasentenza della Quinta sezione della Corte di cassazione n. 47164 del 04/11/2009.3.4. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza di appello in quantosottoscritta come Presidente da [OSCURATO:PERSONA], che, in base all’intestazione, nonrisulta, però, aver assunto tale qualità.3.5. Il quinto motivo denuncia l’inosservanza del principio di correlazione traaccusa e sentenza in relazione ai fatti concernenti la società [OSCURATO:SOCIETA].Il capo di imputazione ascrive all’imputato condotte distrattive, individuate nelpagamento di fatture per prestazioni mai eseguite.In realtà, come era stato appurato dal Tribunale e come riconosciuto dallastessa Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito quelle prestazioni, percome da lui stesso riferito e documentato.Il giudice di appello, allora, ha mutato il fatto storico, ancorando laresponsabilità dell’imputato alla circostanza, diversa da quella contestata, per cuila prestazione era stata eseguita a favore del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” e pagata daAssistel senza vantaggi compensativi.In tal modo si è impedito all’imputato di esplicare le proprie difese sul fattooggetto di condanna.3.6. Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale riferitoalla società [OSCURATO:SOCIETA].Il fatto accertato dalla Corte di appello, secondo il ricorrente, non è idoneo aintegrare una condotta distrattiva, poiché, indipendentemente del soggetto che haemesso le fatture, il pagamento delle stesse da parte di [OSCURATO:SOCIETA] “ha rappresentatol’adempimento di un’obbligazione comunque contratta”, che, per tale motivo, nonavrebbe potuto cagionare un danno ai creditori.Inoltre il giudice di appello avrebbe omesso di valutare la “mail” del 3 giugno2010 con la quale il dirigente della società Nes aveva dato atto del risultato positivoraggiunto dagli elaborati di [OSCURATO:PERSONA].3.7. Il settimo motivo riprende la tematica del quinto, riguardata sottol’aspetto del principio devolutivo.Il giudice per l’udienza preliminare aveva ritenuto esistenti le prestazioni diQuerci Della [OSCURATO:PERSONA] in quanto i suoi elaborati erano in atti.Il Pubblico ministero ha impugnato la decisione sostenendo che le prestazioninon fossero state eseguite.La Corte di appello, facendo leva sull’assenza di vantaggi compensativi, èintervenuta su un punto della decisione estraneo all’ambito devolutivo.3.8. L’ottavo motivo lamenta vizio di travisamento della prova per la mancatavalutazione delle fonti di prova dimostrative della effettività delle prestazioni reseda [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA] DellaRovere); dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; rilievi della Guardia di Finanza.Individua inoltre una contraddizione nella motivazione che, da un lato, fa levasu quanto riferito da tre dipendenti circa l’inesistenza delle prestazioni e dall’altrane riconosce l’effettività, sia pure in assenza di vantaggio compensativo.3.9. Il nono motivo è imperniato sul vizio di motivazione in ordine all’elementosoggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale interessato daiprecedenti motivi.Nella memoria difensiva, prodotta in sede di appello, il difensore avevasottolineato la necessità che la condotta delittuosa fosse sorretta dallo scopo direcare pregiudizio ai creditori e aveva posto in luce come nella specie dettocoefficiente soggettivo dovesse escludersi dato che i fatti risalivano a 4/6 anniprima della dichiarazione di fallimento, quando l’impresa era in bonis, sicché nonavrebbe potuto “intravedersi” alcun danno per creditori; rilievi rimasti privi dirisposta e, comunque, di considerazione.3.10. Il decimo motivo contesta la ritenuta sussistenza del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale riferito alla società [OSCURATO:PERSONA].Come dimostrano le sentenze prodotte in atti, le vetture oggetto di distrazionenon sono mai entrate nel patrimonio della società, sicché non sarebbe ravvisabilealcuna distrazione.3.11. L’undicesimo, attinente alla società [OSCURATO:PERSONA], evidenzia come le vetturenon appartenessero alla società, ma costituissero una collezione privata realizzata“con il denaro conferito da terzi”.3.12. Il dodicesimo motivo, riferendosi sempre ad [OSCURATO:PERSONA], riprende,declinandole come vizio di contraddittorietà processuale, le censure già svolte:motivazione integrata, assenza di impugnazione, insussistenza di attivitàimprenditoriale, mancato depauperamento.3.13. Il tredicesimo rileva vizi nell’impianto argomentativo della sentenzadedicato alla bancarotta distrattiva per restituzioni finanziamenti in relazione allasocietà IVC.Dopo aver messo in luce la difformità tra motivi di appello e ragioni delladecisione (inosservanti del principio devolutivo), il ricorrente lamenta la mancatavalutazione della consulenza del Prof. Viotto.Dal tenore dell’elaborato tecnico sarebbe emerso che, nell’anno interessatodalle restituzioni, la IVC non versava in condizioni di dissesto: alla crescita deldebito verso l’erario negli anni 2011 e 2012 corrispondeva una rilevantediminuzione del debito verso le banche; l’utile di esercizio nel 2012 era aumentatorispetto a quello dell’anno precedente; tutti gli indicatori di bilancio eranomigliorati.Quanto all’IVA, il debito era stato rateizzato e la società aveva sempre versatole rate fino al momento della dichiarazione di insolvenza.3.14 Il quattordicesimo motivo è imperniato sul medesimo capo diimputazione esaminato nel motivo precedente e lamenta l’erronea applicazionedella legge penale per omessa qualificazione del fatto come bancarottapreferenziale invece che distrattiva.La difesa sottolinea che i finanziamenti oggetto di restituzione erano statierogati a titolo di mutuo e che pertanto, secondo giurisprudenza pacifica, ricorrevala figura della bancarotta preferenziale.3.15. Il quindicesimo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generichesul rilievo che la valutazione della Corte di appello si fonderebbe su datierroneamente interpretati in senso negativo (i veicoli non sono stati sottratti,l’imputato ha ricevuto solo una parte delle somme erogate a titolo di mutuo a IVCrimanendo ancora creditore di 3,1 milioni di euro) oppure su assunti genericidifficilmente decifrabili (entità del dissesto, precedenti penali).3.16. Il sedicesimo motivo lamenta l’eccessiva severità del trattamentosanzionatorio, rimasta priva di effettiva giustificazione.L’unico elemento valorizzato, l’ammontare del profitto personale, non trovariscontro nelle emergenze processuali che, al contrario, hanno dimostrato unaposizione creditoria dell’imputato verso IVC e l’assenza di profitto rispetto aAutocom dato che le vetture sono state “confiscate e poi vendute dal commissariogiudiziale”.3.17. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria, riferita alprocedimento n. 2926/2015 GIP riguardante la posizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. esegnatamente i motivi 10), 11) e 12) del ricorso per cassazione, con la quale hasviluppato un quadro sinottico delle sentenze irrevocabili menzionate nel ricorso enei motivi aggiunti, che dimostrerebbero l’insussistenza del reato di bancarottafraudolenta per distrazione delle vetture.4. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa dieci motivi principali (privi di numerazione) e duemotivi aggiunti (anch’essi privi di numerazione).4.1. Il primo denuncia violazione del principio di immutabilità del giudice, inragione della intestazione della sentenza, che indica un collegio parzialmentediverso da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione, e della sottoscrizionedella stessa da parte di un magistrato che non risultava presidente di quel collegio.4.2. Il secondo motivo eccepisce l’inammissibilità, per difetto di specificità deimotivi, degli appelli del Pubblico ministero e della parte civile.Gli argomenti sono analoghi a quelli coltivati da [OSCURATO:PERSONA] a propositodell’appello del Pubblico ministero, seppur incentrati sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Rispetto all’impugnazione della parte civile, la ricorrente aggiunge: “Quantosopra anche con riguardo alla parte civile”.4.3. Il terzo motivo deduce l’assenza di motivazione sulle eccezioni diinammissibilità dell’appello sollevate dinanzi al giudice di secondo grado.4.4. Il quarto motivo è imperniato sul vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova, in punto di ritenuta responsabilità dell’imputata per ildelitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lei ascritto al capo C) del proc. n.2926/2015 [OSCURATO:PERSONA] (distrazione della vettura [OSCURATO:PERSONA]).La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non si sarebbe conformataagli oneri motivazionali richiesti al giudice di appello che riforma una sentenzaassolutoria di primo grado.Si duole, poi, della omessa valutazione dei documenti acquisiti all’udienza del6 aprile 2017 (analiticamente citati), che sarebbero stati tali da dimostrar comel’operazione incriminata fosse “trasparente, tracciabile e conveniente”: il valore dimercato della vettura era pari a 27.000,00 euro; era stato annotato in contabilitàun credito di [OSCURATO:PERSONA] di 25.000,00 euro nei confronti della ricorrente;quest’ultima aveva versato 3.342,17 euro alla società di leasing; quindil’operazione “globalmente recava un valore di euro 28.342,17 superiore a quellodi mercato”.Deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato i documentirelativi al riscatto delle vetture, in quanto gli stessi, prodotti dalla difesa all’udienzadel 6 aprile 2017, non risultano sottoscritti né da [OSCURATO:PERSONA] (c’è una “P” chesignifica “per”) né da [OSCURATO:PERSONA] (vi è scritto “segreteria”); circostanzaconfermata da [OSCURATO:PERSONA], escussa in sede di indagini difensive. AndreaCompiano, sentito nel corso del giudizio abbreviato, aveva negato di aversottoscritto quei documenti.4.5. Il quinto motivo involge il principio del ragionevole dubbio, la cuiviolazione viene ricondotta sia alla lettera b), sia alla lettera e) dell’art. 606,comma 1, cod. proc. pen.Si ricalca l’argomento precedente ritenuto foriero di una ragionevole ipotesialternativa, pretermessa dalla Corte di appello.4.6. Il sesto motivo riconduce le circostanze esposte al vizio dicontraddittorietà processuale, per contrasto tra il fatto ritenuto in sentenza equello, opposto, documentato in atti.4.7. Il settimo fa valere l’inosservanza degli artt. 3 d.P.R. n. 633 del 1972 e88 d.P.R. n.. 917 del 1986 che regolano, a livello fiscale e tributario, la cessionedel credito di riscatto.Se la Corte di appello avesse tenuto conto della disciplina indicata sarebbegiunta a una pronuncia assolutoria, tanto più che “la mera debenza non costituisce4.8. L’ottavo motivo invoca il formarsi di un giudicato interno sulleaffermazioni contenute nella sentenza di primo grado e non oggetto di specificaimpugnazione del Pubblico ministero, né di precisa confutazione da parte dellaCorte di appello.La medesima censura eccepisce, inoltre, l’operatività di preclusioni derivantidall’efficacia di giudicato “esterno” promanante dalle sentenze depositate daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla “effettiva proprietà dell’autovettura dicui si discute”.Come attestato da decisioni irrevocabili, [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva alcuna attivitàcommerciale, ma era soltanto uno schermo fittizio di cui si avvaleva LuigiCompiano per “la gestione del suo patrimonio personale”.Ne consegue che, da un punto di vista sostanziale, la vettura oggetto dicontestazione apparteneva non ad [OSCURATO:PERSONA] ma a [OSCURATO:PERSONA].4.9. Alle medesime considerazioni si raccorda anche il nono motivo perdenunciare l’inosservanza dell’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. che“presuppone l’appartenenza del bene alla procedura fallimentare”.4.10. Il decimo motivo riguarda il capo della condanna civile.Si sostiene che non sono indicate le circostanze di fatto comprovanti il dannoe che il vincolo di solidarietà, posto indistintamente a carico dei tre imputati, violale regole del diritto civile, dato che [OSCURATO:PERSONA] concorre nel reato con il maritoLuigi [OSCURATO:PERSONA], ma non con il figlio [OSCURATO:PERSONA].4.11. Il primo motivo aggiunto denuncia violazione dell’art. 606 comma 1.lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla violazione degli artt. 648, 649, 651,546 cod. proc. pen. e 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.Si richiama la notizia apparsa su un quotidiano locale relativa al fatto che laCorte di appello di Venezia avrebbe riformato una propria precedente decisione dicondanna per il delitto di bancarotta a carico di [OSCURATO:PERSONA] e si sottolinea cheil 22 febbraio 2026 detta Corte distrettuale, quale giudice di rinvio, adeguandosialle statuizioni della Corte di cassazione, avrebbe riqualificato come appropriazioneindebita una condotta in precedenza qualificata come bancarotta per distrazione.4.12. Il secondo motivo aggiunto deduce violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 216, comma primo, n. 1 e 223 leggefall.Si sostiene che le pronunce citate anche da [OSCURATO:PERSONA] a fondamentodell’eccezione di giudicato “hanno ricostruito i fatti qualificando la fattispecieconcreta quale appropriazione indebita di denaro proveniente dal caveau dellasocietà NES”; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impiegato quel denaro nell’acquisto di beni(veicoli e altro) che, pertanto, non sarebbero mai entrati nel patrimonio diAutocom e che, quindi, non avrebbero potuto formare oggetto di illecito distacco.5. [OSCURATO:PERSONA] formula dieci motivi (privi di numerazione).5.1. Il primo, il secondo, il terzo e l’ottavo, il nono e il decimo motivo ricalcano,nella prospettiva del ricorrente, quelli di [OSCURATO:PERSONA].5.2. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione, anche da travisamento dellaprova, in punto di ritenuta responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale ascrittogli al capo D) del proc. n. 2926/2015 Rg GIP(distrazione della vettura Maserati).I documenti prodotti agli atti del processo, non valutati dalla Corte di appello,avrebbero dimostrato che la vettura oggetto di contestazione non era mai entratanella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]: il veicolo sarebbe sempre rimasto nelcapannone di [OSCURATO:PERSONA] finché non era stato consegnato all’acquirente dell’astapubblica promossa dal commissario giudiziale; l’imputato non si era mai occupatodella pratica di cessione del riscatto, non avrebbe distolto il ricavato del bene dalfallimento [OSCURATO:PERSONA]; non avrebbe firmato nemmeno uno dei documenti inerenti alriscatto.In particolare, la difesa segnala che il documento indicato dalla Corte diappello come “autografo” dell’imputato sarebbe stato da questi disconosciutoall’udienza del 9 ottobre 2018. La circostanza troverebbe conferma nelledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.3. Il quinto motivo invoca la regola del ragionevole dubbio, calibrato sullaspiegazione alternativa fornita dall’imputato e non vagliata dalla Corte di appello.5.4. Il sesto insiste sull’errore in cui sarebbe caduto il giudice di appellonell’attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la paternità delle sottoscrizioniapposte sui documenti del riscatto.5.5. Il settimo denuncia l’inosservanza degli artt. 619 e 621 cod. proc. pen. e145 d.lgs. n. 14 del 2019.Il veicolo sarebbe sempre rimasto nel patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA]:l’intestazione del libretto di circolazione non costituirebbe, infatti, prova dellaproprietà del bene; il mezzo era stato rinvenuto nel possesso della società almomento del fallimento e quindi doveva ritenersi di proprietà del possessore, salvaprova contraria. Ciò è tanto vero che il veicolo era stato appreso dal commissariogiudiziale per la successiva vendita.6. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito precisati.Rispetto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va rilevata di ufficiola nullità della sentenza di primo e, conseguentemente, di quella di secondo grado,per “omessa pronuncia”.2. Per ragioni di ordine logico occorre muovere dalla disamina delleimputazioni concernenti i reati fallimentari relativi alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.2.1. Si tratta di quelle elevate nel procedimento individuato in rubrica dalnumero 2926/2015 R.G. GIP, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [capi A) e B) ], diPaola [OSCURATO:PERSONA] [capo C)] e di [OSCURATO:PERSONA] [capo D)].Su detti capi si registra una omessa pronuncia sin dalla sentenza di primogrado, con riferimento sia alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che ha sollevatoun’eccezione sul punto con il secondo motivo di ricorso, sia a quelle di Paolarispondere soltanto di dette condotte.Ciò emerge dai “fatti processuali” di seguito ripercorsi che consegnanoall’interprete una situazione decisamente peculiare.In primo luogo, all’esito di giudizio abbreviato, il giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Treviso ha deliberato la sentenza, dando lettura deldispositivo, le cui statuizioni hanno riguardato soltanto [OSCURATO:PERSONA], “imputato”che è stato assolto “dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste”. È questo ilmomento deliberativo al quale occorre fare riferimento, mentre non rileva che queldispositivo sia stato poi unilateralmente e tacitamente modificato allorché è statotrascritto in calce alla sentenza-documento, con una declinazione al “plurale”(“assolve gli imputati dai reati loro ascritti”).In secondo luogo, nel redigere la motivazione, il giudice per l’udienzapreliminare non tratta i capi A) e B) del proc. n. 2926/2015 R.G. GIP (quelli acarico di [OSCURATO:PERSONA]), mentre si occupa di quelli sub C) e D) relativi a PaolaInfine, lo stesso giudice, dopo l’appello del Pubblico ministero che denunciaval’omessa pronuncia, deposita un provvedimento, adottato d’ufficio ai sensi degliartt. 130 e 547 cod. proc. pen., volto a “completare” la motivazione sui capi A) e2.2. Il sovrapporsi e il sommarsi di accadimenti e scelte decisionaliestremamente singolari porta a conseguenze totalmente demolitorie.2.2.1. Anzitutto l’ordinanza di correzione di errore materiale è improduttiva dieffetti e, di sicuro, non le si può attribuire capacità correttiva rispetto al vulnusprovocato dall’omessa pronuncia.L’art. 130 cod. proc. pen. ammette la correzione delle sentenze (e degli altriprovvedimenti) a una duplice condizione: che gli errori od omissioni nondeterminino nullità; che la loro eliminazione non comporti una modificazioneessenziale dell’atto.La prima condizione «vale a circoscrivere l’area di operatività della correzioneperché nell’esaltare il rapporto di esclusione che la legge ha inteso richiamare trala funzione riparatoria della correzione e quella sostitutiva, propria delleimpugnazioni, ha finito per sottolineare il carattere marginale dell’errorecorreggibile attraverso il ricorso ad un criterio che privilegia la ricognizione deglieffetti processuali determinati da errori od omissioni» (cfr. Sez. U n. 8 del18/05/1994, Armati, Rv. 198543).La successiva condizione, e cioè il divieto di apportare, attraverso lacorrezione, una modificazione "essenziale" del provvedimento, «si armonizzacompiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a secondadella tipologia dei provvedimenti del giudice e dei loro effetti, utilizza pur essa laricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l'usoillimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione»(Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati, cit.).Pertanto: «L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, unavolta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non puòche diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità enelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quantoampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile dicorrezione» (Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati, cit.).2.2.2. E allora, gli indicati dati processuali, posti in correlazione tra loro,conducono a ritenere che: il giudice di primo grado si è completamentedimenticato del proc. n. 2926/2015 R.G. GIP; che quindi, in sede di decisione, haomesso di pronunciarsi su tutte le relative imputazioni; che, solo in momentisuccessivi, all’emergere della mancanza, ha tentato di rimediare all’errore,invalidante e insanabile, con inutili accorgimenti.Prima ha inserito in motivazione (modificando anche il dispositivo) la parterelativa alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che però non avevaformato oggetto di statuizioni deliberative; in un secondo momento, avvedutosidella ulteriore pretermissione (deliberativa e motivazionale) sui capi A) e B)130 cod. proc. pen.Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non si versain un caso di motivazione mancante o incompleta (come tale emendabile in appello– cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118, conf. tra leultime Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep.2025, Diana, Rv. 287505 - 01), ma dipronuncia inesistente - per tutti i capi [A), B), C) e D)] del proc. n. 2926/2015R.G. GIP.In tale ipotesi, quando cioè il giudice di primo grado abbia omesso dipronunciare su alcuni capi di imputazione, il giudice d'appello deve dichiarare lanullità della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione sui quali èmancata la pronunzia, disponendo, in relazione ad essi, la restituzione degli atti alprimo giudice e decidere nel merito sugli altri capi (così espressamente Sez. 2, n.9534 del 13/02/2008, Galli, Rv. 239549 – 01; Sez. 6, n. 3962 del 19/01/1996,Pace, Rv. 204648 – 01; Sez. 5, n. 8274 del 21/10/2015, dep. 2016, Longo, nonmass.; nello stesso senso Sez. 2, n. 21692 del 05/04/2019, Baiardo, Rv. 275820– 01; Sez. 1, n. 24687 del 22/05/2008, Neuton, Rv. 240907 – 01).Rispetto all’eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], èopportuno chiarire che l’omessa pronuncia, per sua natura, non è idonea aprodurre gli effetti di “cosa giudicata” sostanziale e, pertanto, non preclude un“secondo” giudizio, dato che il “primo” non si è mai svolto (arg. da Sez. 3-civ., n.24896 del 21/08/2023, Rv. 668749 – 01; Sez. 6, n. 3527 del 13/02/2020, Rv.657015 - 01).3. Quanto esposto assorbe tutti i motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e AndreaCompiano, nonché le censure svolte da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai capi A) eB) del proc. n. 2926/2015 R.G. GIP.L’annullamento senza rinvio della sentenza di primo e secondo grado nelleparti appena specificate determina la necessità di eliminare, nei confronti di LuigiCompiano, la pena applicata quale aumento per la continuazione a detto titolo,pari a mesi otto di reclusione (pag. 32 sentenza impugnata), ridotta per il rito amesi cinque e giorni dieci di reclusione.4. Così circoscritto il residuo thema decidendi, possono esaminarsi le ulterioriquestioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla condanna per: il reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, da considerarsi unitario, ascritto ai capi A) eB) del proc. n. 2981/2015 [OSCURATO:PERSONA] (società [OSCURATO:SOCIETA]); il reato di bancarottafraudolenta patrimoniale relativa all’esecuzione di bonifici bancari in proprio favoreper 923.300,00 euro nel proc. n. 2967/2015 R.G. GIP (società IVC).I motivi sono, nel complesso, infondati.5. Il primo motivo, che eccepisce l’inammissibilità dell’appello del Pubblicoministero per genericità dei motivi, è infondato.5.1. Tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 9ottobre 2018, l’eccezione si inquadra, ratione temporis, nella disciplina dell’art.581 cod. proc. pen. come rimodulata dalla legge n. 103 del 2017 e non nel testoIn ogni caso, anche all’epoca vigeva la regola della specificità dei motivi diimpugnazione, presidiata dalla sanzione di inammissibilità.In particolare il legislatore del 2017 ha codificato il principio, già enucleatodalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragionidi fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).La citata sentenza delle Sezioni Unite Galtelli ha precisato che tale onere dispecificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni delladecisione sono state esposte nel provvedimento impugnato.5.2. Nella specie le ragioni su cui si reggeva la pronuncia di primo grado eranoinconsistenti, poiché si esaurivano in affermazioni generiche e apodittiche, privedi reale e concreta spiegazione.Per giustificare l’assoluzione dai capi A) e B) del proc. n. 2981/2015 [OSCURATO:PERSONA],la sentenza di primo grado si limita ad affermare che le indagini difensive hannoaccertato che le prestazioni professionali sono state effettuate; che [OSCURATO:PERSONA] dellaRovere ha dichiarato di aver redatto per conto del gruppo [OSCURATO:PERSONA] un elaboratodiretto a ottimizzare la situazione contabile [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alle paghe deidipendenti; che gli elaborati [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sono in atti e che, quindi, nonpuò negarsi “un ragionevolissimo dubbio in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]”(pag. 1 sentenza di primo grado).L’assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo allasocietà IVC poggia sul difetto di prova circa la “conoscenza in capo all’imputato,dello stato di decozione della società, necessaria per la configurabilità del reato incontesto” (pag. 2).A fronte di tanto, deve ritenersi sufficientemente specifico l’appello delPubblico ministero che ha contestato, in modo tranciante, la valenzaargomentativa degli assunti del primo giudice, per poi trattare diffusamentesignificato e valore del compendio probatorio acquisito a carico dell’imputato etotalmente pretermesso dalla sentenza.In tale situazione, caratterizzata da una motivazione sostanzialmenteapparente, la riproduzione, nell’appello, dei passaggi della memoria dell’accusanon è sintomo di genericità, proprio perché si tratta di argomenti chenecessariamente il Pubblico ministero deve riprodurre integralmente per poter farvalere le proprie ragioni in appello, contrastando il vuoto argomentativo dellapronuncia di primo grado.5.3. [OSCURATO:PERSONA], diversamente dagli altri ricorrenti, non svolge analogaeccezione sugli appelli della parte civile.Allora — solo per completezza, alla luce della rilevabilità di ufficio di unaeventuale inammissibilità — si osserva che quelle impugnazioni sono strutturatein maniera perfettamente aderente al modello dell’atto impugnatorio disegnato dalcodice di rito.6. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati.6.1. Il terzo motivo fa valere la nullità della sentenza di appello, in quanto lacomposizione del collegio indicata nella intestazione della sentenza impugnata([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) noncorrisponde a quella del collegio davanti al quale il processo è stato celebrato ediscusso secondo quanto si ricava dai verbali di udienza (Presidente [OSCURATO:PERSONA]Mondaini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).A sostegno dell’eccezione il ricorrente cita la sentenza della Corte dicassazione n. 47164 del 04/11/2009 che reputa viziata da nullità assoluta lasentenza la cui intestazione reca l’indicazione di giudici diversi da quelli che, inbase al verbale di udienza, hanno partecipato alla deliberazione della decisione.Si tratta di pronuncia che è rimasta isolata ed è stata superata da tempo.Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, può dirsi definitivamenteconsolidato il principio per cui l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, deinominativi di magistrati diversi da quelli che hanno effettivamente preso parte alladeliberazione, risultanti dal verbale di udienza, non dà luogo a nullità ed èemendabile con il rimedio della correzione di errore materiale (Sez. 5, n. 41662del 17/09/2025, Maimone, Rv. 289076 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep.2015, Ronchese, Rv. 262587 – 01; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv.251350 – 01).Al riguardo è agevole osservare che la sentenza penale viene deliberata noncon il deposito della motivazione, ma con la lettura del dispositivo in udienza.Nella specie dal verbale di udienza del 11 settembre 2025 risulta che lasentenza è stata deliberata dal collegio composto da [OSCURATO:PERSONA] (Presidente),[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); a quel verbale di udienzaè allegato il dispositivo di sentenza sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA].La sentenza–documento, contenente la motivazione, è coerente con talirisultanze in quanto reca la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] (Presidente) eBarbara [OSCURATO:PERSONA] (consigliere estensore).È quindi evidente che l’intestazione del provvedimento, che reca nominativiparzialmente diversi da coloro che hanno deliberato la sentenza, è frutto di meroerrore materiale, che, come tale, non può inficiare la validità dell’atto.6.2. Per analoghe ragioni è palesemente destituito di fondamento il quartomotivo che deduce la nullità della sentenza di appello in quanto sottoscritta comePresidente da [OSCURATO:PERSONA].7. Il quinto motivo, che denuncia l’inosservanza del principio di correlazionetra accusa e sentenza in relazione ai fatti concernenti la [OSCURATO:SOCIETA]., è infondato.Il capo di imputazione ascrive all’imputato il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale per aver sottratto dai conti correnti della società la sommacomplessiva di circa 280.000,00 euro formalmente versata, a più riprese, dalnovembre 2008 al 26 ottobre 2010 [capo A)] e dal febbraio all’ottobre 2011, qualecorrispettivo di fatture emessa dalla S.F.I.E. per prestazioni professionali “maieseguite a favore” di [OSCURATO:SOCIETA].Nel motivare la condanna per tale addebito la Corte di appello segue unosviluppo argomentativo progressivo con clausola conclusiva rafforzativa (cfr. pagg.20 -24).Anzitutto rileva che, anche a voler dar credito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dellaRovere, le prestazioni professionali di questi sono state commissionate da ArnaldoCompiano, nell’interesse di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; quindi è integratoil “fatto storico” oggetto di imputazione che lega la distrazione al pagamento di“prestazioni professionali in realtà mai eseguite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., inquanto non commissionate dal relativo amministratore, all’epoca [OSCURATO:PERSONA]”e aventi ad oggetto “valutazioni estranee alla relativa attività”(così testualmentela sentenza impugnata).Nell’ottica del “gruppo di imprese” la Corte di appello si fa carico di mettere inluce l’assenza di vantaggi compensativi, i quali rappresentano non un elementocostitutivo della condotta (che quindi non doveva essere necessariamente acclusodella contestazione), ma una circostanza in astratto suscettibile di escludere ladistrazione.In secondo luogo, ragionando su un concorrente livello argomentativo,devolutole con l’appello, la Corte distrettuale evidenzia che plurime fonti di provaconvergono nel senso di dimostrare la falsità, non solo soggettiva, ma ancheoggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture pagate da [OSCURATO:SOCIETA] a SFIE:dichiarazioni dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]; dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],amministratrice di SFIE e coniuge di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha escluso chela sua società avesse effettuato quelle prestazioni (anche perché sfornita dellecompetenze e del personale necessari); il contenuto oggettivo degli elaboratiredatti da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (mai rinvenuti dagli inquirenti in possesso diAssistel, mai prodotti durante le indagini, ma allegati alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] raccolte in sede di indagini difensive e depositate in udienzapreliminare), elaborati composti da considerazioni astratte, prive di attinenza astudi condotti sulla situazione concreta e, comunque, di scarso valore e, quindi,incoerenti, per ragioni temporali e sostanziali, rispetto all’ammontare e allacadenza dei pagamenti.In definitiva, il fatto storico oggetto di condanna combacia perfettamente conquello contestato e non si registra alcuno scarto tra accusa e sentenza suscettibiledi produrre un vulnus al diritto di difesa.Valgono al riguardo gli approdi raggiunti dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazioneradicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale siriassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuriun'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudiziodei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazionedel principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramenteletterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie edi difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iterdel processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione (cfr. per tutte Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010,Carelli, Rv. 248051).9. Tutti i restanti motivi (dal sesto al nono) attinenti alla bancarottafraudolenta distrattiva riferita alla [OSCURATO:SOCIETA] sono inammissibili.9.1. La consapevole sottrazione di denaro, protratta per anni, dai conti correntidella società, senza giustificato motivo, produce una indubbia lesione patrimonialesuscettibile di integrare l’elemento oggettivo e soggettivo del delitto punitodall’art. 216, primo comma, n. 1 legge fall.Le obiezioni difensive mosse a tale conclusione fanno leva su argomenti labiliprivi di impatto sulle basi giuridiche e fattuali della decisione.In proposito, va ricordato che ai fini della sussistenza del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fattidi distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbiacagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghiestranei alla sua attività (cfr. per tutte Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli,Rv 266804) e che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessariala consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (cfr. Sezioni Unite Passarelli, Rv 266805).9.2. Rispetto al settimo motivo, che chiama in causa il principio devolutivo, èsufficiente ricordare l’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. delimita il themadecidendum del giudizio di appello, ma non restringe i poteri cognitivi del giudicesui punti devoluti, che restano pieni quanto al riesame del fatto e della prova.In altre parole, la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appelloriguarda i "punti" della sentenza e non riguarda, invece, nell'ambito dei motiviproposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamenteprospettate a sostegno del petitum che forma oggetto del gravame, atteso che ilgiudice di appello ben può — senza esorbitare dalla sfera devolutivadell'impugnazione — accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie odiverse da quelle dell'appellante (cfr. Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996,Timpanaro, Rv. 203096-01, che si è espressa proprio in un caso di impugnazionedel Pubblico ministero; conf. tra le ultime Sez. 1, n. 15687 del 28/03/2025, M.,Rv. 288165–01).10. Il tredicesimo e il quattordicesimo motivo si dirigono sulla condanna per ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integrato dal versamento, mediantebonifici bancari effettuati tra il 29 marzo 2012 e il 5 settembre 2013, di accreditiin favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di 923.000,00 euro a titolodi “restituzione finanziamento soci”.10.1. Sulla declinazione del principio devolutivo è sufficiente richiamarequanto appena osservato al paragrafo 9.2.10.2. Il fatto è pacifico.La difesa poggia su due considerazioni: i bonifici effettuati dall’imputato inproprio favore si collocano in un periodo in cui la società era in bonis, come emergedalla consulenza Viotto, non valutata dalla Corte di appello; si tratta di restituzionidi mutui in precedenza erogati dall’imputato in favore della società come taliriconducibili alla fattispecie di bancarotta preferenziale.Gli argomenti non hanno presa.Il primo non si confronta con il dato, valorizzato dalla Corte di appello, per cuii rimborsi sono avvenuti quando la società stava accumulando ingentissimi debitiverso l’erario per l’IVA; debiti sempre crescenti nel tempo (sintomo di una“evidente e assoluta incapacità di rientro”) che sono giunti a sforare i 6 milioni dieuro nel 2013 (pag. 30).Il secondo non si misura con i più recenti arresti della giurisprudenza dilegittimità secondo cui: «Integra il delitto di bancarotta patrimoniale perdistrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condottadell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regoladella postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., un finanziamento effettuato dalsocio in presenza di un eccessivo squilibro finanziario della società in quanto,indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, lo stesso va equiparato ad unconferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispettoal pagamento degli altri creditori» (Sez. 5, n. 7052 del 13/11/2025, dep. 2026,Misuraca, Rv. 289459 – 01; Sez. 5, n. 29670 del 20/06/2024, Vantaggiato, Rv.288014 - 01).11. Il quindicesimo e il sedicesimo motivo sono manifestamente infondati.La pena base per il reato più grave, individuato in quello oggetto del proc. n.2967/2015 [OSCURATO:PERSONA], si colloca in una fascia decisamente al di sotto della mediaedittale; l’entità dell’aumento di pena apportato a titolo di continuazione èminimale.Il diniego delle circostanze attenuanti trova implicita giustificazione nellagravità e pluralità dei fatti.12. Consegue che devono essere annullate senza rinvio la sentenza impugnatae quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per quest’ultimo limitatamente ai reati dicui ai capi A) e B) del proc. n. 2926/2015 [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza va eliminata lapena, pari a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, applicata a tale titolo a LuigiCompiano.In relazione a dette posizioni gli atti vanno trasmessi al giudice per l'udienzapreliminare del Tribunale di Treviso perché proceda alla discussione e decisionedel giudizio abbreviato.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato nel resto.[OSCURATO:PERSONA] va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili rappresentatedal commissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA]., che, tenuto contodell’opera prestata e della pluralità di assistiti, possono liquidarsi in complessivieuro 4.550,00, oltre accessori di legge.La parte civile rappresentata dal commissario straordinario di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.parteciperà al giudizio abbreviato dinanzi al giudice per l'udienza preliminare delTribunale di Treviso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) del proc.n. 2926/2015 R.G.GIP ed elimina la relativa pena di mesi cinque e giorni dieci direclusione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti.Dispone trasmettersi gli atti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale diTreviso per l'ulteriore corso.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili rappresentate dal commissariostraordinario di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 4.550,00,oltre accessori di legge.Così deciso il 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]