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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39006/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata nell'interesse dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati (Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Marisca, Rv. 232312 - 01), come avvenuto nella specie; che peraltro il beneficio richiesto non potrebbe comunque essere concesso al ricorrente in ragione delle ulteriori condanne a pena detentiva dallo stesso riportate; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sul compenso percepito dall'imputato per l'operazione quale prova della sua consapevolezza dell'origine delittuosa delle somme unita all'omessa indicazione della loro provenienza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata nell'interesse dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati (Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Marisca, Rv. 232312 - 01), come avvenuto nella specie; che peraltro il beneficio richiesto non potrebbe comunque essere concesso al ricorrente in ragione delle ulteriori condanne a pena detentiva dallo stesso riportate; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sul compenso percepito dall'imputato per l'operazione quale prova della sua consapevolezza dell'origine delittuosa delle somme unita all'omessa indicazione della loro provenienza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 s