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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2021

Cassazione n. 26984/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2021, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento del Questore di Torino che ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso, per il periodo di sette anni, nei luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche della squadra [OSCURATO:PERSONA], e di comparire personalmente presso il commissariato [OSCURATO:PERSONA] sito a Torino.

A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che dalla annotazione di P.G. emerge che [OSCURATO:PERSONA], insieme ad un gruppo di ultras composto da 70 soggetti, ha compiuto atti di violenza nei confronti delle forze dell'ordine, colpendo gli operanti con calci e con oggetti contundenti, spintonandoli e lanciando bottiglie di vetro ed altri oggetti.

Ha poi aggiunto che il ricorrente era stato già sottoposto ad analoghi provvedimenti inibitori emessi dal Questore di Parma e dal Questore di Torino dal 1995 al 1999.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento senza rinvio o con rinvio.

2.1. Con unico motivo si deduce difetto assoluto di motivazione, non avendo il Giudice di merito minimamente preso in considerazione nessuna delle deduzioni contenute nella memoria difensiva trasmessa alle ore 13,21 del 27 novembre 2021.

La carenza assoluta della motivazione, che non tiene minimamente in conto le osservazioni pervenute nei termini, è avvalorata anche dal fatto che la convalida del provvedimento del Questore da parte del G.i.p. è avvenuta alle ore 13,46 del medesimo giorno, ossia dopo appena 25 minuti.

Nel riprodurre alcune delle osservazioni difensive contenute nella suddetta memoria, il ricorrente evidenzia che nell'adozione delle prescrizioni non si sono affatto tenuti in considerazione l'attività lavorativa svolta nè il luogo di residenza.

Infatti la misura vieta al ricorrente di transitare per [OSCURATO:PERSONA], non tendo conto che egli abita in corso Orbassano

247. Inoltre, il ricorrente si duole della mancata espressa indicazione della durata della misura, se non per richiamo al provvedimento convalidato, senza alcuna espressa menzione o argomentazione in ordine alla sua durata e alla sua congruità e della carenza assoluta di motivazione in ordine alle considerazioni sulla recidivanza e sull'attualità della pericolosità, considerato che i precedenti risalgono al 1999 (quindi quasi tredici anni prima).

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

È nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021 Rv. 281321).

Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive che, come ulteriormente precisato, può avvenire anche in forma concisa.

Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 (dep. 2015), Luraschi, Rv. 262900) precisandosi che l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, si intende assolto nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251330).

Tale evenienza determina un motivo di nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, come già questa Sezione ha avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174).

Nel caso di specie, il Giudice di merito non ha minimamente preso in considerazione le deduzioni contenute nella memoria difensiva trasmessa nei termini.

La formula presente nell'ordinanza di convalida («dato atto che sono pervenute osservazione nei termini da parte dell'interessato e che, tuttavia, le deduzioni ivi contenute non sono idonee a scalfire i dati investigativi fino ad ora acquisiti») non soddisfa l'obbligo motivazionale discendente dalla suindicata facoltà difensiva di presentare memorie e deduzioni.

Dunque, dal tenore della motivazione riportata emerge che il controllo, se compiuto, non è stato affatto esplicitato, non rinvenendosi nessun cenno alle molteplici osservazioni mosse dalla difesa.

La motivazione del provvedimento impugnato, in sostanza, è di mero stile, limitandosi a ritenere adeguata la permanenza della misura e a recepire la richiesta del Questore, senza contenere una valutazione critica e senza descrivere l'iter logico della decisione.

2. Il ricorso deve essere dunque accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dichiarando oltre l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Torino del 17/11/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Torino del 17/11/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Torino.Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2021, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento del Questore di Torino che ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso, per il periodo di sette anni, nei luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche della squadra [OSCURATO:PERSONA], e di comparire personalmente presso il commissariato [OSCURATO:PERSONA] sito a Torino. A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che dalla annotazione di P.G. emerge che [OSCURATO:PERSONA], insieme ad un gruppo di ultras composto da 70 soggetti, ha compiuto atti di violenza nei confronti delle forze dell'ordine, colpendo gli operanti con calci e con oggetti contundenti, spintonandoli e lanciando bottiglie di vetro ed altri oggetti. Ha poi aggiunto che il ricorrente era stato già sottoposto ad analoghi provvedimenti inibitori emessi dal Questore di Parma e dal Questore di Torino dal 1995 al 1999. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento senza rinvio o con rinvio. 2.1. Con unico motivo si deduce difetto assoluto di motivazione, non avendo il Giudice di merito minimamente preso in considerazione nessuna delle deduzioni contenute nella memoria difensiva trasmessa alle ore 13,21 del 27 novembre 2021. La carenza assoluta della motivazione, che non tiene minimamente in conto le osservazioni pervenute nei termini, è avvalorata anche dal fatto che la convalida del provvedimento del Questore da parte del G.i.p. è avvenuta alle ore 13,46 del medesimo giorno, ossia dopo appena 25 minuti. Nel riprodurre alcune delle osservazioni difensive contenute nella suddetta memoria, il ricorrente evidenzia che nell'adozione delle prescrizioni non si sono affatto tenuti in considerazione l'attività lavorativa svolta nè il luogo di residenza. Infatti la misura vieta al ricorrente di transitare per [OSCURATO:PERSONA], non tendo conto che egli abita in corso Orbassano 247. Inoltre, il ricorrente si duole della mancata espressa indicazione della durata della misura, se non per richiamo al provvedimento convalidato, senza alcuna espressa menzione o argomentazione in ordine alla sua durata e alla sua congruità e della carenza assoluta di motivazione in ordine alle considerazioni sulla recidivanza e sull'attualità della pericolosità, considerato che i precedenti risalgono al 1999 (quindi quasi tredici anni prima). 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. È nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021 Rv. 281321). Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive che, come ulteriormente precisato, può avvenire anche in forma concisa. Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 (dep. 2015), Luraschi, Rv. 262900) precisandosi che l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, si intende assolto nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251330). Tale evenienza determina un motivo di nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, come già questa Sezione ha avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174). Nel caso di specie, il Giudice di merito non ha minimamente preso in considerazione le deduzioni contenute nella memoria difensiva trasmessa nei termini. La formula presente nell'ordinanza di convalida («dato atto che sono pervenute osservazione nei termini da parte dell'interessato e che, tuttavia, le deduzioni ivi contenute non sono idonee a scalfire i dati investigativi fino ad ora acquisiti») non soddisfa l'obbligo motivazionale discendente dalla suindicata facoltà difensiva di presentare memorie e deduzioni. Dunque, dal tenore della motivazione riportata emerge che il controllo, se compiuto, non è stato affatto esplicitato, non rinvenendosi nessun cenno alle molteplici osservazioni mosse dalla difesa. La motivazione del provvedimento impugnato, in sostanza, è di mero stile, limitandosi a ritenere adeguata la permanenza della misura e a recepire la richiesta del Questore, senza contenere una valutazione critica e senza descrivere l'iter logico della decisione. 2. Il ricorso deve essere dunque accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dichiarando oltre l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Torino del 17/11/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Torino del 17/11/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Torino.Co
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