CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso iscritt o a l numer o 2 9 588 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e di un suo procuratore speciale, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilianoin Roma, alla via di Ripetta, n. 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o , giusta procura speciale a margine del controricorso, da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Padova, alla galleria Scrovegni, n. 7, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] immobiliare- Clausola di doppia indicizzazione.RG n29588/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste, depositata in data 16aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]Bank stipulò con la [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di leasing immobiliare traslativo. Il contratto, tra l’altro, confer ì all’utilizzatrice la facoltà, da esercitare al momento della consegna dell’immobile, e nei fatti esercitata, di richiedere la conversione della valuta di riferimento, che era stata stabilita nella lira italiana, allora in corso, con altra valuta, specificamente il franco svizzero. Si stabilì, quindi, che l’importo dei canoni di leasing potesse variare sia in aumento, sia in diminuzione. N ella prima eventualità, il canonematurato, oltre iva, s arebbe stato suddiviso per il cambio storico di riferimento e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L’importo risultante sarebbe stato il rischio di cambio del mese a carico dell’utilizzatrice. Nella seconda eventualità, ossia in caso di variazione negativa, il canoneimponibile maturato sarebbe stato suddiviso per il cambio storico di riferimento e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale alla scadenza del canone. L’importo risultante, aumentato dell’iva, avrebbe costituito il rischio di cambio del mese in favore della conduttrice. La società utilizzatrice corrispose i canoni così determinati ed esercitòl’opzione d’acquisto, ottenendo quindi il trasferimento dell’immobile, ma successivamente convenne in giudizio la banca per ottenere la pronuncia di nullità, o l’annullamento, della clausola di rischio cambio e la restituzione delle somme versate in base ad essa, anche a titolo di risarcimento dei danni, la conseguente rideterminazione del piano finanziario di rimborso e la restituzione di quanto versato in eccesso, nonché RG n29588/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore l’accertamento del carattere usurario del tasso di mora, la declaratoria che nessun interesse, neanche corrispettivo, fosse dovuto e la restituzione di quelli già versati. A sostegno della citazione addusse che il contratto di leasing conteneva in realtà dei contratti derivati o strumenti finanziari, e che la banca aveva violato gli obblighi d’informazione e comunque la disciplina posta dal regolamento Consob. Il Tribunale di Udineaccolse la domanda, perché ritenne che la clausola di rischio cambio effettivamente fosse un contratto d’investimento finanziario speculativo, in relazione al quale la banca, osservò, aveva violato le norme concernenti gli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario, di modo che la condannò al risarcimento del danno subito dall’utilizzatrice, che ragguagliò agli importi corrispondenti alle somme versate in applicazione della suddetta clausola e a quelli ulteriori addebitati per errori di calcolo. La Corte d’appello di Trieste, sia pure con un dispositivo di parziale riforma, nella sostanza ha confermato la decisione, ma con diversa motivazione. Il giudice d’appello ha difatti definito il contratto in questione, complessivamente considerato, come «una sorta di swap», lo ha qualificato « aleatorio » e lo ha dichiarato rientrante nelgenus delle scommesse ( punti 6.1 - 6.4 delle pagine 14-15 della sentenza d'appello). In particolare, ha aggiunto, la clausola sul rischio cambio presenta un a «formulazione particolarmente astrusa ed una macchinosa articolazione di calcolo» (punto 6 .6 di pag. 17 ), che differi sce a seconda che la variazione sia favorevole o sfavorevole al la concedente. Il che, ad avviso della Corte, fini sce col comportare un accordo squilibrato nei rischi, posto che il cliente pagavadi più quando il cambio euro/CHF peggiorava e guadagnava di meno quando, invece, il cambio migliorava. In definitiva , la C orte d’appello ha ravvisato nella clausola finalità aleatorie ed RG n29588/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore eminentemente speculative, incoerenti rispetto al contratto di leasing, e l’ha quindi ritenuta immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. Contro questa sentenza la banca propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui la [OSCURATO:SOCIETA] risponde con controricorso , pure corredato di memoria. Motivi della decisione 1.- Co l primo motivo di ricorso la banca lamenta, al contempo, sia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e delle norme che disciplinano la qualificazione del contratto e della clausola contrattuale, in relazione alla statuizione di autonomia e causa propria della clausola di ri s chio cambio e alla sua qualificazione come strumento finanziario derivato, sia l’omissione di pronuncia su fatto decisivo. Ad avviso della ricorrente la clausola di rischio cambio, come emerge anche dal tenore letterale di essa, è un tutt’uno negoziale con quella di indicizzazione per variazione del tasso, e comunque l’applicazione di essa è stata, per tutta la durata del contratto, assai più favorevole rispetto al tasso d’indicizzazione Euribor, che si sarebbe altrimenti applicato: clausola di rischio cambio e clausola di indicizzazione sono strettamente interrelate, sino a costituire una complessa, ma unitaria pattuizione, volta alla determinazione del corrispettivo del contratto di leasing.Di qui la denuncia di erronea interpretazione del contratto, anche alla luce dei canoni fondati sulla valutazione del comportamento delle parti e dell’art. 1366 c.c., posto che, specifica la banca , la C orte d’appello ha dato un’interpretazione ex post, al termine della durata del contratto, quando si sono resi noti gli esiti dell’andamento del tasso e del cambio ancorato al franco svizzero, con l’effetto di scaricare sulla banca, che ha fornito la provvista, RG n29588/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore gli effetti negativi, conservando, invece, quelli positivi, dati dal vantaggio del tasso rispetto all’Euribor, in capo all’utilizzatrice. A tanto la banca aggiunge che la C orte d'appello, oltre a male interpretare la clausola di rischio cambio, l’avrebbe anche erroneamente qualificata. E ciò perché la clausola in questione non presenta alcuna delle caratteristiche tipiche degli strumenti finanziari derivati: non la c.d. astrazione pura, non la c.d. differenzialità derivativa, e neanche la trasferibilità e negoziabilità, poiché è pacifico che la clausola non possa essere trasferita o negoziata separatamente dal contratto. La ricorrente fa, infine, leva su altre pattuizioni e dichiarazioni risultanti rispettivamente dal contratto e dal verbale di consegna, di cui il giudice di merito non avrebbe tenuto alcun conto. 2.- Come le sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 5657/23) hanno già stabilito in relazione ad analogo motivo di ricorso, le censure sono inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto non coerenti con la ratio decidendi s ulla quale s’impernia la sentenza impugnata.La C orte d'appello, infatti, ha rigettato il gravame non perché — come aveva invece ritenuto il T ribunale — le parti avessero stipulato un contratto di swapnon preceduto da adeguata informazione, bensì perché ha ritenuto che il contratto stipulato dalle parti fosse immeritevole di tutela in base all’art.1322 c.c. 2.1.- Rispetto a tale ratio decidendi non vengono in rilievo né questioni di interpretazione, né questioni di qualificazione: - non vengono in rilievo le prime, poiché il contenuto oggettivo del contratto e il significato da attribuire al testo delle previsioni contrattuali non è stato mai in discussione tra le parti. Queste avevano ben chiaro quali fossero gli obblighi nascenti dal contratto: semplicemente, controvertevano sulla validità dei patti che quegli obblighi avevano generato;RG n29588/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - nemmeno vengono in rilievo le seconde, in quanto l a qualificazione del contratto come «una sorta di swap», contenuta a pag. 14 della sentenza impugnata , non ha certo costituito il fondamento della decisione, calibrata, si è visto, sulla ritenuta immeritevolezza della clausola della quale si discute. 2.2.-E, comunque , con la sentenza già richiamata le sezioni unite hanno escluso che configuri uno strumento finanziario derivato implicito - con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998- la clausola di un contratto di leasingche preveda, come quella rilevante nel giudizio odierno, a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica e una valuta straniera;b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni. 3.- Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1322 c.c., degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e delle norme che disciplinano la qualificazione della clausola contrattuale in relazione all’affermata mancanzadi meritevolezza, nonché il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. La banca deduce che il contratto da essa stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA] non presenta alcuno dei presupposti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono ricorrere per poter ritenere un contratto immeritevoledi tutela, ex art. 1322 c.c. La clausola di indicizzazione contenuta nel contratto, infatti: — non attribui sce alcun vantaggio ingiusto e sproporzionato a una parte soltanto, perché le conseguenze dell’applicazione del patto dipendono da un fattore non controllabile dalle parti, ossia dall’andamento del cambio Euro/CHF; in ogni caso, la banca ha rimborsato alla società l’importo dell’iva sull’indicizzazione del cambio, oltre agli interessi legali, fatto, questo, non esaminato dalla Corte d’appello;RG n29588/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore — non pone alcuna delle parti in una posizione di «soggezione» rispetto all'altra; — non costringe alcuna delle parti alla violazione di doveri di solidarietà sociale costituzionalmente imposti. Inoltre, aggiungela banca, la decisione della Corte d'appello ha avuto l’effetto di vincolare le parti a un contratto diverso da quello da loro voluto, perchél’eliminazione della sola clausola di rischio cambio comporta che il vantaggio dell’indicizzazione, riscontrato ex post, sia stato fruito integralmente dall’utilizzatrice, mentre l’intero rischio di cambio è stato addossato alla concedente, che ha fornito la provvista in franchi svizzeri: di qui lo stravolgimento dell’assetto negoziale.Prive di valore giuridico, infine, e comunque inidonee a sorreggere il giudizio d’immeritevolezza, sono poi ad avviso della banca le considerazioni sull’astrusità della formulazione della clausola, nonché sulle sue complessità e oscurità. 3.1.- Il mot i vo , oltre che ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto obiettato in controricorso, adeguatamente formulato,è fondato, in base ai principi elab o rati dalla richiamata sentenza delle sezioni unite ( seguita da ultimo, in relazione alla medesima ricorrente, da Cass. n. 28998/23), che le considerazioni svolte in memoria della controricorrente non riescono a incrinare. Le sezioni unite hanno affermato che il giudizio di meritevolezza previsto dall’art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. E, giustappunto con riguardo a un contratto di leasing traslativo con clausola di doppia indicizzazione del canone, hanno stabilito cheil giudizio di immeritevolezza era stato formulato in base a circostanze irrilevanti, quali la difficoltà di interpretazione della RG n29588/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore clausola, l’aleatorietà di essa e l'asimmetria delle prestazioni, ossia giustappunto in base aquelle valorizzate con la sentenza impugnata. 4.-Rispetto a queste considerazioni, quelle sviluppate in senso critico in memoria dalla [OSCURATO:SOCIETA] , secondo cui le sezioni unite non avrebbero considerato il contrasto delle conseguenze previste nel regolamento della clausola con la causa concreta che le parti intendevano perseguire inserendola nel contratto stipulato, sono irrilevanti, posto che le sezioni unite hanno chiarito (punto 2.5.1.) che nel caso di specie causa del contratto è il trasferimento della proprietà di un immobile, non il trasferimento di un rischio dietro pagamento di un prezzo, e che l’inserimento della clausola in questione, con la quale ci si limita ad agganciare il debito dell’utilizzatore ad un valore monetario (punto 5.5.1), non snatura certo la causa del contratto di leasing(punto 6.3.). In definitiva, gli argomenti proposti in memoria sono pur sempre indirizzati a scrutinare la convenienza dell’operazione, del tutto irrilevante. 4.1.- Il motivo in questione va in conseguenza accolto e la sentenza cassata per il profilo corrispondente, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, perché proceda alla formulazione corretta del giudizio di meritevolezza ed esamini le questioni rimaste assorbite di cui entrambe le parti danno conto. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e ri