CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 17803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale Federico di Marco,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 813/2023 della CORTE d'APPELLO di Milanopubblicata il 20.3.2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA];udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, il quale ha concluso perl’accoglimento del ricorso;Pag. 1 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la resistente, il quale ha concluso per il rigettodel ricorso;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 12.7.2022, accogliendoparzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., revocava il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato ilpagamento di euro 39.243,17 e condannava l’opponente al pagamento in favoredi quest’ultima dell’importo di euro 14.768,94, oltre agli interessi.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della durata di sei anni rinnovabili, intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]., allaquale era subentrata, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente incorporata daBPER [OSCURATO:SOCIETA]., avente a oggetto un immobile sito in Milano, corso di PortaRomana n. 89, aveva chiesto che fosse ingiunto alla conduttrice il pagamentodell’importo indicato corrispondente ai canoni dovuti per i mesi da luglio asettembre 2020.[OSCURATO:SOCIETA]. in sede di opposizione aveva dedotto di non dover nullaper avere legittimamente esercitato in data 25.9.2019 il recesso per gravi motiviex art. 27, comma 8, l. n. 392/1978, allegando, a seguito della incorporazionedi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sopravvenute esigenze di adeguamento strutturale eriorganizzazione della rete (con chiusura della filiale di Milano – corso di PortaRomana), e di avere offerto la restituzione dell’immobile, dapprima con inviodelle chiavi in data 11.5.2020 e poi con intimazione ex art. 1216 cod. civ. del4.8.2020.contestando sia la legittimità del recesso per asseriti gravi motivi (in quantoriconducibili a scelte organizzative interne), sia la validità dell’offerta non formaledi riconsegna mediante spedizione delle chiavi; in subordine aveva sostenuto ladebenza dei canoni sino alla messa in pristino del bene riconsegnato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]con danni tali da non permetterne il normale utilizzo o, in ulteriore subordine,fino all’offerta formale di restituzione del 4.8.2020.Pag. 2 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il Tribunale di Milano escludeva la sussistenza dei gravi motivi di cui all’art.27, comma 8, l. n. 392/1978, ma revocava il decreto ingiuntivo. Ai fini dellamora del conduttore, il Tribunale riteneva inefficace l’offerta non formale direstituzione mediante il semplice invio delle chiavi e, individuato il momentorilevante per la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’indennità ex art. 1591cod. civ. nell’invio della intimazione ex art. 1216 cod. civ., condannaval’opponente al pagamento dei canoni sino al 4.8.2020.2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 20.3.2023,rigettava l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento di quelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata la cessazione del rapporto locatizioal 9.4.2020, affermava che nulla era dovuto per i canoni ingiunti (luglio–settembre 2020), riconoscendo alla conduttrice il diritto alla restituzione diquanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese di entrambii gradi erano poste a carico della locatrice.La Corte d’appello, rilevata la contraddittorietà della valutazione svolta inprimo grado, poiché, pur negando la ricorrenza di un grave motivo, il Tribunaleaveva individuato un limite temporale alla debenza dei canoni coerente con unrecesso legittimo, osservava che la fusione per incorporazione e la conseguenteristrutturazione della rete aziendale, con chiusura della filiale localizzata inprossimità di un’altra unità dell’incorporante, integravano fatti sopravvenuti, nonprevedibili al tempo della stipula del contratto e oggettivamente idonei a rendereoltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto, così giustificando il recesso exart. 27, comma 8. Da ultimo, la corte affermava che la restituzione del benedoveva ritenersi perfezionata già con l’offerta non formale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (coninvio delle chiavi e delle fotografie) in quanto «seria e concreta», conconseguente diniego del credito per i canoni relativi al periodo luglio–settembre2020.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano ha proposto ricorsoBPER [OSCURATO:SOCIETA]4. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, in vista della qualeentrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.Pag. 3 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/20265. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiestol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 342, 329, 346 cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha riesaminato la questionedella legittimità del recesso ex art. 27 l. n. 392/1978 oltre il limite del devoluto,perché nessuna delle parti aveva impugnato la statuizione resa dal Tribunale,così violando il principio tantum devolutum quantum appellatum e gli artt. 112,342, 329 e 346 cod. proc. civ.aver il Tribunale, da un lato, sostenuto l’illegittimità del recesso, dall’altro, nonne aveva tratto le conseguenze in merito alla debenza dei canoni ingiunti. [OSCURATO:SOCIETA]., invece, in sede di appello incidentale, assumendo che il Tribunaleavesse ritenuto legittimo il recesso, aveva censurato la decisione solo in ordinealla debenza dei canoni, da riferirsi non alla data dell’offerta formale ex art. 1216cod. civ. del 4.8.2020, ma a quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’offerta informale direstituzione. Entrambe le parti, pertanto, in sede di appello si erano limitate acensurare le conseguenze economiche tratte dal Tribunale - debenza sino al4.8.2020 ovvero sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -, senza rimettere in discussione lariconosciuta illegittimità del recesso, né la conduttrice (appellante incidentale)aveva riproposto l’eccezione impeditiva di legittimità del recesso, così prestandoacquiescenza alla decisione.1.1. Il motivo è infondato.Nelle ipotesi di asserita violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. si poneun problema di natura processuale, per la soluzione del quale la Suprema Corteha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire glielementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta, e la parte è gravatadall’onere della riproduzione dei passi essenziali degli atti su cui poggia ladedotta violazione e di fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, alPag. 4 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n.34469 e ribadito da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695; Cass., sez. I, 19aprile 2022, n. 12481).In disparte la mancata riproduzione del tenore della decisione di primogrado, genericamente riportato nell’esposizione dei fatti e nel corpo del motivo,e dei passi salienti dell’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrentesolleva una questione d’interpretazione della domanda svolta in appellodall’impugnante incidentale.È stato affermato da questa Corte che l’interpretazione della domanda el’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fattoriservato, come tale, al giudice del merito, sì che in sede di legittimità va soloeffettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul puntola decisione impugnata” (v. Cass., sez. 6-V, 21 dicembre 2017, n. 30684).Infatti, “l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ovequesti abbia espressamente ritenuto che era stata avanzata, tale statuizione,ancorché in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, attesoche il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertatol'erroneità della relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzare solouna carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabilein sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale” (v. Cass.,sez. lav. 27 ottobre 2015, n. 21874).La Corte d’appello ha evidenziato che la motivazione del Tribunale avevasuscitato la contrastante interpretazione delle parti, data l’ambiguità, per aver,da un lato, ritenuto la non ricorrenza dei presupposti per il recesso dal contratto,a cui sarebbe dovuta conseguire la permanenza del vincolo contrattuale sino allascadenza prevista, dall’altro, individuato nella data della formale riconsegna ilmomento rilevante per determinare il periodo di debenza dei canoni; ed haaggiunto: “A fronte di tale contraddizione e dei motivi contrapposti dell’appelloprincipale ed incidentale, occorre partire da un dato obiettivo di base, quello,cioè, che, in effetti, il Tribunale ha concluso il percorso motivazionale col ritenereillegittimo il recesso della conduttrice; ed occorre dunque verificare, innanzitutto,Pag. 5 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026se tale opinione sia condivisibile, e, poi, apprezzarne le conseguenze” (pagina 9,secondo capoverso).Quanto deciso dalla Corte d’appello si mantiene nei limitidell’interpretazione della domanda e non incorre nella dedotta violazione dell’art.342 cod. proc. civ., poiché secondo un consolidato orientamento espresso daquesta Corte “il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questionioggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primogrado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché nonvìola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondogrado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svoltedall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente dalui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di direttaconnessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali,comprese nel thema decidendum del giudizio” (v. Cass. civ., sez. I, 26 gennaio2016, n. 1377; sez. lav., 3 aprile 2017, n. 8604; Cass., sez. III, 13 aprile 2018,n. 9202).Invero, la questione della legittimità del recesso ex art. 27, comma 8, l.392/1978 era indissolubilmente legata a quella della debenza dei canoni dovutidalla conduttrice. Nella prospettiva di quest’ultima il relativo obbligo era cessatoil 9.4.2020, mentre secondo la ricorrente i canoni erano dovuti sino alla scadenzanaturale del contratto del 30.11.2020 o, quantomeno, sino al 4.8.2020 (datadell’offerta formale ex art. 1216 cod. civ.) o, ancora, sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (datadell’offerta non formale).La corte territoriale non ha violato il preteso giudicato sulla illegittimità delrecesso, tale è nella sostanza la doglianza dell’appellante, perché, data la riferitaambiguità della decisione del primo giudice, che aveva affermato la nonconformità del recesso al dato normativo, ma aveva poi ritenuto il conduttore inmora nella restituzione del bene e computata l’indennità ex art. 1591 cod. civ.fino al 4.8.2020 (oggetto del contendere erano i canoni pretesi da luglio asettembre 2020), avendo [OSCURATO:SOCIETA] impugnato la sentenza del Tribunale inordine alla debenza dei canoni a decorrere da epoca successiva al 9.4.2020, talePag. 6 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026questione non la si sarebbe potuta analizzare indipendentemente dall’altra,operante a monte, sulla legittimità del recesso.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” dell’art. 27, u.c., l. n.392/1978.La ricorrente, subordinatamente al primo motivo, si duole per aver la Corted’appello affermato che le scelte di riorganizzazione aziendale successive a unafusione possano integrare “gravi motivi” legittimanti l’avvenuto recesso. Sullabase di un consolidato orientamento del diritto vivente, invece, le ragioni chelegittimano il recesso devono essere legate a eventi sopravvenuti allacostituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore e imprevedibili,tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto, sì che devonoessere oggettivi, imprevedibili ed estranei alla sfera soggettiva di valutazione delconduttore. Per converso, la fusione è un fatto volontario, di per sé inidoneo arendere gravosa la prosecuzione del rapporto, e l’adeguamento strutturale dellarete territoriale è un atto di libera volontà, sì che non si era al cospetto di unfatto oggettivo estraneo alla volontà del conduttore e tale da rendere oltremodogravosa la prosecuzione del rapporto.2.1. Il motivo è infondato.L’art. 27, comma 8, l. 392/1978, riprendendo l’identica formulazionedell’art. 4, comma 2, s.l., prevede che “Indipendentemente dalle previsionicontrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere inqualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi dacomunicarsi con lettera raccomandata”.Secondo un costante orientamento espresso da questa Corte le ragioniidonee a sostanziare la gravità dei motivi devono essere determinate daavvenimenti: a) sopravvenuti rispetto alla costituzione del rapporto locatizio; b)estranei alla volontà del recedente; c) imprevedibili, cioè eccedenti l'ambito dellanormale alea contrattuale, tali non solo da determinare un sopravvenutosquilibrio tra le prestazioni originarie non altrimenti rimediabile, ma anche daincidere significativamente sull'andamento dell'azienda globalmenteconsiderata, rendendo gravosa la prosecuzione del rapporto, sicché “essi nonPag. 7 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dalconduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobilelocato ma devono avere carattere oggettivo”, ravvisabile anche in “unandamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevoleall’attività dell'impresa), sopravvenuto e oggettivamente imprevedibile, che,imponendo l’ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale darendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo.” (v. Cass.9 luglio 2024, n. 18759; Cass. 9 maggio 2023, n. 12461; Cass. 7 marzo 2023,n. 6731; Cass. 24 settembre 2019, n. 23639; Cass. 13 giugno 2017, n. 14623;Cass. 14 luglio 2016, n. 14365; Cass. 30 giugno 2015, n. 13368; Cass. 27 marzo2014, n. 7217; Cass. 13.12.2011, n. 27711; Cass. 21.4.2010, n. 9443).Vi è spazio, pertanto, per una valutazione legata all’andamento dellacongiuntura economica sia sfavorevole (v. Cass. 23639/2019; Cass.12641/2023, citt.), sia favorevole (Cass. 9443/2010, cit.; Cass. 20 febbraio2004, n. 3418; Cass. 10 dicembre 1996, n. 10980), sopravvenuta eoggettivamente imprevedibile, rispetto all’epoca della stipulazione del contratto,che obblighi l’imprenditore ad ampliare o ridurre la struttura aziendale in misuratale da rendergli particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo (v.Cass. 13 dicembre 2011, n. 26711; Cass. 6731/2023 cit.).In ogni caso, deve trattarsi di evento connotato oggettivamente, nonpotendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal medesimoconduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo.Diversamente opinando si darebbe luogo a un recesso ad nutum, “contrario allainterpretazione letterale oltre che allo spirito dell'art. 27, ultimo comma, della l.n. 392/1978; tale recesso costituisce, infatti, un'eccezione al principio generaleposto dall'art. 1372 cod. civ. da interpretarsi rigorosamente, onde evitare che lascelta di proseguire il rapporto di locazione derivi dalla mera volontà delconduttore” (v. Cass. 6731/2023, cit.), minando la certezza dei rapporti giuridicie prestando il fianco a condotte «opportunistiche» atte a riversare sullacontroparte un costo ritenuto non più sostenibile.Vale la pena di evidenziare che, nel rimarcare la connotazione oggettivadell’evento valorizzabile ai fini del recesso e l’estraneità di esso alla sferaPag. 8 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026soggettiva del conduttore, si fa riferimento alla causa e non alla valutazione dellesue conseguenze. Non è dubitabile che la valutazione dell’impatto dell’eventosulla sfera organizzativa, tale da rendere gravosa la prosecuzione del rapportodi locazione, implichi una valutazione soggettiva, ma questo non ha nulla a chevedere con l’evento che deve essere estraneo alla sfera del conduttore e, quindi,non da lui determinato.È stato osservato da questa Corte che “in presenza di fatti che rendanonecessario un ridimensionamento dell’organizzazione aziendale del conduttore[…] il requisito dell’estraneità riguarda le cause obiettive che impongano taleridimensionamento, rendendolo più consono alle esigenze di economicità e diproduttività della gestione aziendale, non i comportamenti che a seguito di essel’imprenditore possa adottare. Questi sono per loro natura volontari, ma ciò cherileva è la loro correlazione a fattori obiettivi, sì che non possano apparire fruttodi iniziative arbitrarie o improvvisate” (v. Cass. 10980/1996, cit.) e che “ilcomportamento deve essere conseguenziale a fattori obbiettivi, ma non che nonsia volontario e che perciò, se il conduttore è un imprenditore commerciale, eglinon possa operare una scelta di adeguamento strutturale dell'azienda,ampliandola o riducendola per renderla rispondente alle sopravvenute esigenzedi economicità e produttività” (v. Cass. 12 novembre 2003, n. 17042).Ad ogni modo, il giudice di merito è chiamato a tener conto di tutte lecaratteristiche del caso concreto e dello specifico rapporto contrattuale, inparticolare, delle caratteristiche soggettive del conduttore e della sua specificaorganizzazione aziendale, per essere stato precisato che “la ratio della norma èquella di verificare la sussistenza anche solo potenziale dei gravi motivi, sullabase dell'argomento che, diversamente, si negherebbe alconduttore/imprenditore, che si trovasse dinanzi una grave ed imprevista crisieconomica, la facoltà di esercitare il recesso sino a quando non venga a trovarsiin stato di decozione, altrimenti ne risulterebbe frustrato lo scopo della normache è evidentemente quello di prevenire la crisi del conduttore” (v. Cass.6731/2023, cit.; Cass. 27 marzo 2014, n. 7217, che hanno ritenuto irrilevante,al fine di escludere la legittimità del recesso anticipato, il fatto che altri ramidell'azienda del conduttore conseguissero risultati economici favorevoli).Pag. 9 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/20262.2. La Corte d’appello non si è discostata dagli indicati principi di diritto peraver provveduto, con un giudizio non sindacabile in questa sede se non sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, a un compiuto esame dellospecifico rapporto in contesa e sulla base di una valutazione in concreto deicontrapposti interessi delle parti nell’ambito del contratto de quo (v. Cass., sez.II, 23 marzo 2024, n. 10927; Cass., sez. V, 22 novembre 2023, n. 32505; Cass.,sez. II, 31 marzo 2022, n. 10525; Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467;Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass.15 luglio 2009, n. 16499).La Corte d’appello, richiamati i caratteri dei motivi atti a legittimare ilrecesso dal contratto di locazione ad uso non abitativo (“fatti indipendenti dallavolontà del locatario, … oggettivamente imprevedibili al momento della stipuladel contratto … tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore laprosecuzione del rapporto obbligatorio”), si è così espressa: “Nel caso di specie,il contratto di locazione era stato sottoscritto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra la IMA, poi divenutarinnovabili. Con la raccomandata del 25.9.2019, intervenuta oltre undici annidopo l’inizio della locazione, la conduttrice aveva espresso i gravi motivi dandoadeguamento strutturale e di riorganizzazione della rete territoriale dell’azienda(con conseguente chiusura di numerose dipendenze), al fine di rendere la Bancastessa rispondente alle esigenze di economicità e produttività del mercato»). Lafusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA] è fatto sopravvenutodi parecchi anni dalla conclusione del contratto di locazione e, come tale,ragionevolmente non prevedibile al momento della stipula” (pagina 11,capoversi primo e secondo).Dopo aver valutato la compatibilità dell’addotto motivo ai requisitidell’imprevedibilità e della sopravvenienza, la corte meneghina ha poi verificatola sussistenza del carattere oggettivo del motivo del recesso, tale da rendereoltremodo gravosa per la conduttrice la prosecuzione del rapporto contrattuale,esclusa una mera valutazione di convenienza economica comprensibileall’interno della normale alea economica.Pag. 10 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026Al riguardo, la Corte d’appello ha scritto: “[…] “la chiusura della filiale siera resa necessaria per esigenze (sopravvenute) organizzative e strutturaliobiettive che comportavano l’eliminazione della filiale venutasi a trovare(circostanza non contestata) nelle immediate vicinanze di altra filiale della Bancaincorporante. L’intervenuta fusione veniva quindi ad esigere un diverso assettodella struttura aziendale imponendone la riduzione per mantenere, nelsopravvenuto mutamento, un equilibrio economico di mercato, nel cui ambito lapersistenza del rapporto locatizio diveniva particolarmente gravoso per fattoriindipendenti dalla mera volontà soggettiva della conduttrice. La obiettivasussistenza di simili circostanze sopravvenute ha portato la giurisprudenza, incasi analoghi, a ritenere -condivisibilmente- legittimo il recesso […]”; e poi haaggiunto “È noto invero che, nell’attuale assetto economico-bancario, dominatoda un alto tasso di competitività, le operazioni di ristrutturazione aziendale sisono rese negli ultimi anni necessarie per garantire la sopravvivenza degli istitutibancari. Infatti, nell’ambito di un’operazione di fusione di rilevanza nazionale, lachiusura delle filiali non produttive risponde ad evidenti logiche oggettive,imprenditoriali e di mercato, tali da prescindere da valutazioni soggettive edindividuali del singolo imprenditore. Pertanto, la soppressione della filiale diMilano-[OSCURATO:PERSONA] -unità locale oggetto del contratto di locazione- rientra trai motivi imprevedibili e sopravvenuti tali da rendere, diversamente da quantoopinato dal primo Giudice, legittimo il recesso esercitato da [OSCURATO:SOCIETA]”.La Corte d’appello, muovendo dal rilievo che nella comunicazione delrecesso si faceva riferimento a esigenze di “adeguamento strutturale e diriorganizzazione della rete territoriale dell’azienda (con conseguente chiusura dinumerose dipendenze)”, ha ritenuto integrati i requisiti della sopravvenienza edell’imprevedibilità, tenuto conto che si trattava di un fatto occorso dopo oltredieci anni dalla stipulazione del contratto, per poi completare l’analisi dei requisitidell’oggettività, in quanto evento estraneo alla sfera di volontà della locataria, edella gravosità nella prosecuzione del rapporto.2.3. Nella prospettiva adottata dalla corte territoriale, la decisione dellaconduttrice di effettuare una riorganizzazione dell’articolazione aziendale nelterritorio a seguito del «fatto» della fusione non era estranea al paradigmaPag. 11 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026indicato, in quanto esito determinato da una decisione non strettamente inerentealla sua sfera volontaria basata su una diversa valutazione della convenienza delcontratto e all’interno della normale dinamica dei mercati competitivi, ma perl’appunto legata a un processo di fusione, in sé insindacabile, nel contesto di unastagione di grandi trasformazioni nel settore bancario, per essere stati chiamatigli operatori a un importante processo di rafforzamento del patrimonio da tempoimposto a livello eurounitario.È appena il caso di ricordare che per garantire che le banche abbianoadeguato capitale proprio in grado di assorbire le perdite derivanti dai rischi dicredito, di mercato e operativi, l'UE ha emanato da tempo una serie diprovvedimenti legislativi, tra i quali vengono in rilievo: a) la [OSCURATO:PERSONA] CapitalRequirements Directive, direttiva 2013/36/UE, e il CRR Capital RequirementsRegulation, regolamento UE n. 575/2013), con cui è stato recepito l'accordointernazionale Basilea 3; il regolamento CRR ha definito i requisiti minimi di fondipropri, fissando, tra le altre cose, la qualità del capitale primario o CommonEquity Tier 1 - CET1; b) la direttiva ([OSCURATO:PERSONA]) ha introdotto riserve di capitaleaddizionali (capital buffers), obbligando le banche a capitalizzarsi ulteriormenterispetto ai minimi storici; la CRD V direttiva 2019/878/UE e il [OSCURATO:PERSONA] regolamentoUE 2019/876, che hanno aggiornato il quadro precedente introducendo unrequisito vincolante per l'indice di leva finanziaria (leverage ratio), volto a porreun limite all'accumulo di una leva finanziaria eccessiva non proporzionata alcapitale; c) il quadro, successivamente, è stato integrato dalla [OSCURATO:PERSONA] direttiva(UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal CRR IIIregolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quantoconcerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento dellavalutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor;d) la direttiva 2014/59/[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] sullarisoluzione delle crisi, che ha introdotto il principio del bail-in, obbligando lebanche a dotarsi di una capacità totale di assorbimento delle perdite (MREL) pertutelare i contribuenti in caso di dissesto.Pag. 12 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026Tanto evidenziato, se l’evento della fusione è in sé insindacabile, benpoteva essere oggetto di scrutinio la catena degli effetti da questa determinatialla stregua degli indicati caratteri dell’oggettività, dell’imprevedibilità e dellasopravvenienza.Come già detto, il requisito dell’estraneità riguarda le cause obiettive cheimpongono il ridimensionamento aziendale, rendendolo più consono alleesigenze di economicità e di produttività della gestione, non i comportamentiche a seguito di esse l’imprenditore possa adottare. Questi sono per loro naturavolontari, ma ciò che rileva è la loro correlazione a fattori obiettivi, si che nonpossano apparire frutto di iniziative soggettive. In altri e più diretti termini, lariorganizzazione aziendale deve essere conseguenziale a fattori oggettivi e nonl’esito di una decisione volontaria frutto di una (pur non censurabile) sceltaimprenditoriale.La Corte d’appello non si è discostata dall’orientamento consolidatoespresso da questa Corte. Essa non ha aperto la via a una scelta valutativa dellaparte sulla convenienza del contratto. Infatti, ha considerato il carattereoggettivo della causa esterna che ha portato al processo di riorganizzazioneaziendale, legato alla trasformazione nel mercato bancario per effetto delnecessario rafforzamento patrimoniale della banca in un contesto governato dastringenti vincoli eurounitari. Ciò diversamente da quanto osservato dalProcuratore Generale, il quale ha rilevato la non ricorrenza del requisitodell’imprevedibilità, ritenendo che la sopravvenienza valorizzata nella decisioneimpugnata dipendesse dalla parte conduttrice, per essere conseguenza di unascelta di politica aziendale.L'imprevedibilità della fusione costituisce un dato pacifico, essendoestranea all’alea normale del contratto. Risalendo il negozio al 1° gennaio 2008,era infatti imprevedibile la futura necessità di riorganizzare la rete aziendale aseguito di una concentrazione bancaria. Né rileva la mera e astratta possibilitàdi un’acquisizione nel lungo periodo: un evento meramente ipotetico di cui nonera stimabile alcuna probabilità di verificazione. Per converso, il fulcro dellacontroversia risiede nell’oggettività ed estraneità della causa alla sfera valutativaPag. 13 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026della conduttrice. Da qui la necessaria distinzione tra il piano della fusione, in sénon sindacabile, e la catena degli effetti che ne sono inevitabilmente derivati.2.4. In una prospettiva orientata alla valutazione delle conseguenze delleregole giuridiche occorre distinguere tra scelte strategiche o opportunistiche enecessità di sopravvivenza. Se la ristrutturazione è una libera scelta perincrementare la redditività d'impresa, obiettivo pienamente lecito, permettere ilrecesso trasferirebbe sul locatore il costo di una decisione imprenditoriale altrui.Se, però, la ristrutturazione fa parte di una riorganizzazione generale volta adassicurare la sopravvivenza stessa dell’impresa in un panorama sempre piùcompetitivo orientato verso le concentrazioni, negare il recesso potrebbe portarealla dissoluzione dell'intera impresa, con esito inefficiente per il sistemaeconomico.Deve essere ricordato che la ratio dell’art. 27, comma 8, l. 392/1978 èquella di consentire una valutazione prospettica in ordine alla ricorrenza dei gravimotivi, poiché “diversamente, si negherebbe al conduttore/imprenditore, che sitrovasse dinanzi una grave ed imprevista crisi economica, la facoltà di esercitareil recesso sino a quando non venga a trovarsi in stato di decozione, altrimenti nerisulterebbe frustrato lo scopo della norma che è evidentemente quello diprevenire la crisi del conduttore.” (v. Cass. 6731/2023, cit.; Cass. 27 marzo2014, n. 7217, cit.).Tale è per l’appunto il caso di specie, poiché la corte meneghina, calandosinella specifica vicenda, ha fatto riferimento alle sopravvenute esigenzeorganizzative comportanti l’eliminazione della filiale di corso di [OSCURATO:PERSONA],“venutasi a trovare (circostanza non contestata) nelle immediate vicinanze dialtra filiale della [OSCURATO:PERSONA] incorporante”. L’intervenuta fusione veniva quindi adesigere un diverso assetto della struttura aziendale imponendone la riduzioneper mantenere, nel sopravvenuto mutamento, un equilibrio economico dimercato, nel cui ambito la persistenza del rapporto locatizio divenivaparticolarmente gravoso per fattori indipendenti dalla mera volontà soggettivadella conduttrice” (pagina 12, primo capoverso); per poi aggiungere ilriferimento al fatto notorio legato all’assetto economico-bancario, dominato daun alto tasso di competitività, all’interno del quale le operazioni diPag. 14 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026ristrutturazione aziendale si sono rese negli ultimi anni necessarie per garantireData pubblicazione 04/06/2026la sopravvivenza degli istituti bancari, “[…] nell’ambito di un’operazione difusione di rilevanza nazionale, la chiusura delle filiali non produttive risponde adevidenti logiche oggettive, imprenditoriali e di mercato, tali da prescindere davalutazioni soggettive ed individuali del singolo imprenditore. Pertanto, lasoppressione della filiale di Milano-[OSCURATO:PERSONA] -unità locale oggetto delcontratto di locazione- rientra tra i motivi imprevedibili e sopravvenuti tali darendere, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, legittimo il recessoesercitato da [OSCURATO:SOCIETA]” (pagina 12, secondo capoverso).Per calare questa valutazione all'interno della cornice interpretativadell’art. 27, comma 8, l. 392/1978, per come praticata dal diritto vivente,connotata da un rigore applicativo anche rispetto a rapporti di locazioneinteressanti la pubblica amministrazione e, quindi, afferenti a profili di spesapubblica (v., tra le tante, Cass. 6 novembre 2023, n. 30862, secondo cui “[i]lcontratto di locazione immobiliare concluso "iure privatorum" dalla P.A. qualeconduttore non si sottrae alla disciplina ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978,secondo cui le ragioni che consentono al locatario il recesso anticipato devonoessere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili,sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da renderne oltremodo gravosala prosecuzione; esse non possono, pertanto, identificarsi con la necessità diperseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazionedegli spazi ex art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, di per sé non indicativi di unasopravvenuta insostenibilità del pagamento del canone; in senso conforme Cass.27 marzo 2024, n. 8254), la Corte d’appello non ha preso in considerazione unamera scelta di ottimizzazione dei costi, in quanto tale estranea all'ambitoapplicativo dei gravi motivi, quanto una necessità oggettiva tale da rendere laprosecuzione dello specifico rapporto oltremodo gravosa.Nella riferita prospettiva, il rilievo attribuibile al contesto congiunturale ealla dimensione macroeconomica dell’assetto di mercato non è stato fatto inmodo astratto, ma si è legato alla ricognizione svolta con riferimento allospecifico rapporto (v. da pagina 11, ultimo capoverso, a pagina 12, secondoPag. 15 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026capoverso), sì che appare corretto anche il richiamo fatto dalla corte territorialea Cass. 9443/2010, Cass. 6089/2006 e Cass. 3418/2004.3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ.La ricorrente rileva che la Corte d’appello, erroneamente e con motivazioneapparente, ha reputato “notoria” e/o “non contestata” la necessità organizzativadi sopprimere la filiale di [OSCURATO:PERSONA] per la prossimità con altra filialedell’incorporante e per esigenze di equilibrio economico connesse all’elevatacompetitività nel mercato bancario. La Corte d’appello ha fondato la decisionesulla necessità di sopprimere la filiale di corso di [OSCURATO:PERSONA], neppure indicatanella comunicazione del recesso e non provata nel corso del giudizio, mentre laricorrente aveva contestato la pretesa “non produttività” della filiale e avevadedotto documentalmente la presenza di altra filiale a distanza uguale o minoree l’ampliamento della rete di [OSCURATO:SOCIETA]. in seguito alla fusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe fatto ricorso in modo improprio al fatto notorio nonconsiderando che tale è il fatto acquisito alla conoscenza della collettività contale grado di certezza da farlo apparire indubitabile, al quale sono estranee leconoscenze specifiche di natura tecnica o gli elementi valutativi implicanticognizioni particolari.3.1. Il motivo è infondato.3.2. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha fondato la sua decisionesulla base di fatti erroneamente assunti come non contestati e ritenuti notori,mentre ampia contestazione era stata fatta a proposito dell’esistenza di altrafiliale più vicina a quella di corso di [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quella dellaincorporante di viale [OSCURATO:PERSONA], non senza far riferimento all’acquisizione dioltre 500 filiali in tutta Italia, soprattutto in Lombardia, da parte dell’incorporantea seguito della fusione.La Corte d’appello, al riguardo, si è così espressa: “[…] la chiusura dellafiliale si era resa necessaria per esigenze (sopravvenute) organizzative estrutturali obiettive che comportavano l’eliminazione della filiale venutasi atrovare (circostanza non contestata) nelle immediate vicinanze di altra filialePag. 16 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026della [OSCURATO:PERSONA] incorporante” (da pagina 11, ultimo capoverso, a pagina 12, primocapoverso).Appare evidente come la corte territoriale si è basata sulla circostanza,indicata come non contestata, della vicinanza della filiale di corso di PortaRomana ad altra della incorporante, sì che, dato il tenore della doglianza oggiesposta, la ricorrente oggi sposta l’attenzione verso il piano del merito, là dovepretende di rimettere in discussione tale profilo sul rilievo dell’esistenza di altrafiliale più vicina (quella di p.zza Missori), senza considerare, appunto, che trattasidi tipica valutazione effettuata dal giudice del merito, come tale non sindacabilein questa sede.Del pari, sempre sul piano della valutazione del merito, si colloca il rilievoformulato a proposito dell’ampliamento della rete territoriale di [OSCURATO:PERSONA], cheavrebbe comportato l’acquisizione di oltre 500 filiali in tutto il territorio nazionale“e soprattutto in Lombardia”.Neppure coglie nel segno la censura basata sul ricorso al fatto notorio daparte della Corte d’appello. Infatti, la possibilità di far ricorso al «fatto notorio»,ben distinto dalle c.d. «massime di esperienza», presuppone la valorizzazione diun fatto dotato di generalità, perché conosciuto (o che possa essere conosciuto)da una persona di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo (v. Cass.,sez. III, 29 marzo 2019, n. 8763; Cass., sez. III, 22 maggio 2019, n. 13715), eche sia indubitabile e incontestabile (Cass., sez. V, 20 febbraio 2020, n. 4428;Cass., sez. III, 20 marzo 2019, n. 7726), così da giustificare la deroga alla regolacontenuta nell’art. 115 cod. proc. civ.Nel caso di specie, la corte meneghina nell’enunciare quanto espresso apagina 12 (secondo capoverso) ha fatto riferimento, sia pur senza il corredonormativo sopra riportato, alle ragioni legate al processo di riorganizzazione nelmercato bancario, al fine di “garantire la sopravvivenza degli istituti bancari”,rispondendo la chiusura delle filiali improduttive “ad evidenti logiche oggettive,imprenditoriali e di mercato”. Conclusivamente, più che attingere alla categoriadel «fatto notorio», la Corte d’appello ha calato la sua valutazione all’interno diun contesto normativo eurounitario, in parte già direttamente applicabile negliStati membri, stante il ricorso allo strumento del regolamento da partePag. 17 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’Unione Europea, e recepito in Italia con il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72(“Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE eabroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accessoall'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulleimprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”).3.3. Il preteso vizio della motivazione si colloca fuori dal perimetro segnatodalle Sezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al «minimocostituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, èdenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di «sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., sez. un.,7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940;Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).Ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, data l’esistenza di una motivazionepienamente esplicativa dell’iter logico-argomentativo espresso. Va, altresì,aggiunto che la censura svolta, a prescindere dalla sua genericità, non evidenzialacune di carattere testuale della motivazione basandosi solo sul suo tenore, maè argomentata sulla base di elementi desunti aliunde dal confronto con altri attie risultanze processuali, risultando così inammissibile.Infatti, il preteso vizio motivazionale è denunciato sulla base di elementiextratestuali (la comunicazione del recesso del 25.9.2019 e la contestazionedella non produttività fatta nel giudizio di primo grado), in violazione del principiosecondo cui la sua rituale prospettazione presuppone che esso “emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez.Un., 8053-8054/2014, citt.) vale a dire “prescindendo dal confronto con lePag. 18 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. I, 20 giugno 2018, n.20955, non massimata, nonché Cass. 7090/2022), essendo il vizio dimotivazione, ormai, solo “testuale” (come ha ricordato, più di recente Cass. Sez.Un., 5 marzo 2024, n. 5792, non massimata sul punto, ma espressamente inmotivazione al paragrafo 10.9.).4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 e n. 4, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1206, 1216,1220 e 1591 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che l’invio delle chiavi e delle fotografie, avvenutocon la raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], costituisce offerta non formale priva deicaratteri della serietà e concretezza, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., idonea aescludere la mora del conduttore e gli effetti previsti dall’art. 1591 c.c. Infatti,nell’offerta mancavano indicazioni su giorno, ora e luogo del rilascio incontraddittorio e, comunque, la raccomandata non era stata ricevuta dallalocatrice. La corte territoriale, pertanto, ha richiamato un principio di dirittosenza calarlo nel caso concreto e ha reso una motivazione apparente, mentreavrebbe dovuto confermare quanto deciso dal Tribunale, ossia la debenza sinoal 4.8.2020 dell’importo di euro 14.678,90, così rigettando l’appello incidentale.4.1. Il motivo è infondato.È stato affermato da questa Corte che in tema di locazione ad uso nonabitativo e in ordine all'obbligo del conduttore di restituire la cosa alla scadenzadel contratto, mentre l'espletamento della complessa procedura di cui agli artt.1216 e 1209, comma secondo, cod. civ. (costituita dall'intimazione al creditoredi ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari) rappresenta l'unicomezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti(art. 1207 cod. civ.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventivalore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) - purché serie, concrete etempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore perconsegnargli le chiavi dell'immobile e redigere il verbale di consegna) e sempreche non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - quantunquenon sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea a evitare la moradel conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione e a produrre l'effetto diPag. 19 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026cessazione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione dell'immobileex articolo 1591 cod. civ. (v. Cass. 20 gennaio 2011, n. 1337; Cass. 27novembre 2012, n. 21004; Cass. 20 giugno 2013, n. 15433; Cass. 16 maggio2017, n. 12006; Cass. 4 aprile 2017, n. 8672; Cass. 24 settembre 2019, n.23639; già in precedenza Cass. 3 settembre 2007, n. 18496; Cass. 4 dicembre1992, n. 12922), riferendosi tale ultima norma espressamente al “conduttore inmora” (v. Cass. 27 aprile 2017, n. 10394; Cass. 20 giugno 2013, n. 15433;Cass. 27 novembre 2012, n. 21004; Cass. 3 settembre 2007, n. 18496; Cass.26 aprile 2002, n. 6090).La Corte d’appello di Milano, in modo tutt’altro che apparente e con pienaaderenza al caso trattato, si è pienamente uniformata all’indicato indirizzo, ormaistabilmente affermato da questa Corte, là dove si è così espressa: “Non sonoemersi in giudizio elementi che possano far ritenere che l’invio delle chiavi -efotografie dell’immobile- in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non costituisse un’offerta seria econcreta da parte della conduttrice, mentre la legittimità dell’esercitato recessoevidenzia come la locatrice non avesse motivi validi per rifiutare la restituzione.Detta offerta deve dunque ritenersi idonea al perfezionamento della riconsegnadell’immobile e a liberare parte conduttrice da ogni obbligo inerente alversamento dei canoni successivi. Pertanto nessun corrispettivo è tenuta apagare la [OSCURATO:SOCIETA] alla FENICIA per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”(pagina 13, terzo capoverso).La ricorrente, senza svolgere una censura pienamente aderente alla ratioespressa dalla Corte d’appello in merito alla serietà dell’offerta non formale, laquale ha riconosciuto la legittimità del recesso della conduttrice, sì che lalocatrice non aveva validi motivi per rifiutare la restituzione, chiede un riesamedel fatto, là dove prospetta la necessità dell’indicazione del giorno e dell’ora incui si sarebbe proceduto al rilascio nonché di non aver ricevuto la comunicazione,assumendo la non sufficienza dei dati considerati dal giudice del merito.Conclusivamente va ribadito come costituisca principio di diritto ormaiconsolidato quello per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre afondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi difonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diPag. 20 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate al giudice delData pubblicazione 04/06/2026merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllodell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanzeprobatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché lascelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, percui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori,in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudiziologicamente motivato (v. Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476;Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23 maggio2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).5. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragionedell’esito alterno della vicenda processuale.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di Cassazione in data 8 aprile 2026.Il Consigliere relatoreDott. Roberto SimoneIl PresidentePag. 21 di 22Numero registro generale 15621/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 17803/2026Data pubblicazione 04/06/2026Dott.ssa Lina RubinoPag. 22 di 22