CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 32995/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2026 del TRIBUNALE di CATANIA, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 2 maggio 2026 il Tribunale di Catania,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava il sequestroprobatorio disposto con decreto del Pubblico Ministero emesso il 21 aprile 2026nei confronti dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto n. 62542 articoli(giocattoli, peluche, palloni, portachiavi, portafogli ecc.) con marchi registrativisibilmente contraffatti, la cui importazione e detenzione per la vendita erapunibile ex artt. 474 e 648 cod. pen.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato YeHaifang, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 253, comma 1,cod. proc. pen.Assumeva che il provvedimento impugnato risultava viziato per omessamotivazione in relazione alla necessità di mantenere il vincolo reale, a finiprobatori, su tutti gli articoli sequestrati, nonostante gli agenti operantiavessero prelevato dei campioni degli articoli medesimi.Deduceva che con il mantenimento il sequestro su tutti gli articoli eranostati violati i principi di proporzionalità e residualità del sequestro probatorio, eche non era stato spiegato perché i campioni prelevati non fossero sufficienti inrelazione alle esigenze probatorie, né era stato chiarito quali accertamentiaggiuntivi rispetto all’esame comparativo del marchio eseguibile su unesemplare per tipo richiedessero il mantenimento del vincolo su tutti gli articolisottoposti a sequestro.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 125,comma 3, e 324, comma 7, cod. proc. pen. nonché motivazione apparente inrelazione al rigetto dell’eccezione difensiva relativa alla sufficienza, per la tuteladelle esigenze probatorie considerate, del mantenimento del sequestro deicampioni già sottoposti a sequestro dalla polizia giudiziaria.Assumeva che l’affermazione del giudice della cautela secondo la quale nonsi poteva limitare l’attività di accertamento peritale a pochi campioni era privadi qualsivoglia supporto argomentativo e si rivelava un’asserzione apodittica.3. In data 3 luglio 2026 è stata depositata una memoria difensiva e in data8 luglio 2026 è stata depositata una memoria di replica, entrambe nell’interessedel ricorrente, con le quali sono state ribadite e ulteriormente sviluppate leargomentazioni dedotte con il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quantoinvolgono la medesima questione, sono manifestamente infondati.Si deve premettere che, a mente dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.avverso l’ordinanza impugnata può essere proposto ricorso per cassazione perviolazione di legge e che, secondo l’orientamento ormai consolidato del Giudicedi legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, intale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v., exmultis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01.Ciò posto, il Collegio osserva che il Tribunale, con il provvedimentoimpugnato, ha fornito una motivazione che non può dirsi mancante néapparente in relazione alla necessità di mantenere il vincolo su tutti gli articolisottoposti a sequestro, affermando in maniera del tutto logica che nell’accertarela contraffazione dei marchi apposti su gli articoli sequestrati non ci si potevalimitare a un esame a campione ma era necessario procedere all’accertamentosu ciascuno degli articoli in sequestro, e ciò, evidentemente, anche al fine diaccertare il numero delle contraffazioni poste in essere, circostanza quest’ultimache risulta rilevante ai fini del compiuto accertamento del fatto.In argomento deve essere richiamato il principio, espresso dalla Corte dilegittimità, secondo il quale, in tema di sequestro probatorio, è legittimal'acquisizione di tutti i prodotti a base di "cannabis sativa L" rinvenuti nelladisponibilità dell'indagato e destinati alla commercializzazione, in quantol'accertamento volto a verificarne l'efficacia drogante non va compiutosingola confezione (Sez. 6, n. 12812 del 15/12/2020, Pastori, Rv. 281147 –01).2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]