CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2025
Cassazione n. 30262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONA; [OSCURATO:PERSONA] Con istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il condannato ha richiesto di modificare il luogo di esecuzione della pena sostitutiva in [OSCURATO:PERSONA] e di modificare altresì le prescrizioni impostegli per essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per ragioni lavorative e per esigenze di vita. Con decreto in data 07/02/2025 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Vercelli ha disposto la modifica del luogo di esecuzione della pena sostitutiva, così come richiesta, e ha trasmesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Torino, ritenendolo territorialmente competente per la gestione della fase esecutiva e riservando a quell’autorità la decisione in merito alla modifica delle prescrizioni. Con ordinanza in data 18/02/2025 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Torino ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo che la competenza si radicasse al momento dell’esecuzione della pena e rimanesse insensibili agli eventuali cambiamenti di residenza del condannato; ha conseguentemente restituito gli atti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Vercelli. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Vercelli ha proposto conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, sostenendo che la competenza provvedere sulla modifica delle prescrizioni non si radica in capo al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ai sensi dell'art. 62 legge 689/81 (nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Vercelli), perché il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della pena sostitutiva; nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Torino, di cui doveva essere dichiarata la competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere dichiarata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Torino. 2. Il conflitto è ammissibile e la questione proposta è stata già risolta dalla giurisprudenza della Cassazione in casi del tutto analoghi, fissando principi dai quali questo Collegio non trova motivi per discostarsi. Si è affermato, infatti, che «il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Rv. 287149 - 01). E d’altronde la regola generale posta in materia di competenza per le attività da svolgere dinanzi al magistrato di sorveglianza, contenuta nell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. e non modificata dalla legge n. 150/2022 (c.d. legge Cartabia), prevede che «quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio». Il novellato art. 66 L. 689/81, che disciplina la revoca della sanzione sostitutiva, così come le altre disposizioni introdotte o modificate dalla c.d. riforma Cartabia, non hanno inciso sul principio generale della competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza del territorio in cui detenuto domiciliare si trovi a scontare la sanzione sostitutiva. La competenza, quindi, a provvedere sull'istanza indicata in epigrafe non si radica in capo al [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ai sensi dell'art. 62 legge cit. (nel caso di specie il magistrato di sorveglianza di Vercelli), perché il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della pena sostitutiva (nel caso di specie Torino). Ne consegue che il conflitto va risolto dichiarando la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Torino P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di