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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46516/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO.

Dato atto che si procede con le forme di cui all'art. 23, comma 8,11.1. n. 137 del 2020, come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il reato è estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo che, in data 24/09/2019, lo aveva dichiarato colpevole di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comrna 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.

Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato: - a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 2 e seguente della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione bancaria acquisita; ha anche puntualmente spiegato le ragioni per le quali risultavano configurabili gli artifizi e raggiri, il danno ingiusto e l'ingiusto profitto costitutivi del reato contestato ed accertato, confutando specificamente, punto per punto, i contrari rilievi della difesa; - a fondamento della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche, il disvalore della condotta posta in essere e la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, in difetto di elementi sintomatici di apprezzabile meritevolezza.

2. L'inammissibilità totale del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non dedotta nei motivi di ricorso (Sez U, n. 12602 del 17/1.2/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO. Dato atto che si procede con le forme di cui all'art. 23, comma 8,11.1. n. 137 del 2020, come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il reato è estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo che, in data 24/09/2019, lo aveva dichiarato colpevole di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comrna 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato: - a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 2 e seguente della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione bancaria acquisita; ha anche puntualmente spiegato le ragioni per le quali risultavano configurabili gli artifizi e raggiri, il danno ingiusto e l'ingiusto profitto costitutivi del reato contestato ed accertato, confutando specificamente, punto per punto, i contrari rilievi della difesa; - a fondamento della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche, il disvalore della condotta posta in essere e la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, in difetto di elementi sintomatici di apprezzabile meritevolezza. 2. L'inammissibilità totale del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non dedotta nei motivi di ricorso (Sez U, n. 12602 del 17/1.2/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 46516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris