CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 27561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal locale tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflitta inflitta all'Esposito e dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui al capo 13 perché l'azione non doveva essere proseguita per precedente giudicato. Gli imputati, odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio per rispondere di plurime violazioni del DPR n. 309/1990 nonché di reati contro il patrimonio. 2. Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] lamenta con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di prescrizione di tutti i reati di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6) e 7). Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di penale responsabilità. Con un terzo motivo si duole del mancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen. e c un quarto motivo, infine, del riservatogli trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] con un primo motivo lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente dato risposta ai rilievi formulati con i motivi di gravame. Con un secondo motivo denuncia parimenti violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità fondata unicamente sulle intercettazioni telefoniche. Con un terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva e con un quarto motivo, infine, denuncia violazione di legge nel bilanciamento delle circostanze. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa dell'Esposito è fondato ed assorbente. Tutte le ipotesi di reato sono state riqualificate ai sensi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990 e i reati suddetti risultano essere stati commessi nel gennaio 2013 e pertanto il termine di prescrizione di sette anni e mezzo di cui agli artt. 157 e ss. cod. pen. era già maturato alla data della decisione da parte della Corte d'appello. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati sono estinti per prescrizione 5. A diverse conclusioni deve pervenirsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cui peraltro è stata contestata e ritenuta la recidiva, il che determina un aumento di pena rilevante ai fini della prescrizione. 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si limita a riproporre le tesi difensive già formulate in appello, superate in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni dal giudice dell'impugnazione. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). In particolare i giudici di merito hanno concordemente ed ampiamente motivato sia in ordine all'affermazione d penale responsabilità del Mineo e sulla valenza probatoria delle intercettazioni (pag. 9) richiamando all'uopo la concorde giurisprudenza di legittimità, sia quanto alla valutazione della recidiva ed alla sua incidenza sulla pena, anche in presenza delle attenuanti generiche (pag. 11) 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del Mineo consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di C 3000,00 in favore della cassa dele ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma d C 3000,00 in favore della casa dele ammende Così deciso il 11 gennaio 2022 DEPURI.° IN