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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1975

Cassazione n. 28684/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/04/1975 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/1968 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne confermato la condanna per il delitto di furto aggravato in concorso; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione di legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine la mancata assoluzione degli imputati dall'imputazione di furto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. - è manifestamente infondato poiché, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza «sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) e «sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico» (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01); e la Corte ha tratto dal compendio probatorio (di cui non è stato dedotto il travisamento) che i concorrenti hanno accerchiato la persona offesa ed agito con rapidità, non approfittando di un momento di allontanamento della vittima dalla propria borsetta; inoltre, il ricorso è del tutto generico, poiché riporta princìpi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie; considerato che il terzo motivo - con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4 cod. pen. sulle contestate aggravanti e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è privo della necessaria specificità poiché, omettendo qualsivoglia confronto con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale - la quale non ha accolto la richiesta di prevalenza dell'attenuante in esame alla luce dello specifico danno cagionato alle persona offesa (in ragione del contenuto del portafogli sottratto; è, inoltre, manifestamente infondato e generico nella parte in cui censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) evidenziando i precedenti dell'imputato, la gravità del fatto (alla luce delle modalità di esso e della commessione in danno di una persona anziana); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/04/1975 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/1968 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne confermato la condanna per il delitto di furto aggravato in concorso; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione di legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine la mancata assoluzione degli imputati dall'imputazione di furto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. - è manifestamente infondato poiché, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza «sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) e «sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico» (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01); e la Corte ha tratto dal compendio probatorio (di cui non è stato dedotto il travisamento) che i concorrenti hanno accerchiato la persona offesa ed agito con rapidità, non approfittando di un momento di allontanamento della vittima dalla propria borsetta; inoltre, il ricorso è del tutto generico, poiché riporta princìpi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie; considerato che il terzo motivo - con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4 cod. pen. sulle contestate aggravanti e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è privo della necessaria specificità poiché, omettendo qualsivoglia confronto con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale - la quale non ha accolto la richiesta di prevalenza dell'attenuante in esame alla luce dello specifico danno cagionato alle persona offesa (in ragione del contenuto del portafogli sottratto; è, inoltre, manifestamente infondato e generico nella parte in cui censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) evidenziando i precedenti dell'imputato, la gravità del fatto (alla luce delle modalità di esso e della commessione in danno di una persona anziana); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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