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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07943/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18552/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttorepro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.8711/2018, depositata il 10 dicembre 2018, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 1, comma335, l. n. 311/2004, la rendita catastale di un’unità immobiliare di suaNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026proprietà ubicata in Roma nella microzona 1 – [OSCURATO:PERSONA] - portandola classe da 5 a 8 ed aumentando la relativa rendita da euro 4.828,87 adeuro 7.064,83.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva ilricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento non fosse adeguatamentemotivato.3.

Sull’impugnazione dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionaledel Lazio accoglieva il gravame, affermando che l’obbligo di motivazionedell’atto di classamento restava assolto una volta che fosse statoevidenziato il presupposto dell’accertamento, in quanto presuppostospecifico della revisione era il riallineamento resosi necessario per ilregistrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme dellemicrozone comunali.

Rilevava, inoltre, che era stato rispettato l’iterprocedimentale necessario al fine di operare le descritte variazioni.Richiamava altresì l’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione nelcentro storico, in una delle zone di maggior prestigio ed eleganza dellacittà di Roma, caratterizzata da un contesto urbano ispirato da unatipologia edilizia non intensiva e dalla presenza di parchi pubblici, sediistituzionali e rappresentanza diplomatica.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ZoaniPaolo sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per non essersi la Commissione tributaria regionale pronunziatasulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026e sul conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e sulla lamentataviolazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.derivante dall’attribuzione ad una sola unità immobiliare di una classe e diuna rendita superiore a quelle attribuite a tutte le altre unità immobiliaridel medesimo stabile.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazioneall’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 sotto il profilo dell’asseritasufficienza motivazionale del provvedimento di accertamento catastale,per avere la Commissione tributaria regionale accolto l'appello dell’Agenziadelle Entrate ritenendo correttamente motivato l'atto impugnato,risultando sufficiente, in caso di riclassamento, il solo riferimento alloscostamento tra valore catastale e quello medio di mercato nellamicrozona in misura superiore alla soglia di significatività, senza effettuareuna valutazione specifica delle unità immobiliari.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., sotto il profilo della omessa pronunzia in ordine alla denunciataarbitrarietà del classamento operato dall’Ufficio in violazione dei principidell’estimo comparativo.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36 D. Lgs. n. 546/1992 e lamancanza o comunque la mera apparenza della motivazione dellasentenza della Commissione tributaria regionale.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla carenza dimotivazione, sotto il profilo della mancata indicazione degli elementi cheNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026avrebbero giustificato la parziale revisione del classamento per lamicrozona considerata.6.

Deve essere esaminato, per considerazioni di priorità logica, ilquarto motivo di ricorso, la cui fondatezza sarebbe idonea ad assorbire insé ogni altra doglianza, incidendo sulla sussistenza della motivazione dellasentenza.La censura è destituita di fondamento.6.1.

Per costante orientamento di questa Corte, il viziodi motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicaresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligataet probata”.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recanouna motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo nonassolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo",logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come più volteaffermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e laNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo quando,nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del15/6/2017 conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta,tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quinditale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020,n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez.6-5, 28829 del 2021).Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione.

Conseguentemente, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motiviNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090).6.2.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale haaccolto il ricorso, rilevando che l’impugnato provvedimento di nuovadeterminazione catastale ha indicato non soltanto i rapporti tra il valore dimercato e il valore catastale, con relativo scostamento significativorispetto alla soglia minima del 35% indicata dall’Agenzia del Territorio conil provvedimento datato 16 febbraio 2005, ma anche tutto l’iterprocedimentale seguito al fine di operare le descritte variazioni.

Ha inoltrefatto riferimento a ulteriori argomentazioni in base alle quali ha reputatoadeguatamente motivato l’avviso di accertamento.

Risultano quindiindividuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprioconvincimento al fine di reputare legittimo il riclassamento dell’immobile,così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva alminimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento lagiurisprudenza di questa Corte.7.

Il secondo e il quinto motivo sono fondati, con conseguenteassorbimento dei restanti.Numero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026Le censure, da esaminare congiuntamente e preliminarmente inapplicazione del principio della ragione più liquida, vanno accolte inquanto attengono alla medesima questione su quale debba essere ilcontenuto motivazionale minimo necessario dell'atto di accertamento, perrendere adeguata a parametri di tutela del contribuente e di trasparenzaamministrativa la revisione parziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 335,della legge n. 311 del 2004, del classamento delle unità immobiliari diproprietà privata site in una delle microzone comunali c.d. anomale, ecioè in una delle microzone nelle quali, come prevede il comma 335, ilrapporto tra il valore medio di mercato delle unità immobiliari ivi esistentie il corrispondente valore medio catastale è significativamente maggioredell'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.Come ha avuto modo di ribadire di recente Cass., Sez. 5, Sentenzan. 37371 del 21/12/2022, «In tema di estimo catastale, il nuovoclassamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 30dicembre 2004 n. 311, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre acontenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativoscostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastalerispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzonecomunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente alcontribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere daquelli indicati dall'art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualitàurbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientaledella zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie delfabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hannoinciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere exante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui èdestinatario, seppure inserito in un'operazione di riclassificazione acarattere diffuso» (conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 delNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/202623/07/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019).In particolare, il procedimento di "revisione parziale delclassamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suopresupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativodel rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme dellemicrozone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai finidella "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n.138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competenteAmministrazione pubblica.

Ne consegue che anche la procedura previstadal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non puòsottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3,comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale imponeche si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratterispecifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzonaove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente ecomplessivamente alla qualificazione della stessa (Cass., Sez. 6 - 5,Sentenza n. 4712 del 09/03/2015; conf., Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.30532 del 22/11/2019 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30653 del25/11/2019).Nel caso di specie, non può dunque ritenersi sufficientementemotivato il provvedimento di diverso classamento che facciaesclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senzaesplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, e ciò alduplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuareagevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare leconsequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a detteragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo preclusoall'amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverseNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026rispetto a quelle enunciate nell'atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6-5, 17febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2018, n. 16378;Cass., Sez. 6-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6-5, 8 aprile2019, n. 9770; Cass., Sez. 6-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5,11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e2201; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile2021, n. 9303; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218).In quest’ottica, non era sufficiente a giustificare l’accertato classamentol’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione nel centro storico di Roma,una delle zone di maggior prestigio ed eleganza della città, così come deltutto irrilevante risulta il richiamo alla diversità tra il concetto di categoriae il concetto di classe, per affermare che l’attribuzione della classe nondipende soltanto dalle caratteristiche intrinseche dell’immobile, ma anchedal suo diverso valore, come desunto da un complesso di elementi divalutazione quali “il genere della località, l’ubicazione ed il collegamentocon i servizi pubblici di trasporto; la sua prevalente esposizione; l’epoca dicostruzione; la qualità delle strutture e lo stato di conservazione emanutenzione; il grado di finimento; l’ampiezza media dei vani; gliimpianti ed infine la consistenza catastale.”Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno deiprincipi enunciati, valutando che l'avviso di accertamento fosse statosufficientemente motivato sulla base di valutazioni standardizzate, senzaun concreto e reale riferimento alle caratteristiche intrinseche edestrinseche dell'immobile riclassificato.8.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel secondo e del quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario dellacontribuente.Numero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che lagiurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si è consolidata,a partire dal 2019, per compensare integralmente le spese dell’interogiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il quinto motivo, rigetta il quarto, dichiaraassorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nelmerito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.01.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18552/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttorepro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.8711/2018, depositata il 10 dicembre 2018, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 1, comma335, l. n. 311/2004, la rendita catastale di un’unità immobiliare di suaNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026proprietà ubicata in Roma nella microzona 1 – [OSCURATO:PERSONA] - portandola classe da 5 a 8 ed aumentando la relativa rendita da euro 4.828,87 adeuro 7.064,83.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva ilricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento non fosse adeguatamentemotivato.3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionaledel Lazio accoglieva il gravame, affermando che l’obbligo di motivazionedell’atto di classamento restava assolto una volta che fosse statoevidenziato il presupposto dell’accertamento, in quanto presuppostospecifico della revisione era il riallineamento resosi necessario per ilregistrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme dellemicrozone comunali. Rilevava, inoltre, che era stato rispettato l’iterprocedimentale necessario al fine di operare le descritte variazioni.Richiamava altresì l’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione nelcentro storico, in una delle zone di maggior prestigio ed eleganza dellacittà di Roma, caratterizzata da un contesto urbano ispirato da unatipologia edilizia non intensiva e dalla presenza di parchi pubblici, sediistituzionali e rappresentanza diplomatica.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ZoaniPaolo sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per non essersi la Commissione tributaria regionale pronunziatasulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026e sul conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e sulla lamentataviolazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.derivante dall’attribuzione ad una sola unità immobiliare di una classe e diuna rendita superiore a quelle attribuite a tutte le altre unità immobiliaridel medesimo stabile.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazioneall’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 sotto il profilo dell’asseritasufficienza motivazionale del provvedimento di accertamento catastale,per avere la Commissione tributaria regionale accolto l'appello dell’Agenziadelle Entrate ritenendo correttamente motivato l'atto impugnato,risultando sufficiente, in caso di riclassamento, il solo riferimento alloscostamento tra valore catastale e quello medio di mercato nellamicrozona in misura superiore alla soglia di significatività, senza effettuareuna valutazione specifica delle unità immobiliari.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., sotto il profilo della omessa pronunzia in ordine alla denunciataarbitrarietà del classamento operato dall’Ufficio in violazione dei principidell’estimo comparativo.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36 D. Lgs. n. 546/1992 e lamancanza o comunque la mera apparenza della motivazione dellasentenza della Commissione tributaria regionale.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla carenza dimotivazione, sotto il profilo della mancata indicazione degli elementi cheNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026avrebbero giustificato la parziale revisione del classamento per lamicrozona considerata.6. Deve essere esaminato, per considerazioni di priorità logica, ilquarto motivo di ricorso, la cui fondatezza sarebbe idonea ad assorbire insé ogni altra doglianza, incidendo sulla sussistenza della motivazione dellasentenza.La censura è destituita di fondamento.6.1. Per costante orientamento di questa Corte, il viziodi motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicaresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligataet probata”. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recanouna motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo nonassolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo",logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come più volteaffermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e laNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo quando,nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta,tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quinditale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020,n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez.6-5, 28829 del 2021).Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Conseguentemente, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motiviNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090).6.2. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale haaccolto il ricorso, rilevando che l’impugnato provvedimento di nuovadeterminazione catastale ha indicato non soltanto i rapporti tra il valore dimercato e il valore catastale, con relativo scostamento significativorispetto alla soglia minima del 35% indicata dall’Agenzia del Territorio conil provvedimento datato 16 febbraio 2005, ma anche tutto l’iterprocedimentale seguito al fine di operare le descritte variazioni. Ha inoltrefatto riferimento a ulteriori argomentazioni in base alle quali ha reputatoadeguatamente motivato l’avviso di accertamento. Risultano quindiindividuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprioconvincimento al fine di reputare legittimo il riclassamento dell’immobile,così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva alminimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento lagiurisprudenza di questa Corte.7. Il secondo e il quinto motivo sono fondati, con conseguenteassorbimento dei restanti.Numero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026Le censure, da esaminare congiuntamente e preliminarmente inapplicazione del principio della ragione più liquida, vanno accolte inquanto attengono alla medesima questione su quale debba essere ilcontenuto motivazionale minimo necessario dell'atto di accertamento, perrendere adeguata a parametri di tutela del contribuente e di trasparenzaamministrativa la revisione parziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 335,della legge n. 311 del 2004, del classamento delle unità immobiliari diproprietà privata site in una delle microzone comunali c.d. anomale, ecioè in una delle microzone nelle quali, come prevede il comma 335, ilrapporto tra il valore medio di mercato delle unità immobiliari ivi esistentie il corrispondente valore medio catastale è significativamente maggioredell'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.Come ha avuto modo di ribadire di recente Cass., Sez. 5, Sentenzan. 37371 del 21/12/2022, «In tema di estimo catastale, il nuovoclassamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 30dicembre 2004 n. 311, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre acontenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativoscostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastalerispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzonecomunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente alcontribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere daquelli indicati dall'art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualitàurbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientaledella zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie delfabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hannoinciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere exante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui èdestinatario, seppure inserito in un'operazione di riclassificazione acarattere diffuso» (conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 delNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/202623/07/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019).In particolare, il procedimento di "revisione parziale delclassamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suopresupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativodel rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme dellemicrozone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai finidella "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n.138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competenteAmministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura previstadal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non puòsottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3,comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale imponeche si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratterispecifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzonaove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente ecomplessivamente alla qualificazione della stessa (Cass., Sez. 6 - 5,Sentenza n. 4712 del 09/03/2015; conf., Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.30532 del 22/11/2019 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30653 del25/11/2019).Nel caso di specie, non può dunque ritenersi sufficientementemotivato il provvedimento di diverso classamento che facciaesclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senzaesplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, e ciò alduplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuareagevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare leconsequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a detteragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo preclusoall'amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverseNumero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026rispetto a quelle enunciate nell'atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6-5, 17febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2018, n. 16378;Cass., Sez. 6-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6-5, 8 aprile2019, n. 9770; Cass., Sez. 6-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5,11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e2201; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile2021, n. 9303; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218).In quest’ottica, non era sufficiente a giustificare l’accertato classamentol’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione nel centro storico di Roma,una delle zone di maggior prestigio ed eleganza della città, così come deltutto irrilevante risulta il richiamo alla diversità tra il concetto di categoriae il concetto di classe, per affermare che l’attribuzione della classe nondipende soltanto dalle caratteristiche intrinseche dell’immobile, ma anchedal suo diverso valore, come desunto da un complesso di elementi divalutazione quali “il genere della località, l’ubicazione ed il collegamentocon i servizi pubblici di trasporto; la sua prevalente esposizione; l’epoca dicostruzione; la qualità delle strutture e lo stato di conservazione emanutenzione; il grado di finimento; l’ampiezza media dei vani; gliimpianti ed infine la consistenza catastale.”Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno deiprincipi enunciati, valutando che l'avviso di accertamento fosse statosufficientemente motivato sulla base di valutazioni standardizzate, senzaun concreto e reale riferimento alle caratteristiche intrinseche edestrinseche dell'immobile riclassificato.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel secondo e del quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario dellacontribuente.Numero registro generale 18552/2019Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 7943/2026Data pubblicazione 31/03/2026Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che lagiurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si è consolidata,a partire dal 2019, per compensare integralmente le spese dell’interogiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il quinto motivo, rigetta il quarto, dichiaraassorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nelmerito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.01.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]