CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 29498/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32248/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialeallegata ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 6. - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale 2RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 748/2020 , depositata in data 10/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Varese aggiudicava in data 25/11/2009 all’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio presso immobili di proprietà provinciale, adibiti ad edilizia scolastica. Il contratto veniva stipulato il 26/1/2010 e il servizio veniva consegnato il 28/1/2010. Persistendo inadempienze nella fase di esecuzione del servizio, a quasi un anno dalla consegna, la [OSCURATO:SOCIETA] convocava l’appaltatore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per definire «le problematiche sorte nella fase di esecuzione dei lavori». Una ulteriore convocazione veniva disposta il 3/11/2010 al fine di chiarire «prestazioni e forniture da considerare rientranti negli interventi di manutenzione a canone e quali in manutenzione extracanone». Venivano disposte ispezioni presso gli istituti scolastici: la prima veniva eseguita il 18/11/2010, dopo aver avvisato l’appaltatore e dal sopralluogo emergevano «inadempimenti connessi ad attività manutentiva». In particolare, i tecnici della [OSCURATO:PERSONA] rilevavano «che non funzionava il pressostato della pompa pilota del gruppo antincendio, 3RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non funzionava il dispositivo di segnalazione della presenza di tensione del quadro dell’elettropompa, non funzionava l’impianto di diffusione sonora per invio messaggi di allarme antincendio, non funzionavano 25 lampade di emergenza […] non era stata fatta la manutenzione degli impianti di illuminazione e di diffusione sonora del messaggio di allarme». [OSCURATO:PERSONA] ordine di servizio n. 5 del 26/11/2010 con cui elencava all’appaltatore tutte le anomalie riscontrate nei diversi edifici, «gli interventi necessari e la natura del relativo corrispettivo (a canone o extra canone)». Ulteriori carenze venivano riscontrate durante le ispezioni del 24/11/2010, in presenza dei vigili del fuoco, del 9/12/2010, del 15/12/2010 e del 21/12/2010. Ulteriori ispezioni venivano effettuate dalla Provincianei mesi di gennaio e febbraio 2011, con la conferma di «gravi inadempienze dell’appaltatore». Veniva, dunque, avviato il procedimento per la risoluzione del contratto, sicché la [OSCURATO:PERSONA] inviava un’ultima ingiunzione del 10/2/2011 con la quale contestava le manchevolezze riscontrate ed assegnava il termine di 15 giorni per l’adempimento. Con nota del 7/3/2011 l’impresa comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] di avere parzialmente adempiuto agli ordini di servizio e che aveva evaso «34 ordini di servizio, mentre 9 erano in esecuzione e 16 erano sospesi». Tali ultime inerzie, ammesse dalla stessa impresa, rappresentavano gli inadempimenti su cui era fondata la risoluzione di diritto ex art.28 del capitolato d’oneri, trattandosi di «interventi sospesi da mesi in 8 edifici scolastici». 2. L’impresa «rispondeva con istanza di annullamento, in autotutela, dell’atto di risoluzione contrattuale «stante che i 4RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sopralluoghi effettuati dalla convenuta erano stati effettuati senza alcun contraddittorio né convocazione dell’appaltatrice ed elencava macroscopici errori di valutazione rilevabili dalle contestazioni ad essa rivolte». Reputava che molte delle inadempienze ad essa attribuite «sarebbero state invece da addebitarsi alla committente». 3. Con atto di citazione notificato il 7/2/2012 l’impresa citava in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo «accertarsi e dichiararsi l’illegittimità e/o l’illiceità dell’atto rescissorio adottato dalla committente; ovvero la nullità della clausola risolutiva espressa di cui ci si è avvalsi». In via gradata l’ impresa chiedeva «accertarsi e dichiararsi l’assenza di cause di inadempimento contrattuale - vieppiù gravi - postein essere da parte dell’appaltatrice», con richiesta di dichiarare «illecita la operata risoluzione contrattuale da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e, conseguentemente, imputare a tale suo comportamento - gravemente inadempiente e corposo - la dichiaranda risoluzione contrattuale», con condanna della Provinciaa pagare la complessiva somma di euro 474.660,49. [OSCURATO:PERSONA], in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi il grave inadempimento dell’impresa, con la dichiarazione di risoluzione del contratto ex art.1453 c.c. 5. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 934 del 2017, pubblicata il 31/10/2017, accoglieva la domanda principale dell’impresa. In particolare, evidenziava che «pur rientrando alcuni degli inadempimenti tra quelli su cui potesse fondarsi la risoluzione unilaterale», tuttavia non vi era stata «una deliberata volontà da parte dell’attrice di non adempiere al contratto, essendosi di contro [OSCURATO:PERSONA] - seppur in alcuni casi tardivamente - resa disponibile a 5RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio garantire la piena esecuzione delle prestazioni a cui era obbligata, come dimostrato anche dall’istanza in autotutela del 7/3/2011». Il tribunale, inoltre, reputava sussistere «una parziale responsabilità nell’inadempimento da addebitarsi al comportamento, spesso reticente e ai limiti dell’ostruzionismo, della [OSCURATO:SOCIETA] la quale riconduceva nell’alveo degli interventi “a canone” alcuni interventi da ritenersi extra canone oppure procrastinava continuamente la concessione della necessaria autorizzazione». Pertanto, per il tribunale, dall’istruttoria era emerso «che molte delle richieste di intervento rivolte all’attrice scaturivano da atti vandalici, eventi atmosferici, cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi, per la cui riparazione era previsto che le stesse avrebbero dovuto essere oggetto di relazione e preventivo da parte dell’appaltatrice, con conseguente autorizzazione da parte dell’ente». Il tribunale accoglieva, dunque, la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. di [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di risarcimento del danno,limitatamente alla somma ammontante ad euro 108.336,88, a titolo di danno da lucro cessante, ed euro 209.847,20, per l’attività extracontrattuale svolta, per complessivi euro 262.101,23, essendo stata già versata una parte delle somme.Respingeva la richiesta di ulteriori somme richieste dall’attrice. 6. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la [OSCURATO:PERSONA]. 7. Proponeva appello incidentale l’impresa chiedendo la riforma della sentenza di prime cure «in relazione ai capi con i quali era stata esclusa la natura vessatoria della clausola risolutiva espressa e si era provveduto alla liquidazione del danno lamentando, sul punto, come illegittima l’esclusione di alcune poste». 6RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8. La Corte d’appello di Milano accoglieva l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] e reputava assorbito l’appello incidentale relativo ai maggiori danni richiesti, accertando l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto d’appalto, in forza di raccomandata della [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, la Corte d’appello reputava sussistere la buona fede della [OSCURATO:SOCIETA], stante la «tardiva disponibilità ad adempiere manifestata dall’appaltatrice (sia con la missiva del 7/3/2011, sia con la richiesta di annullamento in autotutela dell’atto risolutivo, salvo, in entrambe, riservarsi il potere di emettere fatture aggiuntive, per le prestazioni ritenute da [OSCURATO:PERSONA] “extra canone”)». La Corte territoriale precisava che come riconosciuto dalla stessa appaltatrice nell’atto introduttivo del giudizio, e, ancora prima, nella missiva del 7/3/2011, «alla data che si è indicata erano ancora in fase di esecuzione ben 9 interventi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] diversi mesi prima, alcuni addirittura riferibili ad un periodo compreso fra settembree dicembre», tra cui il «ripristino anomalie riscontrate in alcuni edifici, per gli interventi n. 13 n. 26, ripristino manigliaantipanico e porte presso 2 plessi scolastici». Tali interventi erano stati sospesi unilateralmente «sulla base di giustificazioni del tutto generiche, oltre che del tutto in dimostrate, riassunte, identicamente, dall’appaltatrice nella locuzione “necessità di procedere con la fornitura di alcune componenti attualmente in fase di reperimento), laddove il contratto prevedeva espressamente anche la fornitura, da parte dell’appaltatrice, dei materiali necessari a mantenere in efficienza gli impianti». Trattavasi, dunque, di inadempimento «connotato, anche in ragione della reiterazione delle condotte, di oggettiva gravità e mai giustificato». 7RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inadempimento non poteva «ritenersi lenito dalla tardiva offerta che si è detta, perché, l’inadempimento, a quella data, sia già consumato ed era certamente effettivo». L’offerta dell’impresa non poteva costituire «elemento che valga ad impedire, in relazione al principio di cui all’art. 1375 c.c., illegittimo esercizio da parte della committente del potere di provocare la risoluzione del contratto secondo la clausola 28 del capitolato d’ordine». Quanto, poi, ai lavori extra canone il primo giudice aveva accolto la prospettazione dell’appaltatrice la quale aveva eccepito, da un lato, che la mancata esecuzione degli ulteriori ordini non era ad essa imputabile trattandosi di attività “extra canone”, conseguenti a danneggiamenti provocati da atti vandalici, da azioni di terzi o da eventi atmosferici, e dall’altro, che tale attività erano state rese di fatto impossibili per la mancata messa a disposizione da parte della Provinciadella documentazione tecnica necessaria per il compimento dell’incarico. Sotto entrambi i profili la Corte d’appello osservava che l’allegazione dell’appaltatrice era del tutto generica, non avendo la stessa indicato, in relazione a ciascuno degli ordini inevasi, elementi positivi atti a ricondurre gli stessi alla casistica indicata. Venivanoriportate le deposizioni di vari testi, sia pure in forma riassuntiva, i quali avevano riferito solo «di non meglio precisate anomalie all’impianto dell’istituto Daverio (cfr. dep. teste Quattromini)», di «avere operato per conto di [OSCURATO:PERSONA]», senza però «fornire apporti concreti alla ricostruzione dei fatti». Inoltre, vi era stata l’oggettiva impossibilità di conciliare i rapporti di intervento prodotti dall’appaltatrice «con i singoli capitoli di prova sui quali testi erano chiamati a rispondere», mentre lo stesso giudice di prime cure, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva 8RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio osservato che «i rapportini prodotti da [OSCURATO:PERSONA] non sono numerati con indice numerico né sono collegate in alcun modo al singolo capitolo di prova e quindi è impossibile mostrarle singolarmente al test». Non poteva essere utilizzata a fini probatori neppure la CTU, che si era limitata ad una «apodittica valutazione in termini di “maggior imputabilità la [OSCURATO:PERSONA]” delle condotte esaminate», senza però indicare «elementi obiettivi a supporto e senza che siano specificamente richiamati documenti che, a giudizio dell’ausiliare, riscontrerà ebbero la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’omessa evasione degli ordini in questione sarebbe giustificata dalla natura “extra canone” delle opere richiesta». Senza contare che lo stesso CTU ammette «di non essere in grado di valutare l’oggettiva caratterizzazione eziologica delle condotte di inadempimento in contestazione». 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 10. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente impresa deduce «omessa valutazione e motivazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Le disposizioni contrattuali. Art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.». In particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] la causa del ritardo nell’adempimento e, dunque, la colpa della risoluzionecontrattuale. In realtà, però, la Corte territoriale avrebbe «ome[sso] la valutazione di elementi documentali dal contenuto dirimente». Il primo giudice, dunque, avrebbe correttamente arguito che «la esecuzione degli interventi “extra canone” richiesti necessitasse, per 9RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contratto, delle preventive autorizzazioni della [OSCURATO:PERSONA]», che però non le aveva mai concesse. La Corte d’appello aveva ritenuto irrilevanti le prove orali e la CTU. Tuttavia, «tanto dalle une, quanto dall’altra, [erano] emersi chiaramente gli elementi obiettivi a supporto della valutazione offerta dall’ausiliare», confermandosi la veridicità della prospettazione dell’impresa, per la quale il ritardo nell’evasione degli ordini era dipeso «dalla natura extra canone degli stessi interventi», essendo mancata la «preventiva autorizzazione» della committente. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare «analiticamente le disposizioni di cui al capitolato d’oneri - cosa che non ha fatto ed omesso - onde saggiare se concretamente le prestazioni richieste dalla committente fossero - o meno - sussumibile nell’alveo di quellea canone». In sostanza, a fronte della chiarezza del ragionamento del giudice di prime cure, fa da contraltare «un’analisi dei documenti, vieppiù contrattuali, delle prove orali e, soprattutto, dei puntuali e documentati accertamenti peritali, superficiale, quanto non omissiva, che è stata causa di un giudizio erroneo, contraddittorio ed in sufficientemente motivato». 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. In sostanza, la ricorrente chiede a questa Corteuna nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente ed analiticamente effettuata dalla Corte di merito, non consentita in questa sede. 3. Tra l’altro, la ricorrente non indica in alcun modo fatti decisivi, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, ma si limita a censurare un generico vizio di motivazione della sentenza, reputando che la Corte d’appello abbia compiuto un esame 10RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «superficiale» della documentazione acquisita, compiendo un «giudizio erroneo, contraddittorio ed in sufficientemente motivato». Tra l’altro, il fatto decisivo omesso sarebbe consistito nel non aver vagliato analiticamente «le disposizioni di cui al capitolato d’oneri», ma, come si vede, non si tratta dell’omesso esame di un fatto storico, ma di disposizioni relative al capitolato d’oneri, neppure trascritte peraltro, anche solo in parte, configurandosi, dunque, anche un vizio di autosufficienza del motivo di ricorso. 4.Infatti, per questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della 11RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie, la ricorrent e si è limitat a a dedurre del tutto genericamente il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. 5. Con il secondomotivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art.1375 c.c.; art. 2 della Costituzione ; C ass. Sez. I C i v. Sent. 23.11.2015, n. 23868». La sentenza impugnata sarebbe viziata dalla violazione delle norme di diritto «tale da imporre il rispetto del principio della buona fede contrattuale», laddove afferma che la tardiva disponibilità ad adempiere manifestata dall’appaltatrice con la missiva del 7/3/2011, non escludeva la buona fede della committente, mentre, al contrario, si trattava di inadempimento connotato, anche in ragione della reiterazione delle condotte, di oggettiva gravità, non avendo l’impresa allegato alcuna specifica deduzione né offerta elementi di 12RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prova circa l’impossibilità di un preventivo o più solerte approvvigionamento. Tale capo della decisione si sarebbe limitato «asetticamente ad individuare il numero degli interventi non ultimati alla data della contestazione, senza del pari saggiare per quali e quanti di essi la ragione del ritardo fosse, come innanzi detto, da ricondursi alla totale responsabilità della committente». Vi sarebbe stata anche omissione nel valorizzare il comportamento dell’appaltatrice che si era offerto di eseguire le prestazioni richieste. Tra l’altro, la possibilità per la Provinciadi invocare la risoluzione contrattuale rinveniva «un limite invalicabile nella disposizione di cui all’art.1375 c.c., che impone il rispetto del principio della buona fede contrattuale, tutelato a livello costituzionale» (si cita Cass., n. 23868 del 2015). Aggiunge la ricorrente che la Corted’appello ha «esclusivamente ed acriticamente considerato le ragioni della committente, ma a discapito di una corretta applicazione del principio di buona fede, mancando di valorizzare il comportamento penoso dell’appaltatrice», con «omessa valorizzazione delle circostanze fattuali, che a soli fini dimostrativi, senza pretenderne un vaglio di merito ormai precluso, si riportano l’attenzione di questa Corte». L’impresa ha risposto alla nota della [OSCURATO:SOCIETA] del 3/3/2011, con la propria missiva del 7/3/2011, con indicazione dell’espletamento dei lavori eseguiti. A tale indicazione sarebbe seguita «una serie di allegazioni documentali, il cui contenuto ben esplicitava lo sviluppo delle condotte tenute da entrambe le parti». Le condotte delle parti non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale che «ha omesso di correttamente vagliare». 6. Il motivo è inammissibile. 13RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] realtà, seppure il motivo appare congegnato come censura di violazione di legge, tuttavia, anche in questo caso, si chiede una nuova rivalutazione di tutti gli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice d’appello, e non consentita in alcun modo in sede di legittimità. Tra l’altro, per questa Cortein tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez.U., 28/10/2020, n. 23745). 7.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1455 c.c., con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Vi sarebbe stata violazione dell’art. 1455 c.c., «anche alla luce della interpretazione fornita dagli ultimi approdi giurisprudenziale di legittimità». L’inadempimento, per dare luogo alla risoluzione del contratto, non deve avere scarsa importanza, ex art.1455 c.c. La mancata o tardiva prestazione deve incidere «in maniera apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto». Ad avviso della ricorrente tale valutazione comporta che «in primo luogo si applica un parametro oggettivo, attraverso la verifica 14RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto», e in secondo luogo «l’indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti». Per la ricorrente, dunque, «non pare che la Cortedi appello abbia correttamente eseguito un’analisi che tenga conto dell’iter suggerito da questa giurisprudenza di legittimità». Peraltro, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti. Anche sotto questo aspetto «il ragionamento seguito dalla Corte di appello risult[a] giuridicamente erroneo, per non aver correttamente valutato, proprio alla stregua di quanto emerso in istruttoria, la rilevanza dell’inadempimento, se non nella sua inimputabilità all’appaltatore». 8. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso si tenta di introdurre un nuovo giudizio meritale in sede di legittimità, non consentito. Tra l’altro, la Corte d’appello, con analisi dettagliata di tutti gli elementi istruttori ha ritenuto sussistente l’inadempimento grave dell’impresa appaltatrice, che alla data del 7/3/2011 quindi a distanza di oltre un anno dalla stipulazione del contratto del 26/1/2010, non aveva eseguito ben 9 interventi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] diversi mesi prima «alcuni addirittura riferibili ad un periodo compreso fra settembre e dicembre […] aventi ad oggetto il ripristino del gruppo surpressione dell’impianto antincendio del plesso scolastico Daverio, per l’intervento n. 5, ripristino anomalie 15RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio riscontrate in alcuni edifici, per gli interventi n.13 e n. 26, ripristino maniglione antipanico e porte presso 2 plessi scolastici». La Corte territoriale, con valutazione pienamente meritale, ha affermato che si trattava di «interventi unilateralmente sospesi sulla base di giustificazioni del tutto generiche, oltre che del tutto in dimostrate, riassunte, identicamente, dall’appaltatrice nella locuzione “necessità di procedere con la fornitura di alcune componenti attualmente in fase di reperimento”, laddove il contratto prevedeva espressamente anche la fornitura, da parte dell’appaltatrice, dei materiali necessari a mantenere in efficienza gli impianti (art. 3 del capitolato) ed esigeva, anche secondo un’interpretazione di buona fede, per la particolarità degli edifici interessati (le scuole della [OSCURATO:PERSONA] ) e per la rilevanza delle obbligazioni (di sicurezza verso l’utenza) che mediante l’appalto la committente si riproponeva di garantire, che gli interventi fossero contenuti in tempi ragionevoli, peraltro espressamente fissat i in termini ristrettissimi (art.10.2) per tutti i tipi di guasto sugli immobili antincendio». Si è in presenza, dunque, di una motivazione completa ed esaustiva che la ricorrente chiede di superare, con una diversa valutazione del materiale istruttorio di causa. Tra l’altro, per questa Corte, in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo (Cass., sez. 6 - 3, 12/11/2019, n. 29301; Cass., sez. 1, 17/3/2000, n. 3102). 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dell’impresa ricorrente e si liquidano come da dispositivo. 16RG n. 322248/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Varese le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro7.000,