CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 24418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dunque per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento impositivo emesso il 3 dicembre 2021 dal Questore di Palermo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In particolare, all'interessato - cui era fatto divieto di accedere, per il periodo di anni cinque, agli impianti sportivi e a spazi comunque limitrofi in occasione degli incontri di calcio meglio specificati - era altresì imposto l'obbligo di presentarsi per anni tre al Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Abbiategrasso in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente ha osservato che il provvedimento del Questore era stato notificato il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 21,10, mentre la convalida del Giudice per le indagini preliminari era intervenuta il successivo giorno 17 dicembre senza indicazione di orario, e il provvedimento era stato infine depositato il giorno 18 dicembre alle ore 7,45. In ogni caso il Giudice aveva espressamente escluso che il destinatario avesse depositato memorie difensive, mentre al contrario la difesa aveva inoltrato memoria alle ore 19,30 del 17 dicembre all'indirizzo p.e.c. indicato istituzionalmente. Vi era stata pertanto violazione dei diritti di difesa atteso il mancato esame dello scritto difensivo, tramite il quale l'interessato aveva fatto valere le proprie ragioni nei ristretti termini ex lege fissati. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso e dunque per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 4.1. In relazione al complesso profilo di censura, va anzitutto confermata la tempestività del deposito del provvedimento impugnato, effettuato oltre il termine di 48 ore concesso all'interessato per il deposito di memorie (la cronologia è riportata supra, sub 2.1.). Vero è, infatti, che a fronte della data (17 dicembre 2021) apposta materialmente dal Giudice per le indagini preliminari, l'attestazione di Cancelleria reca appunto il deposito della convalida alle ore 7,45 del successivo 18 dicembre 2021. In proposito, è stato ribadito da questa Corte di legittimità che gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza (Sez. 1, n. 37186 del 07/07/2004, Scognamillo, Rv. 229979; Sez. 2, n. 19309 del 15/04/2015, Paregiani, Rv. 263535; ad es. altresì Sez. 3, n. 50785 del 12/06/2019, Leonardi, non mass.).4.2. Ciò posto, peraltro, coglie nel segno il ricorrente laddove censura il provvedimento impugnato nella parte in cui viene dato colà espressamente atto che, nei termini di legge, l'odierno ricorrente non aveva fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel suo interesse. Al contrario, come si evince anche dal fascicolo d'ufficio e contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata, una memoria nell'interesse del Gallo risulta inviata, e pervenuta all'[OSCURATO:PERSONA], alle 19,30 del giorno 17 dicembre 2021. 4.2.1. Ciò posto, questa Corte di legittimità ha già sostenuto che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; da ult. Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.). Come è stato chiarito, tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, che può avvenire anche in forma concisa. 4.2.2. Ne consegue, proprio per effetto della mancata considerazione della memoria e dunque in ragione della violazione del diritto di difesa, pur da intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida. 5. Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, in diversa composizione fisica, dovendo contestualmente dichiararsi sospesa l'efficacia del provvedimento del 3 dicembre 2021 del Questore di Palermo, limitatamente all'obbligo di presentazione alla Forza di polizia. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 3 dicembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Palermo.Così decis