Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:348
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]333/03
[OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] — Programma [OSCURATO:PERSONA] — Servizi forniti in subappalto — Diniego di pagamento — Arricchimento senza causa — Gestione di affari — Ripetizione dell’indebito — Legittimo affidamento — Dovere di diligenza»
Massime della sentenza
1.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di un comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Domanda
di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa o sulla gestione di affari
(Art. 288, secondo comma, CE)
2.
Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento
3.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata
(Art. 288, secondo comma, CE)
1.
L’art. 288, secondo comma, CE, riguardante l’obbligo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], di risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni,
non limita il regime della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] alla sola responsabilità per colpa. Quindi, qualora
un atto o un comportamento, anche lecito, di un’istituzione della [OSCURATO:PERSONA] cagioni un danno anormale e speciale, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta a risarcire.
Nondimeno, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, sui quali si fonda l’obbligo di risarcimento
della [OSCURATO:PERSONA], le azioni fondate sull’arricchimento senza causa o sulla gestione di affari non possono essere esercitate
quando il vantaggio ottenuto dall’arricchito o dal beneficiario della gestione trova giustificazione in un contratto o in
un obbligo di legge. Inoltre, secondo gli stessi principi, di norma siffatte azioni possono essere esercitate solamente in
subordine, ossia nel caso in cui la persona che ha subito il danno non possa disporre di alcun altro rimedio per ottenere
quanto le è dovuto.
Quindi, laddove esistano rapporti contrattuali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, un eventuale arricchimento della [OSCURATO:PERSONA]
o impoverimento della ricorrente, avendo origine in un contesto contrattuale esistente, non può essere definito senza causa.
Un ragionamento analogo può essere svolto anche per escludere l’applicazione dei principi dell’azione civile della gestione
di affari che, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, solo in via del tutto eccezionale può sfociare
nel sorgere della responsabilità dei poteri pubblici.
(v. punti 93, 98, 99-100)
2.
Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali della [OSCURATO:PERSONA],
si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria, fornendogli
assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate. Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente
dalla forma con cui vengano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate
ed affidabili. La violazione di tale principio può determinare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, gli operatori economici
devono sopportare i rischi economici inerenti alle loro attività, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie.
Ciò avviene in particolare nell’ipotesi di un operatore che faccia valere aspettative che riguardavano il pagamento, da parte
della [OSCURATO:PERSONA], di servizi forniti ad un terzo in base a contratto e che non riesca ad apportare la prova del fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fornito garanzie precise, impegnandosi a retribuire tali servizi, idonee a suscitare nel detto operatore
aspettative fondate.
(v. punti 119-120)
3.
Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che
siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività
del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Per soddisfare la
condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione, la giurisprudenza esige che si dimostri l’esistenza
di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che ha l’obiettivo di conferire diritti ai singoli.
Qualora il comportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] consista nel non aver dato prova di ragionevole diligenza non avendo
accertato se, procedendo alla sospensione dei pagamenti di servizi forniti dalla ricorrente nell’ambito di contratti conclusi
con tale istituzione, essa avrebbe cagionato un pregiudizio a terzi e non avendo considerato, all’occorrenza, l’eventualità
di risarcire i terzi per il danno subito, il riferimento in termini molto vaghi – nella domanda di risarcimento – ai principi
generali della responsabilità extracontrattuale per colpa vigente nei sistemi di diritto civile e della responsabilità per
delitto in seguito a negligenza vigente nei sistemi anglosassoni non consente di dimostrare l’esistenza di un siffatto obbligo
di tener conto degli interessi di terzi e dunque di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica.
(v. punti 59, 61, 140-141)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
16 novembre 2006 (
*
)
«Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] – Programma [OSCURATO:PERSONA] – Servizi forniti in subappalto – Rifiuto di pagare – Arricchimento senza causa – Gestione di affari – Ripetizione dell’indebito – Legittimo affidamento – Dovere di diligenza»
Nella causa T‑333/03,
[OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd,
con sede in Eversley ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. A. Bentley, QC, e P. Green, barrister,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. J. Enegren e M. Wilderspin, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE diretto ad ottenere il pagamento dei servizi
forniti dalla ricorrente nell’ambito dei contratti [OSCURATO:PERSONA].94.01/01.01/B002 e RU 96/5276/00, il risarcimento dei danni subiti
dalla ricorrente a causa del mancato pagamento di tali servizi ed il pagamento degli interessi,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalle sig.re E. [OSCURATO:PERSONA] e K. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 ottobre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
L’art. 28, n. 2, del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 356,
pag. 1: in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nella versione vigente il 4 aprile 2000, dispone quanto segue:
«Ogni credito individuato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto, da parte dell’ordinatore competente, di una
constatazione di credito e di un ordine di riscossione (…)».
Fatti all’origine della controversia
2
All’inizio del 1994, nell’ambito del programma comunitario d’assistenza tecnica alla [OSCURATO:PERSONA] di Stati indipendenti ([OSCURATO:PERSONA]),
veniva stipulato un contratto, contrassegnato dal numero di riferimento MO.94.01/01.01/B002, tra la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata
dal direttore generale aggiunto della direzione generale (DG) «Relazioni economiche esterne» e la [OSCURATO:PERSONA] SA, rappresentata
dal suo amministratore delegato. Tale contratto (in prosieguo: il «contratto moldavo») era denominato «Assistenza all’organizzazione
di un’associazione privata di imprenditori agricoli» e rientrava nel contesto del progetto contrassegnato dal numero di riferimento
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] 9401 (in prosieguo: il «progetto moldavo»).
3
Nell’aprile 1996 la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente stipulavano un contratto mediante il quale la [OSCURATO:PERSONA] subappaltava a quest’ultima
la fornitura di alcuni dei servizi previsti dal contratto moldavo.
4
Il 27 settembre 1996 veniva stipulato un contratto [OSCURATO:PERSONA], contrassegnato dal numero di riferimento RU 96‑5276‑00, tra la [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dal direttore generale aggiunto della DG «Relazioni economiche esterne», e la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal suo
amministratore delegato. In forza di tale contratto (in prosieguo: il «contratto russo»), la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a fornire
servizi in Russia nell’ambito di un progetto denominato «sistema federale di certificazione e di controllo delle sementi»
e contrassegnato dal numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 9502 (in prosieguo: il «progetto russo»).
5
Nel dicembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente concludevano un contratto di subappalto per il progetto russo, molto simile a
quello concluso nell’aprile 1996 riguardo al progetto moldavo.
6
Verso la fine del 1997 la ricorrente esprimeva la sua preoccupazione per i ritardi di pagamento della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima
adduceva come scusa il fatto che tali ritardi erano imputabili alla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente contattava i servizi della
[OSCURATO:PERSONA] apprendendo che essa, a tale data, aveva pagato tutte le fatture della [OSCURATO:PERSONA]. Ricerche più approfondite consentivano
alla ricorrente di scoprire che la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva informata in ritardo o in modo inesatto dei pagamenti ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA].
In particolare, emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva atteso almeno nove mesi per informare la ricorrente del ricevimento dei fondi
versati dalla [OSCURATO:PERSONA], affermando di non aver ricevuto la totalità dei pagamenti dovuti da quest’ultima, mentre in realtà
era stata interamente pagata, e sostenendo che le procedure di pagamento erano ancora in corso, quando invece i pagamenti
erano già stati effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché trasmettendo alla ricorrente copie di fatture inviate alla [OSCURATO:PERSONA]
i cui importi non corrispondevano a quelli che la ricorrente aveva fatturato alla [OSCURATO:PERSONA].
7
Il 2 ottobre 1998 si teneva una riunione tra un amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e alcuni rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA].
8
Il 5 ottobre 1998 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] inviavano una lettera via telefax alla [OSCURATO:PERSONA]. In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA]
esprimeva la propria preoccupazione per il fatto che fossero sorte talune divergenze di valutazione tra i membri del consorzio
[OSCURATO:PERSONA] le quali rischiavano di compromettere la realizzazione del progetto russo. [OSCURATO:PERSONA] sottolineava l’importanza
che per essa rivestivano l’osservanza dei termini del contratto russo ed il successo del relativo progetto. Essa richiedeva
alla [OSCURATO:PERSONA] garanzie sotto forma di una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente che stabilisse
che queste ultime erano in perfetto accordo in merito al rispetto dei termini del contratto russo e che il progetto russo
sarebbe stato concluso entro i tempi stabiliti. La lettera precisava che, in caso di mancato ricevimento di tale garanzia
prima di lunedì 12 ottobre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] intendeva ricorrere ad altri mezzi per garantire la realizzazione del detto
progetto, conformemente ai termini del contratto russo.
9
Con telefax del 6 ottobre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] che le divergenze tra i membri del consorzio
erano state risolte e che la realizzazione del progetto russo non era affatto compromessa. In tale risposta si precisava inoltre
che i membri del consorzio avevano convenuto che tutti i futuri pagamenti, compresi quelli delle fatture relative al progetto
russo il cui trattamento era ancora in corso, sarebbero stati effettuati su un conto bancario designato dalla ricorrente e
non sul conto bancario della [OSCURATO:PERSONA]. La detta risposta recitava inoltre quanto segue:
«Si conviene altresì che la gestione dei contratti sia trasferita, a partire da oggi, al sig. S, presidente della [OSCURATO:PERSONA].
Vi preghiamo di contattarci al più presto per confermare l’accettazione di queste modifiche».
10
Tale lettera era firmata dal sig. T, in qualità di amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA], e recava la seguente menzione manoscritta:
«approvato, sig. S, [OSCURATO:PERSONA], 6 ottobre 1998».
11
Una lettera redatta negli stessi termini, con la stessa data e controfirmata dal presidente della [OSCURATO:PERSONA], veniva inviata dalla
[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in merito alle somme da pagare nell’ambito del contratto moldavo.
12
Il 7 ottobre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] spediva alla [OSCURATO:PERSONA] altre due lettere firmate dal sig. T e controfirmate dal sig. S in nome
della [OSCURATO:PERSONA]. Il loro tenore era identico a quello delle lettere del 6 ottobre, se non che la lettera relativa al contratto
russo non menzionava nessun conto bancario, mentre la lettera riguardante il contratto moldavo indicava un numero di conto
bancario intestato alla [OSCURATO:PERSONA] ad Atene per i futuri pagamenti.
13
L’8 ottobre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] scriveva due lettere ai gestori dei progetti in questione del servizio «contratti» della [OSCURATO:PERSONA],
chiedendo loro di effettuare tutti i successivi pagamenti nell’ambito dei contratti russo e moldavo su un conto diverso intestato
alla [OSCURATO:PERSONA] ad Atene. Tali lettere si concludevano con la seguente dichiarazione:
«Le presenti istruzioni non possono essere revocate dalla [OSCURATO:PERSONA] senza l’approvazione scritta del presidente della [OSCURATO:PERSONA],
sig. S. Vi preghiamo di voler cortesemente informare la [OSCURATO:PERSONA] sullo stato di avanzamento della procedura di pagamento e sulla
data in cui saranno effettuati i pagamenti».
14
L’8 ottobre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente sottoscrivevano una convenzione che conferiva al presidente della [OSCURATO:PERSONA] una procura
al fine di trasferire fondi dai due conti menzionati nelle lettere del 7 e dell’8 ottobre 1998 inviate alla [OSCURATO:PERSONA].
15
Il 10 novembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la sua relazione di fine progetto relativa al progetto russo. Delle sei voci sottoposte
a valutazione, quattro ricevevano il giudizio «eccellente», una «bene» e un’altra «complessivamente sufficiente». Il 26 febbraio
1999 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva la sua relazione di fine progetto relativa al progetto moldavo, per il quale due voci soggette
a valutazione ricevevano il giudizio «bene» e altre quattro «complessivamente sufficiente».
16
Nel febbraio 1999 i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] svolgevano una verifica contabile dei progetti moldavo e russo. La verifica
contabile del progetto russo è stata terminata nell’aprile del 1999, quella del progetto moldavo non era terminata nel luglio
1999.
17
Il 29 luglio 1999 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] inviavano alla ricorrente una lettera in cui spiegavano che la [OSCURATO:PERSONA],
informata dell’esistenza di irregolarità finanziarie tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente relative all’esecuzione dei contratti
russo e moldavo, aveva sospeso tutti i pagamenti non ancora effettuati ed aveva disposto una verifica contabile completa per
determinare se nell’ambito dell’esecuzione dei contratti russo e moldavo fossero stati sottratti fondi comunitari. Consapevole
delle difficoltà finanziarie della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] le comunicava che avrebbe versato, nell’ambito del progetto
russo, un acconto di EUR 200 000 sul conto della [OSCURATO:PERSONA] menzionato nelle istruzioni che tale società aveva comunicato l’8 ottobre
1998.
18
La somma di EUR 200 000 veniva versata nell’agosto 1999 su tale conto e, in seguito, veniva bonificata sul conto della ricorrente.
19
Tra il dicembre 1999 ed il marzo 2000 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] scriveva a vari funzionari della [OSCURATO:PERSONA], nonché al membro
della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle relazioni esterne, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tra le varie queste sollevate figurava quella del pagamento
dei servizi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA].
20
Il 22 marzo 2000 il direttore generale del Servizio comune per le Relazioni esterne della [OSCURATO:PERSONA] scriveva al presidente
della [OSCURATO:PERSONA] per informarlo di quanto segue:
«Dopo intense consultazioni (nelle quali sono state considerate diverse possibilità, compresa la liquidazione finale dei contratti
mediante pagamenti aggiuntivi a favore della [OSCURATO:PERSONA], calcolati in funzione dei lavori effettuati e delle spese da voi sostenute),
i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno infine deciso di procedere al recupero dei fondi versati in precedenza al contraente, ossia
la [OSCURATO:PERSONA]. Sul piano giuridico, ogni pagamento effettuato direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] (anche mediante il conto bancario della
[OSCURATO:PERSONA], per il quale disponete di una procura) in caso di insolvibilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe considerato, da parte degli
amministratori o dei creditori della [OSCURATO:PERSONA], come un atto di collusione; inoltre non è certo che in caso di controversia
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] i fondi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] europea resterebbero definitivamente alla [OSCURATO:PERSONA], come vorrebbe
la [OSCURATO:PERSONA]».
21
Il 23 marzo 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto alla [OSCURATO:PERSONA] per comunicarle il proprio rifiuto di pagare le fatture in sospeso
e per domandarle il rimborso di un importo totale di EUR 2 091 168,07. [OSCURATO:PERSONA] ha preso tale iniziativa dopo avere
scoperto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in modo fraudolento nell’ambito dell’esecuzione dei contratti moldavo e russo.
22
Il 31 marzo 2000 la ricorrente ha presentato un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales),
[OSCURATO:PERSONA] [Magistrato di secondo grado d’Inghilterra e del Galles per le questioni di diritto civile, commerciale
e della navigazione], chiedendo il pagamento dei servizi effettuati in subappalto nell’ambito dell’esecuzione dei contratti
moldavo e russo per un importo totale di EUR 453 000.
23
Il 4 aprile 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato due ordini di riscossione ufficiali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 28,
n. 2, del regolamento finanziario. Il contenuto di tali documenti è stato comunicato agli avvocati della ricorrente il 1° febbraio
2002 (v. infra, punto 36).
24
Il 15 giugno 2000 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un telefax al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle relazioni
esterne, nel quale ha dichiarato:
«18 mesi fa abbiamo avvertito la [OSCURATO:PERSONA] europea delle difficoltà incontrate con i nostri partner [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai
due suddetti progetti. Abbiamo ricevuto assicurazioni nel senso che, se avessimo continuato i progetti, la [OSCURATO:PERSONA] europea
avrebbe garantito il compenso per i nostri servizi. Abbiamo continuato a finanziare e a dare esecuzione ai due progetti a
nome vostro e al prezzo di notevoli sovraccosti, nonostante ci fossimo già resi conto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva truffato la [OSCURATO:PERSONA]
e che tali fondi sarebbero probabilmente rimasti irrecuperabili».
25
La risposta del membro della [OSCURATO:PERSONA], contenuta in una lettera del 25 luglio 2000, conferma la posizione della [OSCURATO:PERSONA]
espressa nella lettera del 22 marzo 2000.
26
Il 5 febbraio 2001 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] inviava nuovamente un telefax al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle relazioni
esterne, facendo valere due argomenti: da un lato, il fatto che la ricorrente era parte dei contratti russo e moldavo stipulati
con la [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che in occasione della riunione del 2 ottobre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato che,
in caso di prosecuzione dei progetti russo e moldavo, la ricorrente sarebbe stata pagata.
27
Nell’aprile 2001 la ricorrente contattava la [OSCURATO:PERSONA] per esaminare l’eventualità di farsi pagare direttamente da quest’ultima
per i lavori effettuati e fatturati alla [OSCURATO:PERSONA].
28
Con lettera dell’8 maggio 2001, il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle relazioni esterne ribadiva la posizione della
[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente non era una contraente dei contratti russo e moldavo.
29
Il 21 maggio 2001 si teneva una riunione tra gli avvocati della ricorrente ed i servizi della [OSCURATO:PERSONA] per esaminare la
possibilità di retribuire direttamente la ricorrente per i servizi forniti.
30
Il 1° agosto 2001 gli avvocati della ricorrente reiteravano la domanda diretta ad ottenere una pagamento a titolo grazioso
da parte della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente richiedeva il pagamento di EUR 448 947,78 o, in subordine, di EUR 249 314. La prima
somma corrispondeva all’importo complessivo fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] che era rimasto non pagato, mentre la
seconda cifra era relativa all’importo dei lavori effettuati dopo la scoperta della frode.
31
Il 28 agosto 2001 si svolgeva una riunione tra gli avvocati della ricorrente ed i servizi della [OSCURATO:PERSONA] per esaminare
la possibilità di retribuire direttamente la ricorrente per i servizi forniti.
32
Il 10 ottobre 2001 gli avvocati della ricorrente trasmettevano ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] copia di una relazione risalente
al 1998. Tale documento era inteso ad aiutare i servizi della [OSCURATO:PERSONA] a rintracciare gli amministratori della [OSCURATO:PERSONA].
33
Il 16 ottobre 2001 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] rispondevano che le informazioni erano state inviate ai competenti servizi
della DG «Bilancio», all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e all’unità finanza e contratti competente per i programmi
[OSCURATO:PERSONA]. Essi affermavano che i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero compiuto gli atti necessari per rintracciare gli amministratori
della [OSCURATO:PERSONA].
34
Il 16 ottobre 2001 gli avvocati della ricorrente scrivevano alla [OSCURATO:PERSONA] che tra i servizi di quest’ultima e la ricorrente
esisteva un accordo tacito in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe retribuito la ricorrente a decorrere dall’8 ottobre 1998,
a condizione che quest’ultima si adoperasse per condurre a buon fine il progetto russo e il progetto moldavo. Gli argomenti
principali fatti valere in tale lettera erano diretti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che la ricorrente era
divenuta il contraente principale del progetto russo a partire dal 1998. Tale lettera si concludeva con la seguente dichiarazione:
«Vi prego di comunicarmi cortesemente se i servizi della [OSCURATO:PERSONA] accolgono l’argomento esposto in questa lettera e, all’occorrenza,
se sono disponibili a versare alla [OSCURATO:PERSONA] un anticipo di EUR 279 711,85 in attesa della fine della procedura di recupero
avviata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]».
35
Gli argomenti sollevati dagli avvocati della ricorrente venivano respinti dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] con una lettera del
13 novembre 2001. La lettera si concludeva con la seguente dichiarazione:
«[OSCURATO:PERSONA], in forza dell’ordine di riscossione, procederà a recuperare presso i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] le somme
percepite da tale società. Secondo l’esito di tale procedura potranno essere adottate nuove disposizioni in merito all’utilizzo
delle somme recuperate».
36
Il 1° febbraio 2002, in una risposta scritta ad una domanda formulata dagli avvocati della ricorrente, i servizi della [OSCURATO:PERSONA]
spiegavano che nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] erano stati emanati due ordini di riscossione ufficiali il 4 aprile 2000, uno relativo
al contratto moldavo, per un importo di EUR 1 236 200,91, l’altro riguardante il contratto russo, per un importo di EUR 854 967,16,
per una somma complessiva pari a EUR 2 091 168,07.
37
In una lettera del 27 febbraio 2002, inviata ai servizi della [OSCURATO:PERSONA], gli avvocati della ricorrente constatavano che
gli importi dei due ordini di riscossione ufficiali corrispondevano approssimativamente alle somme figuranti negli estratti
degli importi pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne deducevano che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ritenuto necessario emettere
ordini di riscossione relativi agli importi fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ma non pagati da quest’ultima.
38
L’11 marzo 2002 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] scrivevano agli avvocati della ricorrente per confermare che i due ordini di riscossione
ufficiali emessi dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2000 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non comprendevano gli importi
fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ma non pagati da quest’ultima.
39
Il 17 dicembre 2002 il servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva agli avvocati della ricorrente l’estratto degli importi
fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], nonché le date, gli importi dei pagamenti e gli importi dei pagamenti non effettuati.
40
Il 18 febbraio 2003 si svolgeva una riunione tra gli avvocati della ricorrente ed i servizi della [OSCURATO:PERSONA].
41
Il 23 aprile 2003 gli avvocati della ricorrente inviavano ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] una lettera raccomandata che si concludeva
con la seguente dichiarazione:
«(…) salvo il caso in cui i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avanzino, entro il 15 marzo 2003, una concreta proposta di pagamento
della mia cliente per i servizi da essa forniti, presenteremo un ricorso per risarcimento danni contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi
al Tribunale di primo grado in forza degli artt. 235 CE e 288 CE (ex articoli 178 e 215 del Trattato CE)».
42
Con telefax del 15 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva per iscritto agli avvocati della ricorrente di tenere una riunione
per discutere di un’eventuale composizione amichevole della vertenza in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato alla
ricorrente la somma di EUR 249 314,35 per i lavori effettuati dopo la scoperta della frode della [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi in cui
la ricorrente avesse fornito la prova di un accordo secondo cui essa sarebbe stata pagata direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] se
avesse portato a termine i progetti russo e moldavo.
43
Con lettera raccomandata del 23 giugno 2003, gli avvocati della ricorrente comunicavano ai servizi del [OSCURATO:PERSONA] il loro
rifiuto di proseguire le trattative sulla base proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], esponendo i dettagli della domanda della ricorrente
nonché i termini e le condizioni ai quali essa avrebbe acconsentito di partecipare ad una riunione.
44
Tale lettera raccomandata veniva seguita da una telefax del 3 luglio 2003, nel quale gli avvocati della ricorrente sollecitavano
una risposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità di organizzare, prima del 15 luglio 2003, una riunione alle condizioni
da essi proposte e spiegavano che, in mancanza di siffatta riunione, la ricorrente avrebbe adito il Tribunale di primo grado.
45
Con lettera del 22 luglio 2003, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] rispondevano di non poter accogliere la richiesta di pagamento
della ricorrente.
Procedimento
46
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2003, la ricorrente ha presentato il
ricorso in esame.
47
La fase scritta del procedimento è terminata il 22 aprile 2004.
48
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle
misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le
parti a depositare taluni documenti e ha posto loro per iscritto alcuni quesiti prima dell’udienza. Le parti hanno risposto
e prodotto i documenti entro il termine impartito.
49
Il 6 ottobre 2005 si è svolta, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, una riunione informale davanti alla
Quinta Sezione del Tribunale per vagliare le possibilità di una composizione amichevole della controversia.
50
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza svoltasi il 6 ottobre
2005.
51
Al termine dell’udienza, il Tribunale ha concesso alle parti un termine, con scadenza 30 novembre 2005, per vagliare le possibilità
di una composizione amichevole della controversia. Il presidente della Quinta Sezione ha quindi deciso di sospendere la chiusura
della fase orale del procedimento.
52
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2005, la ricorrente ha informato il Tribunale che,
a tale data, le parti non erano ancora pervenute ad una composizione amichevole della controversia.
53
Con la stessa lettera, la ricorrente ha parzialmente desistito dalle sue domande di risarcimento, modificando, di conseguenza,
le sue richieste. In particolare, essa ha rinunciato a reclamare totalmente o parzialmente il risarcimento di taluni danni
indiretti per un importo complessivo di sterline inglesi (GBP) 1 402 179,95, esclusa la somma eventualmente concessa a titolo
di risarcimento del danno morale.
54
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale che
le parti non erano state in grado di addivenire ad una composizione amichevole della controversia.
55
Il 6 gennaio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni in merito alla parziale rinuncia della ricorrente alle
sue richieste di risarcimento danni. Essa ha espresso, tra l’altro, la propria intenzione di mantenere i propri capi della
domanda presentati in via principale e diretti al rigetto del ricorso e alla condanna della ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA]
ha affermato, in subordine, che, se la ricorrente avesse parzialmente o interamente vinto la causa, avrebbe dovuto comunque
sopportare almeno un terzo delle proprie spese.
56
Il presidente della Quinta Sezione ha chiuso la fase orale del procedimento il 16 gennaio 2006. Le parti ne sono state informate
con lettera del 18 gennaio 2006.
Conclusioni delle parti
57
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versarle:
– la somma di EUR 448 947,78 a titolo della domanda principale;
– gli interessi dovuti su tale somma al 31 luglio 2003, pari a GBP 98 121,24, nonché gli interessi maturati dal 1° agosto 2003
alla data di pronuncia della sentenza;
– a titolo di risarcimento del danno indiretto, i seguenti importi:
– la somma di GBP 34 751,14 per gli onorari di avvocato;
– la somma di GBP 87 000 per il danno risultante dalla necessità di vendere taluni dei suoi beni immobili in un momento inopportuno;
– la somma che il Tribunale considererà adeguata a titolo di risarcimento del danno morale;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di questo procedimento.
58
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese;
– in subordine, se la ricorrente dovesse vincere interamente o parzialmente la causa, condannarla a sopportare almeno un terzo
delle sue proprie spese.
In diritto
Osservazioni preliminari del Tribunale
59
Occorre anzitutto ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE,
il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che
siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività
del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenza della Corte
29 settembre 1982, causa 26/81, [OSCURATO:PERSONA]/CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996,
causa T‑175/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑729, punto 44, e 11 luglio 1997, causa T‑267/94,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1239, punto 20).
60
Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare
le altre condizioni (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4199,
punti 19 e 81; sentenze del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑515,
punto 37, e 19 marzo 2003, causa T‑273/01, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1093, punto 23).
61
Per soddisfare la condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione, la giurisprudenza esige
che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che ha l’obiettivo di conferire
diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291,
punto 42).
62
Per quanto riguarda la condizione per cui la violazione dev’essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per
considerarla soddisfatta è quello della violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione comunitaria interessata, dei
limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora l’istituzione in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità
considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente
per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenza della Corte 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P,
[OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11355, punto 54; sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96,
T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1975, punto 134).
63
Occorre aggiungere che l’art. 288, secondo comma, CE basa l’obbligo da esso imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di risarcire i danni causati
dalle sue istituzioni sui «principi generali comuni ai diritti degli Stati membri», senza limitare, di conseguenza, la portata
di tali principi al solo regime della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito delle dette
istituzioni.
64
Orbene, i diritti nazionali relativi alla responsabilità extracontrattuale consentono ai singoli, anche se in misura variabile,
in settori specifici e secondo modalità diverse, di ottenere in via giudiziale il risarcimento di taluni danni, anche in assenza
di un’azione illecita dell’autore del danno.
65
Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività
del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale
del danno in questione (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 giugno 2000, causa C‑237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4549, punto 19).
66
Quanto a queste ultime nozioni, un danno è, da una parte, anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle
attività nel settore di cui trattasi e, dall’altra, speciale quando riguarda una categoria particolare di operatori economici
in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori (sentenze del Tribunale Förde-Reederei/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 56, e 10 febbraio 2004, cause riunite T‑64/01 e T‑65/01, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑521, punto 151).
67
La domanda di risarcimento della ricorrente dev’essere esaminata alla luce di tali osservazioni.
68
La ricorrente afferma che il suo ricorso è fondato in considerazione della violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di principi
di responsabilità extracontrattuale riconosciuti in molti Stati membri. A tale proposito, essa fa riferimento alle seguenti
azioni:
– l’azione civile fondata sul principio del divieto di arricchimento senza causa (de in rem verso);
– l’azione civile fondata sulla gestione di affari (negotiorum gestio);
– l’azione fondata sulla violazione del principio di diritto comunitario della tutela del legittimo affidamento;
– l’azione civile fondata sul fatto che gli atti dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un errore o una negligenza che
le ha cagionato un danno.
69
Il Tribunale osserva che la domanda di risarcimento danni della ricorrente si fonda, da una parte, su regimi di responsabilità
extracontrattuale che non implicano comportamenti illeciti da parte delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi agenti nell’esercizio
delle loro funzioni (l’arricchimento senza causa e la gestione di affari) e, dall’altra, su un regime della responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito delle sue istituzioni e dei suoi agenti nell’esercizio delle loro
funzioni (la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e l’errore o la negligenza della [OSCURATO:PERSONA]).
Sulle domande fondate sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi
organi (azioni de in rem verso e negotiorum gestio)
Argomenti delle parti
70
Per quanto attiene all’azione civile de in rem verso, la ricorrente afferma che il suo esercizio secondo i principi del diritto
comune agli Stati membri presuppone la compresenza di quattro condizioni:
– il convenuto si è arricchito;
– il ricorrente si è impoverito;
– esiste un nesso tra l’arricchimento del convenuto e l’impoverimento del ricorrente;
– né l’arricchimento, né l’impoverimento hanno un valido fondamento giuridico: in altre parole, l’arricchimento è ingiusto o
senza «causa».
71
Per quanto riguarda la prima condizione, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] si è arricchita di una somma pari al valore
complessivo dei servizi oggetto delle fatture il cui pagamento è stato sospeso, ossia di EUR 448 947,78.
72
Quanto alla seconda condizione, la ricorrente afferma che, dato che le fatture di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il pagamento
sono relative a servizi che essa ha fornito o che essa ha subappaltato a terzi e pagato, la detta sospensione l’avrebbe impoverita
di tali somme. Le somme non hanno potuto essere recuperate presso la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha invocato la sospensione del pagamento
e l’emissione di ordini di riscossione da parte della [OSCURATO:PERSONA] quali mezzi di difesa nel contesto del ricorso proposto
dalla ricorrente nel [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente aggiunge che l’apparente fallimento della [OSCURATO:PERSONA], nonché la sparizione dei
suoi amministratori, ha reso definitivo il suo impoverimento.
73
Per quanto concerne la terza condizione, la ricorrente ritiene che da quanto precede risulta che esiste un nesso diretto tra
l’importo di cui la [OSCURATO:PERSONA] si è arricchita e la somma di cui la ricorrente si è impoverita.
74
Relativamente alla quarta condizione, la ricorrente è dell’avviso che il rifiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare
i pagamenti per i lavori realizzati dopo la scoperta della frode nell’ottobre 1998 non trovi una giustificazione nel regolamento
finanziario, dato che la regolarità delle successive fatture non è messa in discussione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi potuto
usufruire, con piena cognizione di causa, dei servizi forniti dalla ricorrente senza mai retribuirla, facendo uso dei propri
poteri di sospensione e di riscossione nel momento in cui la ricorrente avesse portato a termine l’esecuzione delle sue obbligazioni
e quando il pagamento fosse stato l’ultima obbligazione contrattuale rimastale da adempiere. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe quindi
arricchita ingiustamente e senza giusta causa.
75
La ricorrente si fonda inoltre sul principio generale di diritto comunitario secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non deve arricchirsi
ingiustamente a discapito di terzi.
76
In merito all’azione civile fondata sulla gestione di affari, la ricorrente fa valere che il suo esercizio secondo i principi
di diritto comune agli Stati membri presuppone la compresenza delle cinque condizioni seguenti:
– la gestione degli affari dell’interessato (o titolare dell’affare) deve andare a profitto dell’interessato, a prescindere
dal fatto che si tratti di atti di natura giuridica o materiale;
– al momento dei fatti, l’interessato non era in grado di provvedere da sé ai propri affari, ma essi dovevano essere gestiti;
– il gestore non aveva intenzione di agire a titolo gratuito; non sussisteva alcun animus donandi;
– il gestore non aveva alcun obbligo contrattuale di gestire gli affari dell’interessato;
– ci si poteva ragionevolmente attendere che, se l’interessato fosse stato consapevole della necessità di agire, avrebbe agito
come il gestore.
77
La prima condizione sarebbe soddisfatta, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso relazioni di fine progetto favorevoli e ha quindi
accettato il lavoro della ricorrente.
78
La seconda condizione sarebbe realizzata poiché il telefax del 5 ottobre 1998 proverebbe che i servizi della [OSCURATO:PERSONA],
temendo che l’esecuzione dei contratti russo e moldavo non fosse portata a termine, avrebbe richiesto alla ricorrente di adottare
provvedimenti al fine di garantire tale esecuzione.
79
La terza condizione sarebbe soddisfatta, dato che la ricorrente avrebbe espresso, nell’ottobre 1998, la sua preoccupazione
in merito al mancato pagamento, il che dimostrerebbe che essa non era intenzionata a fornire i servizi in questione a titolo
gratuito. Tale circostanza sarebbe corroborata dal fatto che essa aveva concordato con la [OSCURATO:PERSONA] l’apertura di un conto speciale
rispetto al quale era titolare di una procura, in modo che tutti i pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] su tale conto potessero
esserle trasferiti.
80
La quarta condizione sarebbe realizzata dato che gli stessi servizi della [OSCURATO:PERSONA] negano che esistesse un qualsiasi rapporto
contrattuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente.
81
La quinta condizione sarebbe anch’essa presente, posto che i servizi della [OSCURATO:PERSONA], nel loro telefax del 5 ottobre 1998,
hanno scritto quanto segue:
«In caso di mancato ricevimento di tale garanzia prima di lunedì 12 ottobre, la [OSCURATO:PERSONA] intende ricorrere ad altri mezzi
per garantire la realizzazione del detto progetto, conformemente ai termini del contratto».
82
Secondo la ricorrente, l’esistenza della gestione di affari determina, in capo al gestore, l’obbligo di continuare a gestire
gli affari dell’interessato fino a quando quest’ultimo non sia in grado di provvedere da sé, nonché di agire ragionevolmente,
con la diligenza del buon padre di famiglia. L’interessato deve rimborsare il gestore per i servizi resi e per le spese sostenute
a causa di tale gestione. Nel caso di specie la ricorrente, avendo portato a termine i progetti russo e moldavo e avendo agito
ragionevolmente, avrebbe pertanto diritto ad una retribuzione ragionevole per il lavoro effettuato e al rimborso di tutte
le spese sostenute per la realizzazione di tale lavoro.
83
La ricorrente sostiene che l’applicazione di tali principi generali di responsabilità extracontrattuale, comune agli Stati
membri, non è soggetta alla condizione relativa all’illegittimità del comportamento di colui che si è arricchito o dell’interessato.
Si realizzerebbe un atto illegittimo solamente quando e se l’arricchito si rifiutasse di rimborsare l’impoverito (azione de
in rem verso) o quando colui che ha beneficiato della gestione di affari si rifiutasse di risarcire il gestore (negotiorum
gestio). La ricorrente conclude pertanto che tutte le sue richieste sono fondate.
84
[OSCURATO:PERSONA] rinvia alla giurisprudenza secondo cui il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] presuppone
che il ricorrente provi l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione interessata, l’effettività del danno
e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze del Tribunale 29 gennaio 1998,
causa T‑113/96, Dubois e Figli/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑125, punto 54, e 27 febbraio 2003, causa T‑61/01, Vendedurías
de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑327, punto 40). Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso
deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
85
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che, dato che nel contesto delle sue domande, fondate rispettivamente sulle azioni
de in rem verso e negotiorum gestio, la ricorrente non formula nessuna accusa precisa quanto all’illegittimità del comportamento
della [OSCURATO:PERSONA], tali domande devono essere respinte in quanto non sussiste la condizione relativa all’illegittimità del
comportamento dell’istituzione. Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il mancato risarcimento costituirebbe di
per sé un atto illegittimo, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] si tratta di un ragionamento che costituisce un circolo vizioso, dato
che il pregiudizio lamentato ed il fatto generatore della responsabilità coincidono.
86
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i presupposti per intentare un’azione fondata sul principio del divieto di arricchimento
senza causa o sulla gestione di affari non sono soddisfatti.
87
Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], non è possibile addebitarle di essersi arricchita ingiustamente o senza giusta causa a discapito
della ricorrente grazie alla sospensione dei pagamenti alla [OSCURATO:PERSONA] e all’emissione degli ordini di riscossione a carico di
quest’ultima in seguito alla frode nel loro rapporto contrattuale. Agendo in questo modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adempiuto
un obbligo espressamente previsto dal regolamento finanziario, obbligo che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,
non avrebbe fatto sorgere un diritto a favore della subappaltante. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] considera che siffatto obbligo
esclude la possibilità di prendere in considerazione gli interessi di qualunque terzo.
88
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non può legittimamente affermare di essere stata «ingiustamente» impoverita, poiché
la somma richiesta per i lavori effettuati in forza dei suoi obblighi contrattuali corrisponde alla somma che le è dovuta
dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei contratti di subappalto. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la ricorrente ha scelto di non impegnarsi in
un rapporto contrattuale con essa e che pertanto non può far valere le garanzie cui avrebbe avuto diritto in qualità di controparte
contrattuale.
89
Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], l’azione civile fondata sulla negotiorum gestio non è concepita per applicarsi alla situazione
in cui un subappaltante esegue, in forza di un contratto, lavori destinati a un terzo. [OSCURATO:PERSONA] rinvia agli articoli
redatti nell’ottobre 2003 dal gruppo di studio sul codice civile europeo in materia di principi di diritto europeo relativi
all’intervento disinteressato negli affari altrui. Tali articoli escludono a priori la responsabilità «quando l’interveniente
si è impegnato ad agire nei confronti di un terzo». Nel caso di specie, posto che la ricorrente si limitava a dare esecuzione
agli obblighi ad essa incombenti in forza del suo contratto con la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità a titolo della negotiorum gestio
andrebbe esclusa a priori.
90
In base a tali articoli, la responsabilità fondata sulla negotiorum gestio andrebbe scartata anche per il fatto che l’«interveniente»
deve avere un «motivo ragionevole per agire». Ebbene, «l’interveniente non ha motivi ragionevoli per agire se dispone della
concreta possibilità di conoscere le volontà del committente ma si astiene dall’informarsene». Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che, anche se il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] avesse cessato di esistere (ipotesi che non si è verificata), la ricorrente
avrebbe benissimo potuto informarsi sulla volontà della [OSCURATO:PERSONA]. Essendosi astenuta dal farlo, essa avrebbe agito «in
modo non ragionevole»; facendolo, e giungendo alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] desiderava che essa agisse nel modo in cui
aveva agito, tale capo della domanda andrebbe incluso nel motivo vertente sulla violazione del principio della tutela del
legittimo affidamento.
Giudizio del Tribunale
91
Innanzi tutto va rilevato che il regime della responsabilità extracontrattuale, come previsto nella maggior parte dei sistemi
giuridici nazionali, non contiene necessariamente una condizione relativa all’illegittimità o alla colpa nel comportamento
del convenuto. Le azioni fondate sull’arricchimento senza causa o sulla gestione di affari sono concepite per costituire,
in particolari circostanze in diritto civile, una fonte di obbligazione extracontrattuale in capo a colui che si trova nella
posizione di arricchito o di beneficiario della gestione che consiste, di norma, rispettivamente, o nel restituire ciò che
era stato indebitamente percepito, o nel risarcire il gestore.
92
Non ne risulta, quindi, che i motivi fatti valere dalla ricorrente tratti dall’arricchimento senza causa e dalla gestione
di affari debbano essere respinti per la sola ragione che la condizione relativa all’illegittimità del comportamento dell’istituzione
non è soddisfatta, come sostiene in via principale la [OSCURATO:PERSONA].
93
Come è stato illustrato sopra, ai punti 63‑66, l’art. 288, secondo comma, CE stabilisce l’obbligo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA],
di risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni senza limitare il regime della responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA] alla sola responsabilità per colpa. L’atto o il comportamento, anche lecito, di un’istituzione della [OSCURATO:PERSONA] può
infatti cagionare un danno anormale e speciale, che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a risarcire ai sensi della citata giurisprudenza.
94
Inoltre, il giudice comunitario ha già avuto occasione di applicare taluni principi relativi alla ripetizione dell’indebito,
in particolare in materia di arricchimento senza causa, il cui divieto costituisce un principio generale del diritto comunitario
(sentenza della Corte 10 luglio 1990, causa C‑259/87, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2845, pubblicazione sommaria, punto
26; sentenze del Tribunale 10 ottobre 2001, causa T‑171/99, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2967, punto 55, e 3 aprile
2003, cause riunite T‑44/01, T‑119/01 e T‑126/01, Vieira e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1209, punto 86).
95
Occorre pertanto esaminare se le condizioni dell’azione de in rem verso o quelle dell’azione fondata sulla negotiorum gestio
siano soddisfatte in questa fattispecie, al fine di decidere se tali principi vi trovino applicazione.
96
A tale riguardo è inevitabile concludere, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che, nel contesto giuridico e fattuale in cui si colloca
la controversia in esame, le azioni fondate sull’arricchimento senza causa o sulla gestione di affari non possono trovare
attuazione.
97
Infatti, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, tali azioni non possono essere esercitate quando
il vantaggio ottenuto dall’arricchito o dal beneficiario della gestione trova giustificazione in un contratto o in un obbligo
di legge. Inoltre, secondo gli stessi principi, di norma siffatte azioni possono essere esercitate solamente in subordine,
ossia nel caso in cui la persona che ha subito il danno non possa disporre di alcun altro rimedio per ottenere quanto le è
dovuto.
98
Orbene, in questa fattispecie è pacifico che esistono rapporti contrattuali tra, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
e, dall’altra, tra quest’ultima e la ricorrente. Il presunto danno diretto corrisponde alla retribuzione dovuta alla ricorrente
dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza dei contratti di subappalto stipulati tra queste due parti, contratti che contengono, a tale riguardo,
una clausola compromissoria che designa, come giudici competenti per eventuali controversie contrattuali, i tribunali inglese
e gallese. Spetta quindi incontestabilmente alla [OSCURATO:PERSONA] retribuire la ricorrente per i lavori effettuati e assumersi l’eventuale
responsabilità risultante dal mancato pagamento, come dimostrato anche dal procedimento giudiziario – attualmente pendente
benché sospeso – che la ricorrente ha avviato contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice. L’eventuale insolvibilità
della [OSCURATO:PERSONA] non può giustificare l’assunzione della relativa responsabilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] dato che la ricorrente
non può avere due fonti per lo stesso diritto alla retribuzione. Dagli atti processuali risulta infatti, senza che le parti
lo abbiano contestato, che tale procedimento avviato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice verte sul pagamento dei servizi oggetto
del ricorso in esame.
99
Ne risulta che un eventuale arricchimento della [OSCURATO:PERSONA] o impoverimento della ricorrente, avendo origine in un contesto
contrattuale esistente, non può essere definito senza causa.
100
Un ragionamento analogo può essere svolto anche per escludere l’applicazione dei principi dell’azione civile della gestione
di affari che, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, solo in via del tutto eccezionale può sfociare
nel sorgere della responsabilità dei poteri pubblici in generale, e più in particolare nel contesto fattuale e giuridico di
questa controversia. I presupposti per l’esercizio dell’azione civile fondata sulla gestione di affari palesemente non sono
soddisfatti per le seguenti ragioni.
101
Occorre rilevare che l’esecuzione, da parte della ricorrente, dei suoi obblighi contrattuali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non
può essere legittimamente considerata alla stregua di un intervento disinteressato in affari altrui che devono necessariamente
essere gestiti, come richiede l’azione in questione. Infatti, prima di impegnarsi a proseguire i progetti russo e moldavo,
nell’ottobre 1998 la ricorrente aveva contattato i servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza priva il suo intervento del
carattere disinteressato. Per di più, la conclusione che la ricorrente trae dalla lettera del 5 ottobre 1998, secondo cui
la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di gestire i progetti in esame, risulta errata alla luce del contenuto di tale lettera, in
cui la [OSCURATO:PERSONA] menzionava espressamente la possibilità di cui essa disponeva di «ricorrere ad altri mezzi per garantire
la realizzazione del progetto». Infine, l’argomento della ricorrente risulta contraddittorio anche in considerazione dei principi
della gestione di affari sotto il profilo della consapevolezza, da parte dell’interessato, dell’intervento del gestore. Tale
intervento, infatti, in linea di massima viene effettuato all’insaputa dell’interessato, o per lo meno senza che quest’ultimo
sia consapevole della necessità di agire immediatamente. Ebbene, la stessa ricorrente afferma che la sua scelta di proseguire
i lavori nell’ottobre 1998 è stata il risultato di una sollecitazione della [OSCURATO:PERSONA].
102
Non è fuori luogo osservare, ad abundantiam, che, secondo la giurisprudenza, gli operatori economici devono sopportare i rischi
economici inerenti alle loro attività, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre
1998, causa T‑203/96, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4239, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
103
Orbene, non è stato dimostrato che la ricorrente abbia subito un danno anormale o speciale che vada oltre i limiti dei rischi
economici e commerciali inerenti alla sua attività. In tutti i rapporti contrattuali esiste un certo rischio che una parte
non esegua il contratto in modo soddisfacente o diventi addirittura insolvente. Spetta ai contraenti ovviare in modo adeguato
a tale rischio nel contratto stesso. La ricorrente non ignorava che la [OSCURATO:PERSONA] non stava adempiendo i propri obblighi contrattuali,
tuttavia ha scelto consapevolmente di continuare ad adempiere i propri invece di presentare un ricorso formale. [OSCURATO:PERSONA] facendo,
essa si è assunta un rischio commerciale che potrebbe essere definito normale. La questione se tale scelta risultasse dalla
sollecitazione della [OSCURATO:PERSONA] e/o fosse interamente o parzialmente motivata dalla convinzione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
garantito la retribuzione dei suoi servizi qualora la [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata in grado di farlo rientra quindi nel motivo
vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
104
Da quanto precede, risulta che i primi due motivi fatti valere dalla ricorrente, relativi ai principi generali comuni ai diritti
degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale senza colpa, devono essere respinti.
Sulle domande fondate sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi
Sul legittimo affidamento
– Argomenti delle parti
105
La ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza secondo cui il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si
estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria abbia fatto
sorgere in lui fondate speranze. Peraltro, essa sottolinea che gli operatori economici devono sopportare i rischi economici
inerenti alle loro attività, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie.
106
La ricorrente sostiene che la riunione con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 1998 e la successiva corrispondenza relativa
all’apertura di un conto bancario speciale della [OSCURATO:PERSONA], relativamente al quale essa disponeva di una procura, hanno fatto
sorgere nella ricorrente l’aspettativa che i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero provveduto affinché essa fosse effettivamente
retribuita per il lavoro effettuato.
107
Secondo la ricorrente, essa ha portato a termine i progetti moldavo e russo confidando in tale aspettativa. [OSCURATO:PERSONA] facendo,
essa non sarebbe stata soggetta ad un rischio relativo alle sue attività in quanto, non essendo contraente della [OSCURATO:PERSONA]
e non essendo stata pagata dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata libera di cessare la fornitura dei servizi in parola. Dato che lavorava
per la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente afferma che poteva ragionevolmente attendersi di essere trattata lealmente e di non correre
il rischio di non essere retribuita per i servizi forniti su pressante richiesta dei servizi della [OSCURATO:PERSONA].
108
Incoraggiando la ricorrente a portare a termine i servizi, rifiutandosi in seguito di pagarli alla [OSCURATO:PERSONA] e non adottando
i provvedimenti atti a garantire l’indennizzo della ricorrente per il lavoro effettuato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un
illecito che fa sorgere la responsabilità extracontrattuale.
109
La ricorrente afferma che dalla linea di condotta complessiva tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie potevano ricavarsi
garanzie precise, seppure non esplicite, compresi elementi costituiti dalla totale assenza di reazione da parte della [OSCURATO:PERSONA],
riassunti ed interpretati nei seguenti termini:
– la ricorrente ha attirato l’attenzione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non la pagava e la ingannava
producendo documenti falsificati relativi alle fatture trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA];
– i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno considerato tale circostanza integrante una frode dato che erano stati versati fondi comunitari
alla [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima non aveva pagato il fornitore dei servizi in questione, ossia la ricorrente;
– la ricorrente ha espresso ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] l’intenzione di non investire ulteriore tempo e di non sostenere altre
spese fino all’individuazione di una soluzione che garantisse il suo pagamento;
– i servizi della [OSCURATO:PERSONA] sono stati informati dell’attuazione di tale soluzione e non hanno sollevato alcuna obiezione.
Più precisamente, tale soluzione è stata realizzata mediante l’apertura del conto bancario della [OSCURATO:PERSONA] sul quale la ricorrente
disponeva di una procura;
– un membro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], preoccupato della possibile mancata realizzazione del progetto russo, aveva avvertito
la ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto mettersi allo studio di altri strumenti idonei a realizzare i progetti in
questione se le parti non avessero risolto la loro controversia;
– i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno autorizzato la ricorrente a proseguire nell’esecuzione dei progetti russo e moldavo e solamente
quando i progetti erano terminati l’hanno informata che i pagamenti alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati sospesi e che sarebbero stati
emessi ordini di riscossione;
– la ricorrente ha effettivamente portato a termine i progetti russo e moldavo e le relazioni sull’esecuzione dei progetti sono
state accettate dai servizi della [OSCURATO:PERSONA];
– la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un pagamento sul conto bancario della [OSCURATO:PERSONA] sul quale la ricorrente disponeva di una procura;
– come emerge dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 22 marzo 2000, i suoi servizi avevano preso in considerazione la possibilità
di effettuare versamenti supplementari alla ricorrente, calcolati sulla base del lavoro da essa effettuato e delle spese da
essa sostenute, ma hanno deciso che esistevano incertezze giuridiche in merito ad una possibile contestazione di tali pagamenti
da parte della [OSCURATO:PERSONA] o da parte dei suoi curatori fallimentari;
– solo dopo il completamento, da parte della ricorrente, dei progetti russo e moldavo e l’accettazione delle sue relazioni sulla
realizzazione del progetto la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso tutti gli altri pagamenti ed ha emesso, nell’aprile 2000, gli ordini
di riscossione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA];
– il 15 giugno 2000 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un telefax al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle relazioni
esterne nel quale ha dichiarato: «18 mesi fa abbiamo avvertito la [OSCURATO:PERSONA] europea delle difficoltà incontrate con il nostro
partner [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai due suddetti progetti. Abbiamo ricevuto assicurazioni nel senso che, se avessimo continuato i
progetti, la [OSCURATO:PERSONA] europea avrebbe garantito il compenso per i nostri servizi. Abbiamo continuato a finanziare e a dare
esecuzione ai due progetti a nome vostro e al prezzo di notevoli sovraccosti, nonostante ci fossimo già resi conto che la
[OSCURATO:PERSONA] aveva truffato la [OSCURATO:PERSONA] e che tali fondi sarebbero probabilmente rimasti irrecuperabili»;
– la risposta del membro della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella lettera del 25 luglio 2000, non contestava la dichiarazione del
presidente della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultima aveva ricevuto garanzie che sarebbe stata pagata.
110
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, per giurisprudenza costante, gli operatori economici devono sopportare i rischi economici inerenti
alle loro attività, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie. Tale regola, tuttavia, è temperata dal principio
della tutela del legittimo affidamento. Secondo una consolidata giurisprudenza, il diritto di invocare la tutela del legittimo
affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria,
in particolare fornendogli assicurazioni precise, ha fatto sorgere in lui speranze fondate.
111
[OSCURATO:PERSONA] non considera che la riunione con i suoi servizi del 2 ottobre 1998 e la successiva corrispondenza fatta valere
dalla ricorrente possano essere ragionevolmente interpretate come «assicurazioni precise» da parte dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]
che essi avrebbero provveduto affinché la ricorrente fosse effettivamente retribuita per i lavori effettuati.
112
Per quanto riguarda la riunione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che spetti alla ricorrente, che non vi ha però provveduto,
dimostrare che in tale sede sono state fornite siffatte assicurazioni, o quanto meno sono state rilasciate dichiarazioni ragionevolmente
interpretabili in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] spiega di essere sempre disposta a comporre in via amichevole la controversia
in esame mediante il pagamento della somma di EUR 249 314,35, corrispondente al valore dei servizi fatturati dalla ricorrente
dopo tale riunione, qualora essa sia in grado di produrre tale prova.
113
Per quanto concerne il telefax del 5 ottobre 1998 inviato alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma, da una parte, di avere semplicemente
espresso la propria preoccupazione in ordine al fatto che le divergenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente rischiavano di compromettere
la realizzazione del contratto russo e, dall’altra, di aver cercato di ottenere la garanzia che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente
avrebbero effettivamente rispettato i termini dei loro rispettivi contratti.
114
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], neppure il successivo scambio di corrispondenza può essere interpretato alla stregua di siffatte assicurazioni.
Tale scambio consiste infatti, a suo avviso, o in lettere tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], o in lettere inviate dalla [OSCURATO:PERSONA]
alla [OSCURATO:PERSONA]. Esse conterrebbero sostanzialmente la garanzia che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente erano venute a capo delle
loro divergenze e che i contratti russo e moldavo sarebbero stati eseguiti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali lettere contengono
altre informazioni, in particolare che la gestione dei progetti in esame era stata trasferita al presidente della [OSCURATO:PERSONA] e
che alcuni pagamenti dovuti in forza dei detti contratti da quel momento in poi sarebbero stati versati su un determinato
conto bancario appartenente alla [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] queste informazioni vertono semplicemente su accordi
conclusi tra tali parti verosimilmente al fine di agevolare la risoluzione delle loro divergenze di opinione e non possono
essere interpretati come una proposta di modifica delle condizioni contrattuali iniziali sottoposte da tali parti alla [OSCURATO:PERSONA].
115
[OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre l’affermazione secondo cui la sua mancata reazione, nella lettera del 25 luglio 2000, alla
dichiarazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 15 giugno 2000 – secondo cui quest’ultima aveva «ricevuto assicurazioni
che, se avesse proseguito i progetti, la [OSCURATO:PERSONA] europea avrebbe provveduto a farla pagare dai suoi servizi» – possa essere
considerata esplicita garanzia o tacito riconoscimento del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva stretto rapporti contrattuali con la
[OSCURATO:PERSONA] o che quest’ultima s’era impegnata a far retribuire la ricorrente per tutti i lavori eseguiti in forza del suo
contratto con la [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, causa T‑123/89, Chomel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑131, punto 27).
116
[OSCURATO:PERSONA] ricorda inoltre che, per potersi avvalere del principio della tutela del legittimo affidamento, la ricorrente
deve dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra le assicurazioni fornite ed il danno subito. In altre parole, essa
non deve solamente provare che l’istituzione comunitaria in questione ha dato assicurazioni, ma anche che essa stessa ha subito
un danno perché ha agito confidando in tali assicurazioni (sentenza [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/Parlemento, cit.).
117
Pertanto, anche supponendo che la lettera del 25 luglio 2000 avesse contenuto assicurazioni nel senso che la ricorrente sarebbe
stata pagata, tali assicurazioni sarebbero inefficaci, poiché l’eventuale danno subito dalla ricorrente a causa delle spese
sostenute per dare esecuzione al contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe verificato prima di tale data.
118
[OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione che alla ricorrente non sono state fornite assicurazioni precise e che l’azione fondata
sul legittimo affidamento deve essere respinta.
– Giudizio del Tribunale
119
Per costante giurisprudenza, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi
fondamentali della [OSCURATO:PERSONA], si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione
comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate. Costituiscono assicurazioni in
tal senso, indipendentemente dalla forma con cui vengano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti
da fonti autorizzate ed affidabili (sentenza del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte
di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punti 104 e 107 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che il principio della tutela del legittimo affidamento costituisce una norma di diritto che conferisce diritti
ai singoli (sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3519, punto 64). La
violazione di tale principio può determinare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, gli operatori economici devono sopportare
i rischi economici inerenti alle loro attività, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenze
della Corte 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1209,
punto 7, e 24 giugno 1986, causa 267/82, Développement e Clemessy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1907, punto 33).
120
Dal fascicolo risulta che le aspettative fatte valere dalla ricorrente riguardavano il pagamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
dei servizi forniti alla [OSCURATO:PERSONA] in base al contratto. In questa fattispecie occorre constatare che i documenti scritti provenienti
dalla [OSCURATO:PERSONA] e di cui il Tribunale dispone non possono in alcun caso essere interpretati come assicurazioni precise,
idonee a suscitare nella ricorrente aspettative fondate, che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnasse a retribuirle i servizi prestati.
121
Il telefax del 5 ottobre 1998, infatti, aveva come destinataria la [OSCURATO:PERSONA] e conteneva inoltre l’avvertimento che, se fosse
stata compromessa la realizzazione del progetto russo, la [OSCURATO:PERSONA], per portarlo a termine, avrebbe potuto ricorrere a
strumenti diversi dai servizi del consorzio composto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente. Pertanto, da tale lettera non si può
dedurre né una «pressante richiesta» della [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente di concludere il progetto a tutti i costi, né la garanzia
che, se la ricorrente non fosse stata retribuita dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] se ne sarebbe fatta carico.
122
Il Tribunale ritiene inoltre che neppure la corrispondenza relativa all’apertura del conto bancario speciale della [OSCURATO:PERSONA],
su cui la ricorrente aveva una procura, possa essere interpretata come una garanzia fornita alla ricorrente, dato che la [OSCURATO:PERSONA]
non si è pronunciata nell’ambito di tale corrispondenza, che consisteva in lettere dalla ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], o in lettere
inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Mediante tali lettere si portavano a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] determinate informazioni
relative agli accordi finanziari intervenuti tra le parti. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso atto del cambiamento del
conto bancario della [OSCURATO:PERSONA], essendo anche a conoscenza della procura di cui disponeva la ricorrente su tale conto, non può
tuttavia essere interpretato come una garanzia supplementare fornita a quest’ultima.
123
Un’assicurazione del genere non può essere dedotta dalla lettera del 29 luglio 1999, inviata alla ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA].
Tale lettera, infatti, informava la ricorrente della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di pagare solamente un acconto di EUR 200 000,
che sarebbe stato versato sul conto della [OSCURATO:PERSONA] in base alle fatture da essa emesse, nonché della decisione di sospendere
i futuri pagamenti fino a quando la questione delle irregolarità finanziarie nell’ambito dei progetti moldavo e russo fosse
stata chiarita. Tale lettera indicava infatti chiaramente che i futuri pagamenti non sarebbero stati effettuati con riferimento
ai lavori realizzati dalla ricorrente, bensì con riferimento a fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e che essi sarebbero stati condizionati
dai risultati delle verifiche contabili sull’utilizzo dei fondi comunitari.
124
Per quanto riguarda poi la lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente il 22 marzo 2000, la tesi secondo cui tale lettera
conterrebbe assicurazioni sul pagamento è contraddetta dal contenuto stesso di tale lettera, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] oppone
un esplicito rifiuto alla richiesta della ricorrente di essere pagata direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare a causa
delle conseguenze giuridiche di un’eventuale insolvibilità della [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dei rapporti contrattuali tra questa
e la [OSCURATO:PERSONA].
125
Infine, per quanto attiene alla lettera del 25 luglio 2000, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], la sua mancata reazione
all’affermazione, fatta dalla ricorrente per la prima volta, relativa all’esistenza di assicurazioni da essa fornite, non
equivale alla conferma di tale affermazione, né, tanto meno, la lettera può essere considerata un’assicurazione precisa fornita
dalla [OSCURATO:PERSONA].
126
Il Tribunale non dispone neppure di elementi idonei a provare che le dette assicurazioni siano state fornite in occasione
della riunione del 2 ottobre 1998.
127
Inoltre, considerati gli altri elementi del fascicolo, ciò appare altamente improbabile. Precise assicurazioni in merito ad
una retribuzione diretta della ricorrente avrebbero infatti, a fortiori, implicato il cambiamento delle condizioni contrattuali
iniziali. Pertanto, dato che gli accordi contrattuali originari avevano forma scritta, la modifica di tali accordi avrebbe
dovuto avvenire, di norma, per iscritto. Ebbene, l’espressa richiesta di confermare l’accettazione delle modifiche, inviata
alla [OSCURATO:PERSONA] con il telefax del 6 ottobre 1998, sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente, è rimasta senza risposta.
Se ne può dedurre che la reale volontà della [OSCURATO:PERSONA] era quella di non discostarsi dai diritti e dagli obblighi in vigore.
Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], come emerge da tali scritti e fatti, risulta coerente, in quanto essa ha sempre evitato
di impegnarsi direttamente nei confronti della ricorrente e ha cercato di rimanere in un contesto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA],
sia per quanto riguarda la corrispondenza, sia per quanto riguarda i pagamenti successivi alla riunione del 2 ottobre 1998.
128
Dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti scritti del Tribunale emerge che non è stato redatto alcun verbale di tale riunione,
il che le conferisce un carattere informale. In tali circostanze, il Tribunale reputa che non si possa ragionevolmente ammettere
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto impegnarsi per somme così considerevoli in occasione di una riunione di questo tipo, tanto
più che in seguito non è stata intrapresa alcuna azione tale da confermare, eventualmente, siffatto impegno. Infine, anche
ammettendo che, in una riunione informale, un funzionario della [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito precisazioni orali sulla questione
della retribuzione, un operatore economico prudente ed accorto non avrebbe dovuto ragionevolmente impegnarsi in lavori costosi
sulla base di tali affermazioni, senza che esse fossero sostenute da altre garanzie.
129
Da ultimo, per quanto riguarda la proposta della [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente nel telefax del 15 maggio 2003 di una composizione
amichevole della controversia consistente nel versamento di EUR 249 314,35 per i lavori effettuati dopo la scoperta della
frode della [OSCURATO:PERSONA], dal detto telefax emerge chiaramente che tale proposta era subordinata alla produzione della prova di
un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente che quest’ultima sarebbe stata pagata direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] se avesse
portato a termine i progetti russo e moldavo. Ebbene, la ricorrente non è stata in grado di produrre siffatta prova né dinanzi
alla [OSCURATO:PERSONA], né dinanzi a questo Tribunale, ma si è limitata a semplici affermazioni che non risultano probanti alla
luce degli altri elementi del fascicolo.
130
Pertanto, occorre concludere che dagli elementi disponibili, siano essi esaminati separatamente o complessivamente, non emerge
la presenza di assicurazioni precise fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] che abbiano potuto far sorgere nella ricorrente fondate aspettative
che le consentano di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento.
131
Di conseguenza, il terzo motivo, tratto dalla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, deve essere
respinto.
Sulla colpa o la negligenza
– Argomenti delle parti
132
Secondo la ricorrente, dai principi generali della responsabilità extracontrattuale per colpa vigente nei sistemi di diritto
civile e dal principio della responsabilità per delitto in seguito a negligenza vigente nei sistemi anglosassoni emerge che,
se la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse il suo potere di sospendere il pagamento di un contratto nei casi di errore, irregolarità, o
frode commessi dall’altro contraente, essa dovrebbe dimostrare una diligenza ragionevole per garantire di non cagionare un
pregiudizio a terzi o, se del caso, risarcire ai terzi tale danno.
133
Nel caso di specie, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto di norma sapere che la sospensione dei pagamenti alla [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe implicato il mancato pagamento della ricorrente per i servizi da essa forniti in buona fede alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità
di subappaltante della [OSCURATO:PERSONA]. Non si potrebbe sostenere che il danno subito dalla ricorrente è semplicemente la conseguenza
del normale rischio commerciale inerente al mancato pagamento da parte di un debitore. La causa in esame non implicherebbe
la realizzazione di un rischio di tale natura, bensì il ricorso consapevole, da parte della [OSCURATO:PERSONA], a prerogative di
cui non disporrebbero gli operatori economici di diritto privato ed è per questo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
esercitare gli speciali poteri che le conferisce il regolamento finanziario in modo tale da evitare o attenuare il danno causato,
con piena cognizione di causa, ai terzi.
134
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto pagare la [OSCURATO:PERSONA] effettuando un versamento su un conto speciale sul quale la ricorrente disponeva
di una procura, come il pagamento di EUR 200 000 che aveva effettuato nel settembre 1999. In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
potuto adempiere il suo obbligo contrattuale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ed il suo obbligo non contrattuale consistente nell’evitare
di cagionare un danno alla ricorrente. In tal caso, qualsiasi eventuale azione volta al recupero di crediti esercitata da
un curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata diretta contro la ricorrente e non contro la [OSCURATO:PERSONA], dato che sarebbe
stata la ricorrente a prelevare i fondi dal conto della [OSCURATO:PERSONA].
135
Per questi motivi, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a risarcirle il danno che le ha causato con la sua decisione
di sospendere i pagamenti alla [OSCURATO:PERSONA].
136
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione della ricorrente. Innanzitutto, essa sostiene che, quando decide sull’opportunità di
sospendere taluni pagamenti, di evitare il pagamento o di recuperare gli importi già versati in forza di un contratto, non
è vincolata da un dovere di sollecitudine nei confronti di terzi. A suo avviso, inoltre, anche se tale dovere sussistesse,
nelle circostanze della fattispecie in esame essa avrebbe dimostrato una ragionevole sollecitudine. Afferma infine che la
ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la colpa addebitata ed il danno che afferma d’aver subito.
137
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], quando essa decide di recuperare dei crediti, le incombono, in qualità di depositaria di risorse pubbliche,
determinati obblighi che non gravano sugli operatori economici di diritto privato. Essa sostiene di essere soggetta ad una
disciplina che non si applica agli operatori economici e che tale disciplina la dispensa a maggior ragione dall’obbligo di
tenere conto degli interessi finanziari di terzi, come i subappaltanti, quando deve decidere se vadano esercitati i poteri
di cui dispone in forza del regolamento finanziario.
138
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, anche ammettendo che essa fosse stata tenuta a prendere in considerazione gli interessi della
ricorrente quando valutava se sospendere i pagamenti alla [OSCURATO:PERSONA] – il che, a suo avviso, non è –, essa avrebbe in ogni caso
agito in modo ragionevole. Afferma che dalla relazione di verifica contabile risultava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso una frode
grave. Tale frode, consistente nel fatturare lavori mai effettuati, sarebbe stata rilevante e avrebbe inciso direttamente
sugli importi spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto. Pertanto, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere definita
irragionevole.
139
Per quanto riguarda il nesso di causalità, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, se avesse pagato il saldo dell’importo asseritamente
dovuto alla [OSCURATO:PERSONA], non è affatto certo che tale somma sarebbe stata trasferita alla ricorrente. Se essa avesse pagato direttamente
alla ricorrente somme asseritamente dovute alla [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di qualsiasi obbligo contrattuale in tal senso, avrebbe
corso il rischio di essere considerata debitrice della [OSCURATO:PERSONA] e di avere concesso, in modo collusivo, un privilegio ad un
creditore particolare, vale a dire alla ricorrente. In tal modo, essa si sarebbe quindi esposta al rischio di dovere pagare
due volte lo stesso debito qualora il liquidatore fallimentare avesse deciso di recuperare i crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
– Giudizio del Tribunale
140
Dalle memorie della ricorrente emerge che il comportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dalla sospensione dei
pagamenti alla [OSCURATO:PERSONA]. L’illiceità di tale comportamento della [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nel non aver dato prova di ragionevole
diligenza non avendo accertato se, procedendo a tale sospensione, avrebbe cagionato un pregiudizio a terzi e non avendo considerato,
all’occorrenza, l’eventualità di risarcire i terzi per il danno subito.
141
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che la ricorrente si limita ad addurre l’esistenza di un siffatto dovere di diligenza
senza però produrre alcuna prova né sviluppare alcuna argomentazione giuridica a sostegno della sua tesi e senza precisare
la fonte e la portata di tale dovere. Il Tribunale considera che il riferimento in termini molto vaghi ai principi generali
della responsabilità extracontrattuale per colpa vigente nei sistemi di diritto civile e della responsabilità per delitto
in seguito a negligenza vigente nei sistemi anglosassoni non consente di dimostrare l’esistenza di un obbligo in capo alla
[OSCURATO:PERSONA] di tener conto degli interessi di terzi quando adotta una decisione relativa alla sospensione dei pagamenti nell’ambito
dei suoi rapporti contrattuali. La stessa considerazione vale per il presunto obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di trasferire una
somma di danaro su un conto sul quale la ricorrente disponeva di una procura. Il Tribunale, come la [OSCURATO:PERSONA], constata
inoltre che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo fatta valere
ed il danno lamentato. Alla luce di quanto precede, il Tribunale giudica che il quarto motivo deve essere respinto.
142
Da quanto esposto risulta che il terzo ed il quarto motivo fatti valere dalla ricorrente, fondati sul regime della responsabilità
per delitto, devono essere respinti.
Proposta di mezzo di prova
143
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2004, la ricorrente ha presentato una domanda
ai sensi dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura, diretta a far testimoniare il sig. W, un amministratore della ricorrente,
in merito al contenuto della riunione svoltasi il 2 ottobre 1998 tra la ricorrente ed i servizi della [OSCURATO:PERSONA].
144
Nelle sue osservazioni sulla domanda di audizione di un testimone, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio
2005, la [OSCURATO:PERSONA] non si è opposta all’audizione del sig. W, a condizione che fossero sentiti anche il sig. K e la sig.ra H,
che rappresentavano la [OSCURATO:PERSONA] a tale riunione.
145
Ai sensi dell’art. 68 del regolamento di procedura, il Tribunale può, su richiesta delle parti o d’ufficio, ordinare l’accertamento
di determinati fatti per mezzo di testimoni. La necessità di tale mezzo istruttorio deve essere valutata in considerazione
dei fatti pertinenti ai fini della soluzione della controversia e dipende dalla possibilità del Tribunale di pronunciarsi
utilmente sulla base delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti sviluppati durante le fasi sia scritta sia orale del
procedimento come pure alla luce dei documenti prodotti [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 giugno 2001, causa T‑146/00,
Ruf e Stier/UAMI (Image «DAKOTA»), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1797, punto 65].
146
La ricorrente motiva la sua domanda con l’assenza di prove scritte relative al contenuto di tale riunione. Secondo la ricorrente,
la testimonianza del sig. W consentirebbe di ottenere delucidazioni in merito alle circostanze di fatto relative, da una parte,
alle intenzioni della ricorrente sul proseguimento del progetto in corso e, dall’altra, alle reazioni del funzionario della
[OSCURATO:PERSONA] all’eventuale blocco dei lavori in seguito a tale riunione.
147
La ricorrente ha fornito talune informazioni sul contenuto dell’eventuale testimonianza del sig. W. A suo avviso, tale testimonianza
dimostrerebbe che «i servizi della [OSCURATO:PERSONA] volevano fortemente che il progetto russo fosse realizzato e che il sig. W
era disponibile ad accettare che la ricorrente continuasse a lavorare sul contratto russo qualora essa avesse potuto confidare
di essere pagata per il lavoro effettuato e per le spese sostenute».
148
I fatti successivi corroborano le informazioni che si otterrebbero a seguito di tale testimonianza. [OSCURATO:PERSONA] non contesta
tale interpretazione dei fatti, permettendo così di conferire a quest’ultima valore probatorio. Tuttavia, per quanto spiacevole,
anche considerando come fatto dimostrato il contenuto di tale testimonianza, ciò proverebbe tutt’al più l’esistenza, tra la
ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], di una comune volontà diretta alla realizzazione, da parte della ricorrente, dei progetti russo
e moldavo e alla sua retribuzione per il lavoro prestato nonostante i problemi della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, alla luce degli altri
elementi del fascicolo, l’esistenza di siffatta volontà tra queste due parti non è in dubbio. Ciononostante, questo non è
sufficiente a dimostrare la presenza di indicazioni precise, incondizionate e concordanti dalle quali emerga che la [OSCURATO:PERSONA]
si era impegnata a retribuire direttamente la ricorrente a decorrere da tale data.
149
Da quanto precede risulta che la soluzione della controversia non può, in ogni caso, dipendere solo da questa testimonianza
e che il Tribunale è in grado di pronunciarsi in modo proficuo sulla base delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti
sviluppati sia durante le fasi sia scritta sia orale del procedimento, come pure alla luce dei documenti prodotti. La domanda
di audizione del testimone della ricorrente, pertanto, deve essere respinta.
150
Dal complesso dei suesposti ragionamenti emerge che il presunto danno non è imputabile ad un’istituzione o ad un organo comunitario.
Pertanto, il ricorso deve essere interamente respinto, senza che sia necessario esaminare se, nella fattispecie, sussistano
le altre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].
Sulle spese
151
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda.
152
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre
alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA]
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Lingua processuale: l'inglese.