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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2018

Cassazione n. 08326/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19149/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l. in liquidazione e in amministrazione straordinaria, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n.160; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma,Via D. Chelini n.5; - controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 15/5/2018; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente;rilevato che a cura della cancelleria è stata effettuata alla controparte costituita la comunicazione prevista dall’a rt. 390 , ultimo comma, cod. proc. civ.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, non essendo intervenuta accettazione, la rinunciante va condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte, ex art. 391 cod. proc civ.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] – Società cooperativa a r.l. in liquidazione e in amministrazione straordinaria al pagamento in favore [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.200 (oltre euro 200,00 per spese).

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 20 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19149/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. in liquidazione e in amministrazione straordinaria, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n.160; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma,Via D. Chelini n.5; - controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 15/5/2018; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente;rilevato che a cura della cancelleria è stata effettuata alla controparte costituita la comunicazione prevista dall’a rt. 390 , ultimo comma, cod. proc. civ.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, non essendo intervenuta accettazione, la rinunciante va condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte, ex art. 391 cod. proc civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] – Società cooperativa a r.l. in liquidazione e in amministrazione straordinaria al pagamento in favore [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.200 (oltre euro 200,00 per spese). Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20 marzo 2
Decreto Cassazione n. 08326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris