CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze ritenute indicative, in maniera niente affatto illogica, dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Tosto è stato condannato con le cinque sentenze indicate nell'istanza originaria (quali la distanza temporale tra i vari reati e il differente contesto, spaziale e soggettivo, della loro commissione); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali (come quelle tratte dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, inaccessibili a questo Collegio e riportati in maniera non autosufficiente) e, comunque, si limitino a riproporre profili di censura (quali la riferibilità dei vari reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti al programma criminoso della associazione mafiosa) che sono stati già adeguatamente scrutinati dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi (avendo il primo Giudice spiegato in maniera ineccepibile come alcuni degli episodi delittuosi siano stati commessi finanche prima del reato associativo, donde la totale inverosimiglianza della tesi difensiva circa la loro riferibilità al programma criminoso del sodalizio e dovendo ribadirsi in ogni caso che, ai fini del riconoscimento della continuazione in un contesto associativo, è necessario che i singoli episodi siano stati deliberati, ancorché nelle loro linee generali, al momento dell'ingresso nel sodalizio, non potendo il medesimo disegno criminoso confondersi con il nesso teleologico tra condotta partecipativa e singoli reati); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto aspecifico, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); ,•z-' [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di curo tremila alla Cassa delle ammend