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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1979

Cassazione n. 09511/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1979 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. denunciando l'illogicità della mol:ivazione che aveva riconosciuto l'ipotesi attenuata della ricettazione, è manifestamente infondato: il benevolo riconoscimento dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (fatto di particolare tenuità) non può ritenersi in contrasto con la valutazione operata dai giudici di merito in merito al diniego di concessione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., giustificato con il valore definito come "apprezzabile" del bene ricettato (telefono cellulare), in presenza di un danno per la persona offesa che, in ogni caso, non può ritenersi esiguo: circostanza che, di per sé, impedisce di considerare l'offesa come di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1979 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. denunciando l'illogicità della mol:ivazione che aveva riconosciuto l'ipotesi attenuata della ricettazione, è manifestamente infondato: il benevolo riconoscimento dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (fatto di particolare tenuità) non può ritenersi in contrasto con la valutazione operata dai giudici di merito in merito al diniego di concessione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., giustificato con il valore definito come "apprezzabile" del bene ricettato (telefono cellulare), in presenza di un danno per la persona offesa che, in ogni caso, non può ritenersi esiguo: circostanza che, di per sé, impedisce di considerare l'offesa come di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09511/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris