CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 48782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 26 ottobre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Udine emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati rispettivamente alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed C.15000 di multa e di anni quattro di reclusione ed £2.200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624, 625 n.2 , 61 n.11 cod. pen., commessi in concorso, così riqualificati rispetto alla originaria imputazione di riciclaggio. 2. Agli imputati era stato contestato di essersi appropriati di somme prelevate dal [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, responsabile della Filiale di Forni di Sopra della Banca di credito cooperativo della Carnia e Gemonese, dai conti correnti dei clienti della banca, trasferite sui conti di plurime società Facenti capo ai due coimputati nonchè sulla carta prepagata della moglie del [OSCURATO:PERSONA], il tutto per un consistente lasso temporale, intercorso tra il 2009 e il 2016. 3. Riteneva la Corte d'appello, disattendendo i motivi di gravame, che le dichiarazioni del Baschiera, che aveva ammesso di aver prelevato delle somme dai conti dei clienti per consegnarle ai fratelli Pillotto, ai quali la banca aveva negato regolari richieste di affidamento, descrivendo i meccanismi con cui eseguiva dette operazioni, erano attendibili in quanto coerenti e sorrette da riscontri esterni, come correttamente valutato dal Tribunale; rilevava altresì che non era contestato l'elemento oggettivo del reato e l'entità delle somme prelevate, la genericità delle doglianze degli imputati in ordine alla attendibilità del Baschiera, constatava la sussistenza di validi elementi di riscontro esterni, la inconsistenza delle prove a discarico addotte dagli imputati e rigettava altresì i motivi in punto di dosimetria della pena. 4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo del proprio difensore di fiducia, per due motivi. 5. Con il primo, lamentano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale non aveva fatto buon governo delle risultanze processuali e della disciplina in materia di concorso di persone nel reato. Era invero emerso che la sottrazione del denaro dai conti correnti dei clienti era stata opera esclusiva del direttore della filiale, mentre i ricorrenti si erano limitati e richiedere al direttore Baschiera affidamenti di somme di cui avevano necessità, senza apportare alcun contributo causale alla condotta illecita perpetrata esclusivamente dal predetto direttore, unico responsabile anche dell'utilizzo dei mezzi fraudolenti posti in essere al fine di realizzare le sottrazioni di denaro. 6. Con il secondo motivo deducono vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte d'appello aveva dedotto l'esistenza del dolo in capo agli imputati dalla considerazione che i ricorrenti non sarebbero stati in grado di giustificare il tenore degli accordi con il Baschiera. Sul punto, certamente poteva ritenersi sussistente il ragionevole dubbio sulla fiducia degli imputati nell'operato del direttore della filiale, seppur ingenua e non appropriata al loro ruolo di imprenditori, ma tale da escludere la consapevolezza e volontà del fatto. Non poteva dirsi esistente, al di là del ragionevole dubbio, la piena e consapevole volontà di compartecipazione nel meccanismo criminoso posto in essere dal Baschiera, meccanismo ideato e gestito soltanto da quest'ultimo, laddove i ricorrenti si erano limitati a c:hiedere il denaro al direttore della Banca dopo che erano stati negati i fidi. 7. Il procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente precisato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione ( Sez. 3 - n. 27147 del 09/05/2023, S. Rv. 284844 - 01; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). Nella specie , la Banca di credito cooperativo FGV si è costituita parte civile nel procedimento in esame, e quindi non si pone questione circa la procedibilità dei reati contestati. 2.Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili. 3. I ricorrenti hanno proposto, con i due motivi di ricorso per cassazione, le medesime doglianze prospettate con i motivi di appello, incentrate sulla assenza dell'elemento soggettivo del reato di furto e sulla assenza di consapevolezza della illiceità delle operazioni poste in essere dal direttore della filiale (cfr.pagg. 4, 6 e 7 dell'atto di appello), doglianze disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni che sfuggono ai vizi di illogicità denunciati con il ricorso per cessazione. Va poi rilevato che i temi proposti risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4.Ciò posto, la Corte territoriale ha argomentato sulla inconsistenza delle deduzioni difensive e l'inverosimiglianza dell'asserita buona fede ed inconscienza dei predetti ricorrenti circa l'operato del direttore Baschiera, considerando che: 1) i due, imprenditori e quindi certo attrezzati culturalmente e a conoscenza delle rigide regole relative alla erogazione di finanziamenti bancari, non avevano mai chiarito perché ritenessero lecito e normale che, dopo il rigetto della richiesta di fido, il direttore della filiale potesse erogare loro somme così ingenti di denaro, anche a semplice richiesta verbale; 2) i ricorrenti non avevano neanche spiegato quale fosse il tenore degli accordi, l'ammontare degli interessi pattuiti, i termini di restituzione delle somme; 3) presso i ricorrenti, all'esito di perquisizione, erano state rinvenute una serie di contabili, redatte su moduli non più in uso presso la banca all'epoca dei fatti, descrittive in apparenza di operazioni bancarie, che tuttavia non trovavano alcun riscontro nelle registrazioni contabili ufficiali della Banca ; 4) il ritrovamento delle predette contabili presso gli imputati riscontrava pienamente le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del direttore della filiale Baschiera, essendo totalmente irrilevante l'attribuibilità grafica agli imputati delle sigle riportate sulle contabili, ed essendo invece decisivo il ritrovamento della predetta documentazione nella loro disponibilità. Si tratta di argomentazioni chiare, logiche e coerenti, che sfuggono alle censure denunciate. Va invero rammentato non sono deducibili in sede di legittimità vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). 5. Va poi aggiunto che è' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod, proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693, 6. Conclusivamente, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Salval1ot Dovere -cb è.,2.10 - 7T` DEP