CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 00181/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittaile massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato alla prevenuta non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurio tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA])idiere estensore Il Presidente