CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/03/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iL Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile depositava conclusioni e nota spese L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'inter9te dell'imputato insisteva per l'accoglimento del ricorso prospettando in subordiA la rimessione della questione sulla natura . della competenza ex art. 11 cod. proc. pen. alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale faceva credere, con artifici e raggiri, che avrebbe potuto aggiudicarsi all'asta un immobile, conseguendo l'ingiusto profitto costituito dai pagamenti anticipati effettuati dalla vittima per euro 138.000, fatti avvenuti sino al 16 settembre del 2013. Il ricorrente era stato giudicato in entrambi i gradi di giudizio a Perugia sulla base dell'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. che regola la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Infatti, nonostante il reato si fosse consumato in Genzano di Roma, località posta nel circondario del Tribunale di Velletri, il procedimento era stato incardinato a Perugia in ragione del fatto che era stata identificata la persona offesa nel magistrato [OSCURATO:PERSONA], giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Velletri. Il Tribunale di Perugia escludeva in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] tale qualità, non ammettendo la sua costituzione di parte civile. Il Tribunale respingeva l'eccezione relativa alla competenza ex art. 11 cod. proc. pen. ritenendola tardiva, trattandosi di competenza "per territorio" che doveva essere contestata in sede di udienza preliminare. La Corte di appello decidendo sulla medesima eccezione, faceva propria la interpretazione del Tribunale. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione delle norme processuali inerenti la capacità del giudice: Il ricorrente sostiene che, trattandosi di competenza "funzionale" e non territoriale, l'eccezione sarebbe tempestiva, essendo rilevabile in ogni stato e grado del procedimento; 2.2. vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, attraverso i quali si insisteva nel primo motivo di ricorso e si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo che contesta la decisione in ordine alla eccezione relativa alla incompetenza funzionale del giudice di Perugia è "infondato", ma non inammissibile, dunque idoneo ad incardinare il rapporto processuale in sede di legittimità.2. Sul punto deve essere rilevato (a) che la competenza ex art. 11 cod. proc. pen. è di natura "funzionale", (b) che il momento in cui si valuta l'eventuale incompetenza funzionale è quello in cui viene emesso il decreto che dispone il giudizio, (c) che la Corte di appello ha erroneamente inquadrato la competenzain questione come competenza "territoriale" rigettando la motivazione con motivazione illegittima. 2.1. Nel dettaglio: il collegio riafferma che la speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 292 del 15/12/2004 dep. 2005, Scabbia, Rv 922633, Sez. 6, n. 13182 del 02/04/2012, Vitalone, Rv. 252593, Sez. 6, n. 16984 del 08/01/2008, Siccardi, Rv. 239639, contra isolata Sez. 5, n. 26563 del 29/04/2014, Semeraro, Rv. 259967). Non si tratta infatti di identificare un giudice competente in relazione al luogo di consumazione del fatto, ma di salvaguardare l'imparzialità del giudice. E stato infatti autorevolmente affermato che la ratio della disciplina deve individuarsi nell'esigenza di garantire che «il processo penale si svolga, e appaia svolgersi nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere, o apparire, alterata, dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale indagato, o imputato, offeso o danneggiato/un magistrato, sia un giudice che, per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto magistrato abbia esercitato, o sia venuto ad esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione» (Sez. U, Sentenza n. 292 del 15/12/2004 dep. 2005, Scabbia, Rv 922633). 2.2. Tale affermazione deve essere letta in congiunzione con la consolidata giurisprudenza che ritiene validamente incardinato il processo quando la competenza sia correttamente individuata nel momento in cui viene emesso il decreto che dispone il giudizio: se in tale fase processuale la competenza funzionale è stata legittimamente ritenuta, eventuali modifiche successive delle condizioni che legittimano la competenza non influiscono più sulla stessa, in ossequio al principio di economia processuale della perpetuati° iurisdictionis . Si riafferma infatti che il principio della perpetuati° iurisdictionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo (Sez. U, Sentenza n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01; nello stesso senso, Sez. U , Sentenza n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275869 - 01 )• 2.3. Nel caso in esame il decreto che dispone il giudizio - atto idoneo ad incardinare la competenza funzionale - indicava come persona offesa il giudice [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza era, all'epoca, incontestata e risultava essere stata vagliata dal giudice dell'udienza preliminare che la aveva "validata", con conseguente legittima individuazione del distretto competente in quello di Perugia. La Corte di appello nel valutare l'eccezione di incompetenza aveva illegittimamente affermato la natura "territoriale" della competenza ex art. 11 cod. proc. pen. non uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità che ha inquadrato tale competenza tra quelle di natura "funzionale". Invero l'eccezione avrebbe dovuto essere - ugualmente - respinta sulla base del fatto che all'atto della emissione del decreto che dispone il giudizio vi erano le condizioni per ritenere legittimamente incardinata la competenza del giudice perugino, nulla rilevando le vicende successive, in ossequio al principio della perpetuati° iurisdictionis. 1.3. Il giudizio in ordine alla infondatezza del primo motivo di ricorso e la conseguente apertura del rapporto processuale in sede di legittimità impongo di o , , dichiar,tge l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione intervenuto - tenuto conto anche dei periodi di sospensione segnalati dalla Corte di appello e pari a mesi cinque e giorni 14 - il 30 agosto del 2021. 1.4. le statuizioni civili devono essere confermate: invero la condotta che ha ge4ato il danno cl.tetgó non è oggetto del ricorso e sulla questione non influisce il motivo di ricorso che contesta il trattamento san ionatorio. -co [OSCURATO:PERSONA] deve inoltre essereAlla refusione delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida - tenuto conto dei parametri di legge vigenti - in complessivi 3510 ltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi 3510, oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubb