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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 29686/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'istanza di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Sabac in relazione alla sentenza di condanna per reati commessi tra il 1° gennaio 2008 ed il 1° giugno 2009.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto appello i difensori del consegnando, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura, il travisamento dei fatti posti a sostegno della ritenuta pericolosità sociale del Dujakovic e la mancanza di motivazione in ordine alla produzione documentale difensiva.

Deduce il ricorrente che l'ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione in merito alla documentazione prodotta, attraverso la quale si è inteso dimostrare il radicamento del consegnando in territorio italiano sin dal 2009 e, conseguentemente, l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

Aggiunge, inoltre, che il reato di truffa per cui è stato condannato, oltre a non costituire un reato di particolare gravità ed allarme sociale, risulta commesso oltre tredici anni fa, periodo che il consegnando ha trascorso in Italia.

3. Con ordinanza del 19 aprile 2022 il Tribunale di Ancona ha riqualificato l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per l'assorbente rilievo dalla mancanza di motivazione in merito alla produzione documentale volta a dimostrare, secondo la prospettazione difensiva, il radicamento nel territorio italiano del consegnando.

Va, innanzitutto, premesso che, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69, all'art. 719 cod. proc. pen., unico rimedio proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo è il ricorso per cassazione per violazione di legge, che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o Rer la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente costituiscono, infatti, violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Nella fattispecie in esame, è, dunque, ravvisabile detto vizio di violazione di legge stante la totale mancanza di valutazione della documentazione prodotta dal consegnando a sostegno dell'istanza di sostituzione.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 30 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'istanza di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Sabac in relazione alla sentenza di condanna per reati commessi tra il 1° gennaio 2008 ed il 1° giugno 2009. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto appello i difensori del consegnando, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura, il travisamento dei fatti posti a sostegno della ritenuta pericolosità sociale del Dujakovic e la mancanza di motivazione in ordine alla produzione documentale difensiva. Deduce il ricorrente che l'ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione in merito alla documentazione prodotta, attraverso la quale si è inteso dimostrare il radicamento del consegnando in territorio italiano sin dal 2009 e, conseguentemente, l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Aggiunge, inoltre, che il reato di truffa per cui è stato condannato, oltre a non costituire un reato di particolare gravità ed allarme sociale, risulta commesso oltre tredici anni fa, periodo che il consegnando ha trascorso in Italia. 3. Con ordinanza del 19 aprile 2022 il Tribunale di Ancona ha riqualificato l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per l'assorbente rilievo dalla mancanza di motivazione in merito alla produzione documentale volta a dimostrare, secondo la prospettazione difensiva, il radicamento nel territorio italiano del consegnando. Va, innanzitutto, premesso che, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69, all'art. 719 cod. proc. pen., unico rimedio proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo è il ricorso per cassazione per violazione di legge, che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o Rer la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente costituiscono, infatti, violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Nella fattispecie in esame, è, dunque, ravvisabile detto vizio di violazione di legge stante la totale mancanza di valutazione della documentazione prodotta dal consegnando a sostegno dell'istanza di sostituzione. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 maggio 2
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