CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 1968
Cassazione n. 24695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1968 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO cli PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26/04/2021, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei seguenti reati: - delitto previsto e punito dagli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) e 7, legge 02 ottobre 1967, n. 895, come rispettivamente sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 [imputazione di cui al capo h) della rubrica, per avere - in concorso tra loro e con altra persona, nei confronti della quale si è proceduto separatamente - portato illegalmente, in luogo pubblico, un'arma comune da sparo, segnatamente un fucile marca Breda calibro 12]; - delitto previsto e punito dall'art. 612, comma 2, cod. pen. [imputazione di cui al capo i) della rubrica, per avere - in concorso tra loro e con altra persona, nei confronti della quale si è proceduto separatamente - minacciato un ingiusto male a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esplodendo, in direzione dell'abitazione degli stessi, tre colpi d'arma da fuoco, per mezzo del sopra detto fucile marca Breda]; - contravvenzione ex art. 703 cod. pen. [imputazione di cui al capo j) della rubrica, per avere - in concorso tra loro e con altra persona, nei confronti della quale si è proceduto separatamente - fatto esplosioni pericolose nella pubblica via]. Il Tribunale, per l'effetto - riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alla contestata e riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della legge 895 del 1967 - ha condannato ciascuno di essi alla pena di anni uno, mesi dieci, giorni quindici di reclusione ed euro quattromila di multa, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale, altresì, ha condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, rimettendone la liquidazione a separato giudizio, oltre che alla rifusione - in favore della parte civile medesima - delle spese di costituzione e assistenza, quantificate queste ultime nella complessiva somma di euro milleottocentoventi, oltre rimborso spese fissato al 15%, iva e cpa come per legge. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sopra detta pronuncia di primo grado - ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen., di cui al capo j) ed ha quindi rimodulato il trattamento sanzionatorio, condannando ciascuno dei prevenuti alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro millequattrocento di multa; la Corte territoriale ha confermato, quanto al resto, la sentenza oggetto del gravame, condannando gli imputati alla rifusione delle spese sostenute, nel grado di giudizio, dalla costituita parte civile e quantificando tali spese nella somma di euro milleduecento, oltre rimborso dellle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. 3. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi comuni di ricorso, che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciata nullità della sentenza impugnata, per erronea applicazione degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) e 7 legge 895 del 1967, nonché degli artt. 110, 612, comma 2 (con riferimento all'art. 339 cod. pen.), in relazione alla mancanza della prova. La difesa, dichiarando testualmente di riportarsi in modo integrale al contenuto del primo punto del gravame, ha dedotto l'erroneità delle conclusioni sussunte nella sentenza impugnata, laddove ha stimato essersi formata una prova esaustiva, in ordine alla penale responsabilità degli imputati. La fallacia del convincimento raggiunto dalla Corte di appello di Palermo si anniderebbe - in ipotesi difensiva - nell'aver ritenuto che la testimonianza resa dall'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA] potesse, a fini probatori, riscontrare il contenuto delle conversazioni intercettate. 3.2. Con il secondo motivo, viene denunciata nullità della sentenza impugnata, per erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen., in relazione agli artt. 110, 612, comma 2, cod. pen. (in riferimento all'art.339 cod. pen.) Nelle more del giudizio, infatti, sarebbe maturato il termine prescrizionale massimo, pari ad anni sette e mesi sei, vigente in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Quanto alle censure riassunte nel primo motivo di ricorso, esse si limitano a riportare pedissequamente il contenuto dell'atto di appello, non dialogando minimamente con le argomentazioni poste, dalla Corte territoriale, a fondamento della sentenza impugnata. L'inammissibilità di tali doglianze preclude, consequenzialmente, l'auspicato esame della dedotta causa di estinzione del reato, per decorso del termine prescrizionale intervenuto medio tempore. 5. Con note difensive tempestivamente depositate, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. È opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 2.1. Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ulltimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Tantomeno può costituire motivo di ricorso, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite.Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). 2.3. Passando al tema del travisamento di prova va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il «travisamento del fatto» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece consentita la deduzione del vizio di «travisamento della prova», che ricorre nel caso in cui il giudice del provvedimento impugnato abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato dii prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 2382157; Sez. 3, nr. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione d& vizio di motivazione anche con il riferimento ad «atti processuali», non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). 3. Tanto premesso, al solo fine di inquadrare i limiti del sindacato riservato alla sede di legittimità, giova poi precisare quanto segue. La Corte di appello di Palermo ha ritenuto fondata l'affermazione di penale responsabilità a carico dei ricorrenti, all'esito di una accurata disamina degli elementi probatori emersi; ha reso, poi, una motivazione lineare e coerente, oltre che dettagliata ed esaustiva. 3.1. La Corte territoriale è giunta a ritenere provata la colpevolezza dei prevenuti, infatti, muovendo in primo luogo dalla ricostruzione della genesi dell'azione intimidatoria e dal dato oggettivo, rappresentato dalla partecipazione alla "spedizione" di tre soggetti. La scaturigine della vicenda è costituita dal fatto che [OSCURATO:PERSONA]Alberti (la cui posizione è stata definita con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ormai passata in giudicato) e la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] fossero restati vittima di reiterati raggiri, posti in essere in loro danno da [OSCURATO:PERSONA]; in preda dunque alla disperazione, il D'Alberti aveva deciso di farsi giustizia da sé, raggiungendo armato l'abitazione del Buffa ed esplodendo contro la stessa diversi colpi d'arma da fuoco, che danneggiavano una palma colà posizionata. Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, posizionate all'esterno dell'abitazione, si verificava come l'azione delittuosa fosse stata posta in essere congiuntamente da tre persone. I Giudici, poi, hanno tratto il convincimento circa la sussistenza della responsabilità concorsuale degli odierni imputati, mediante il collegamento logico di fonti conoscitive di eterogenea natura, eppure tutte reciprocamente convergenti alla perfezione. L'architrave dell'impianto accusatorio militante a carico dei due odierni ricorrenti è costituita - secondo il convincimento espresso dalla Corte di appello - in primo luogo dalla testimonianza resa dall'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA], sopra già citato in narrativa, il quale si è occupato delle indagini. A suffragio della ricostruzione da questi offerta, la Corte ha valorizzato gli esiti di alcune conversazioni captate "in ambientale" (ossia, all'interno delle autovetture che erano, al tempo, in uso ai due Vinci ed al D'Alberti). Più in particolare - stando alla narraziione del teste Stabile - si acquisiva notizia confidenziale circa il coinvolgimento, nell'azione intimidatoria. del D'Alberto e di [OSCURATO:PERSONA]; le indagini consentivano, poi, di appurare l'esistenza di rapporti di affinità fra tali soggetti. Si accertava anche che - proprio nella notte in cui si era verificata la sopra descritta "spedizione" - i telefoni mobili del D'Alberti, di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Francesco, avevano agganciato le celle che servono la zona in cui insiste l'abitazione del Buffa. Dato inizio alle operazioni di intercettazione, venivano captate svariate conversazioni, ritenute idonee a dimostrare il concorso dei due Vinci, nell'azione delittuosa per la quale si procede. 3.2. Tale valutazione si sottrae a qualsivoglia censura in sede di legittimità, non apparendo incongrua o illogica. Restano infatti precluse, in sede di legittimità, tanto una nuova lettura dei dati fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, quanto l'autonoma scelta in ordine a differenti parametri di ricostruzione e valutazione del fatto, che vengano indicati dal ricorrente come dotati di una maggior plausibilità o attitudine esplicativa, rispetto ai parametri adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 - 01).E la motivazione attraverso la quale è espresso, nella sentenza impugnata, il convincimento della Corte territoriale, poggia su solide basi argomentative e segue un filo logico di ferrea coerenza. Un percorso concettuale ampio, analitico ed esaustivo, che si sottrae a qualsivoglia tipo di stigma ad opera della Corte di cassazione. Ne deriva l'inammissibilità dei primo motivo d'appello, tendente esclusivamente ad una nuova - e non consentita - ponderazione degli elementi di valutazione e conoscenza raccolti durante il giudizio di merito. 4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta come sia ormai vanamente spirato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, vigente in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. 4.1. Deve allora rilevarsi che - stando a quanto emerge dall'incarto processuale - il reato ex art. 612, comma 2, cod. pen., contestato sub j), consumatosi in data 26 settembre 2014, si.,'rettnto per prescrizione in data 26 marzo 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen 4.2. Affinché si possa procedere all'applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., però, deve tenersi presente il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo la quale può condurre alla dichiarazione di prescrizione - eventualmente anche d'ufficio, a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - esclusivamente il ricorso che si appalesi atto a produrre l'effetto di instaurate un rapporto di impugnazione valido, ossia non affetto da profili di inammissibilità (Sez. U, n. 21 del 11 novembre 1994, dep. 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 03/11/1998, Verga; Sez. U, n. 23428 del 22/06/2005, Bracale). Si potrà vedere anche Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818, la quale ha spiegato, in parte motiva, come l'art. 129 cod. proc. pen. non rivesta una valenza prioritaria, rispetto alla generale disciplina che governa la materia dell'inammissibilità, finendo per assegnare al giudice dell'impugnazione uno spazio decisorio autonomo e svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma detta un metro di giudizio che deve essere conformata alla struttura del processo e che postula sempre la proposizione di una impugnazione che possa esser ritenuta valida (più di recente, si veda Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01, a mente della quale: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità»). La sopra evidenziata inammissibilità del ricorso inibisce, dunque, la invocata declaratoria di estinzione per prescrizione.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). 115-Q. M. Dichiara inammissi