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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33273/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Amico per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, l'imputato ha, con il ricorso, articolato due motivi con il primo dei quali ha dedotto la violazione dell'art. 424 cod. pen., per la prospettata erroneità nella valutazione del pericolo di incendio, e con il secondo dei quali ha lamentato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena inflitta; - Considerato, però, che il primo motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto si è risolto in una generica protesta, a fronte di adeguata e lineare motivazione fornita dal giudice del merito, in risposta alle deduzioni difensive, circa gli specifici elementi di fatto dimostrativi dell'avvenuta emersione del pericolo di incendio a seguito dell'appiccamento del fuoco da parte di D'Amico al canneto nella parte prossima all'ubicazione dei tavoli di un ristorante, in un contesto di diffusa presenza di materiali lignei a cui il fuoco si sarebbe certamente propagato senza il contrasto delle persone attivatesi per il relativo spegnimento; - Ritenuto, poi, che il secondo motivo, stanti le esplicite ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla valutazione della corrispondenza proporzionale fra la pena (determinata, peraltro, in misura prossima al minimo edittale) e la gravità del fatto ascritto all'imputato, si sia esaurito nella reiterazione delle prospettazioni difensive sul relativo merito, in senso eminentemente rivalutativo; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Amico per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, l'imputato ha, con il ricorso, articolato due motivi con il primo dei quali ha dedotto la violazione dell'art. 424 cod. pen., per la prospettata erroneità nella valutazione del pericolo di incendio, e con il secondo dei quali ha lamentato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena inflitta; - Considerato, però, che il primo motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto si è risolto in una generica protesta, a fronte di adeguata e lineare motivazione fornita dal giudice del merito, in risposta alle deduzioni difensive, circa gli specifici elementi di fatto dimostrativi dell'avvenuta emersione del pericolo di incendio a seguito dell'appiccamento del fuoco da parte di D'Amico al canneto nella parte prossima all'ubicazione dei tavoli di un ristorante, in un contesto di diffusa presenza di materiali lignei a cui il fuoco si sarebbe certamente propagato senza il contrasto delle persone attivatesi per il relativo spegnimento; - Ritenuto, poi, che il secondo motivo, stanti le esplicite ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla valutazione della corrispondenza proporzionale fra la pena (determinata, peraltro, in misura prossima al minimo edittale) e la gravità del fatto ascritto all'imputato, si sia esaurito nella reiterazione delle prospettazioni difensive sul relativo merito, in senso eminentemente rivalutativo; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 33273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris