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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 21832/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1299/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 6627/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21832/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto alla semilibertà, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione del residuo di una pena pari a quattro anni e 15 giorni di reclusione a lui irrogata per plurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di atti fraudolenti commessi per sottrarsi al pagamento delle imposte.

Il Tribunale ha dato atto che, con provvedimento emesso nel luglio 2024, il medesimo tribunale aveva respinto un'analoga istanza, concedendo però al Paolini la misura della semilibertà, ed ha valutato che, dato il positivo svolgimento sia di una prima detenzione intramuraria, sia della misura alternativa successivamente concessa, la misura più ampia nuovamente richiesta appariva concedibile, con le prescrizioni specificamente applicate.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il procuratore ricorrente, dopo avere evidenziato che il Paolini risulta avere cagionato, con i fallimenti per i quali è stato condannato, debiti per l'ammontare di € 9.815.604,81 e un omesso versamento di imposte per € 346.150,48, afferma che non risulta che egli abbia risarcito neppure in parte i danni causati, né che abbia pagato la provvisionale di € 100.000 stabilita in favore della curatela fallimentare.

Il Tribunale, pertanto, ha errato nel concedere l'affidamento in prova in assenza di significativi elementi nuovi e del risarcimento del danno o quanto meno del pagamento della provvisionale.

In particolare, il Tribunale non ha valutato la specificità del caso, né ha rapportato la revisione critica del condannato al contenuto del programma di affidamento.

Inoltre non si è conformata alla sentenza della Corte di cassazione n. 39266/2017, omettendo di indicare eventuali ragioni ostative al risarcimento del danno e di valutare la rilevanza della indisponibilità del condannato a provvedere a tale risarcimento: egli, infatti, ha la possibilità di provvedervi, dal momento che nell'ordinanza stessa si afferma che egli è proprietario al 50% della sua casa di abitazione, che appartiene per il resto a sua moglie, abitazione descritta come un appartamento porzione di una villa, di significativo valore.

Infine, manca anche la prova del possesso di un'attività lavorativa, dal momento che è stata indicata solo la disponibilità di una società ad assumerlo come impiegato.

Il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio e persino del pagamento della provvisionale dimostra l'assenza di resipiscenza.

Sul punto, l'ordinanza impugnata si limita a riportare la relazione del carcere, risalente al 23/04/2024, in cui il condannato ammetteva la propria colpevolezza affermando però di essere stato travolto dalla crisi immobiliare del 2008.

La successiva relazione del 16/01/2025, che contiene l'osservazione psicologica del 17/12/2024, ha invece evidenziato che egli tende a minimizzare il proprio ruolo nei reati commessi e non esprime pentimento o biasimo per i reati commessi, ma accusa la Procura della Repubblica di avere inasprito le accuse nei suoi confronti, ed afferma di avere subito un trattamento ingiusto.

Il beneficio, perciò, è stato concesso in assenza dei presupposti di legge, in particolare la prova dell'avvio di un sicuro ravvedimento, e in mancanza di un qualsiasi risarcimento.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.

4. Il detenuto, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria con vari allegati, con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non avendo il procuratore ricorrente indicato quale sia la violazione di legge che l’ordinanza avrebbe commesso, ed essendo lo stesso manifestamente infondato.

L’ordinanza è ben motivata, i pareri sono tutti positivi, l’attività lavorativa non è una mera disponibilità ma si fonda su un contratto a tempo indeterminato, il principio della progressione trattamentale è stato rispettato.

Il detenuto afferma altresì di essere impossibilitato a risarcire il danno, perché anch’egli è stato dichiarato fallito ed anche la casa di abitazione non gli appartiene, perché la quota a lui intestata è stata acquisita dalla curatela fallimentare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.

Esso non appare inammissibile, diversamente da quanto sostenuto dal detenuto, avendo il procuratore ricorrente, palesemente, dedotto la violazione dell'art. 47 Ord. pen., quanto al rispetto della procedura per l'applicazione della misura alternativa, nonché la carenza motivazionale del provvedimento impugnato.

2. Costituisce un consolidato principio di questa Corte quello secondo cui «In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404).

Tale principio impone la completa valutazione degli elementi positivi, favorevoli al detenuto, ma anche degli eventuali elementi negativi, che inducono a ritenere non sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 47 Ord. pen., in particolare una condotta che consenta di ritenere la misura dell'affidamento in prova idonea per la rieducazione del condannato, avendo egli almeno iniziato un percorso di revisione critica del proprio passato criminale, e idonea a prevenire ricadute nel delitto.

Questa valutazione deve essere compiuta, dal tribunale di sorveglianza, in primo luogo mediante l'esame delle relazioni conseguenti all'osservazione carceraria, dal momento che «Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti)» (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402).

L'ordinanza impugnata, invece, non sembra avere tenuto conto delle più recenti relazioni, emesse in data 17/12/2024 e 16/01/2025 ed allegate al ricorso, dal momento che si limita a citare una relazione del 23/04/2024 e una del 18/06/2024, peraltro nell'ambito dell'ampio richiamo al provvedimento con cui il medesimo tribunale, nel luglio 2024, aveva respinto la richiesta di affidamento in prova, concedendo al detenuto la misura alternativa della semilibertà.

L'esame delle relazioni più recenti, emesse nel corso dell'esecuzione della misura alternativa già concessa, appare indispensabile per verificare l'effetto rieducativo di tale misura e l'eventuale necessità della sua prosecuzione, ovvero per verificare la reale, sopravvenuta sussistenza dei requisiti per la concessione della misura più ampia e meno restrittiva.

Il loro contenuto, in particolare quello dell'osservazione psicologica datata 17/12/2024, non evidenzia, in realtà, una maggiore presa di coscienza delle proprie responsabilità penali, da parte del detenuto.

L'ordinanza impugnata, pertanto, non ha valutato la sussistenza di una progressione nel programma riabilitativo del detenuto, dal momento che, nel citare brevemente «la relazione di sintesi della casa circondariale Gozzini», afferma che il detenuto sostiene «di avere commesso gli illeciti a causa della crisi del mercato immobiliare nel 2008», frase che non dimostra in modo chiaro una presa di coscienza delle proprie responsabilità penali e sembra, al contrario, attribuire quei crimini ad un destino avverso.

L'ordinanza, in ogni caso, non valuta la rilevanza di tale affermazione, né in senso negativo al detenuto, né in un senso a lui favorevole.

La giurisprudenza di legittimità, però, è costante nell'affermare che «Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993).

L'ordinanza non ha valutato neppure se la misura dell'affidamento in prova assicuri la prevenzione dal pericolo di commissione di nuovi reati, mentre nella relazione sull'osservazione psicologica del 17/12/2024 l'esperto ha ritenuto di non potersi pronunciare «sulla possibile intenzione di reiterazione del reato» da parte del detenuto, per la scarsità dei colloqui sino ad allora svolti, evidenziando pertanto, di fatto, la necessità della prosecuzione dell'osservazione.

Una motivazione approfondita sulla sussistenza dei predetti requisiti appare necessaria anche per la totale diversità della decisione rispetto a quella assunta dal medesimo tribunale solo sei mesi prima, e che era fondata su elementi oggettivi quali l'entità del danno cagionato e della pena residua, e la pendenza di un altro procedimento penale; può risultare, infatti, contraddittoria la concessione del beneficio che è stato negato solo pochi mesi prima, se non giustificata dalla verifica di un effettivo progresso nel percorso rieducativo.

3. Il ricorso è fondato anche nella parte in cui il procuratore ricorrente lamenta l'omessa valutazione del requisito negativo del mancato pagamento di risarcimenti in favore delle persone offese, e della provvisionale liquidata nella sentenza definitiva.

Questa Corte ha affermato che «Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto» (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Rv. 271226).

Tale principio si collega, infatti, alla previsione dell'art. 47, comma 7, Ord. pen., che impone di inserire, tra le prescrizioni poste a carico del detenuto ammesso all'affidamento in prova, quella che egli «si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato».

La rilevante entità del danno economico causato rende necessaria una valutazione dell'atteggiamento del detenuto in merito all'obbligo di adoperarsi in favore delle sue vittime, e delle sue eventuali giustificazioni per l'omesso adempimento, sino ad oggi, anche delle obbligazioni civili poste a suo carico nella sentenza di condanna.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1299/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 6627/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21832/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto alla semilibertà, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione del residuo di una pena pari a quattro anni e 15 giorni di reclusione a lui irrogata per plurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di atti fraudolenti commessi per sottrarsi al pagamento delle imposte. Il Tribunale ha dato atto che, con provvedimento emesso nel luglio 2024, il medesimo tribunale aveva respinto un'analoga istanza, concedendo però al Paolini la misura della semilibertà, ed ha valutato che, dato il positivo svolgimento sia di una prima detenzione intramuraria, sia della misura alternativa successivamente concessa, la misura più ampia nuovamente richiesta appariva concedibile, con le prescrizioni specificamente applicate. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il procuratore ricorrente, dopo avere evidenziato che il Paolini risulta avere cagionato, con i fallimenti per i quali è stato condannato, debiti per l'ammontare di € 9.815.604,81 e un omesso versamento di imposte per € 346.150,48, afferma che non risulta che egli abbia risarcito neppure in parte i danni causati, né che abbia pagato la provvisionale di € 100.000 stabilita in favore della curatela fallimentare. Il Tribunale, pertanto, ha errato nel concedere l'affidamento in prova in assenza di significativi elementi nuovi e del risarcimento del danno o quanto meno del pagamento della provvisionale. In particolare, il Tribunale non ha valutato la specificità del caso, né ha rapportato la revisione critica del condannato al contenuto del programma di affidamento. Inoltre non si è conformata alla sentenza della Corte di cassazione n. 39266/2017, omettendo di indicare eventuali ragioni ostative al risarcimento del danno e di valutare la rilevanza della indisponibilità del condannato a provvedere a tale risarcimento: egli, infatti, ha la possibilità di provvedervi, dal momento che nell'ordinanza stessa si afferma che egli è proprietario al 50% della sua casa di abitazione, che appartiene per il resto a sua moglie, abitazione descritta come un appartamento porzione di una villa, di significativo valore. Infine, manca anche la prova del possesso di un'attività lavorativa, dal momento che è stata indicata solo la disponibilità di una società ad assumerlo come impiegato. Il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio e persino del pagamento della provvisionale dimostra l'assenza di resipiscenza. Sul punto, l'ordinanza impugnata si limita a riportare la relazione del carcere, risalente al 23/04/2024, in cui il condannato ammetteva la propria colpevolezza affermando però di essere stato travolto dalla crisi immobiliare del 2008. La successiva relazione del 16/01/2025, che contiene l'osservazione psicologica del 17/12/2024, ha invece evidenziato che egli tende a minimizzare il proprio ruolo nei reati commessi e non esprime pentimento o biasimo per i reati commessi, ma accusa la Procura della Repubblica di avere inasprito le accuse nei suoi confronti, ed afferma di avere subito un trattamento ingiusto. Il beneficio, perciò, è stato concesso in assenza dei presupposti di legge, in particolare la prova dell'avvio di un sicuro ravvedimento, e in mancanza di un qualsiasi risarcimento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. 4. Il detenuto, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria con vari allegati, con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non avendo il procuratore ricorrente indicato quale sia la violazione di legge che l’ordinanza avrebbe commesso, ed essendo lo stesso manifestamente infondato. L’ordinanza è ben motivata, i pareri sono tutti positivi, l’attività lavorativa non è una mera disponibilità ma si fonda su un contratto a tempo indeterminato, il principio della progressione trattamentale è stato rispettato. Il detenuto afferma altresì di essere impossibilitato a risarcire il danno, perché anch’egli è stato dichiarato fallito ed anche la casa di abitazione non gli appartiene, perché la quota a lui intestata è stata acquisita dalla curatela fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto. Esso non appare inammissibile, diversamente da quanto sostenuto dal detenuto, avendo il procuratore ricorrente, palesemente, dedotto la violazione dell'art. 47 Ord. pen., quanto al rispetto della procedura per l'applicazione della misura alternativa, nonché la carenza motivazionale del provvedimento impugnato. 2. Costituisce un consolidato principio di questa Corte quello secondo cui «In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404). Tale principio impone la completa valutazione degli elementi positivi, favorevoli al detenuto, ma anche degli eventuali elementi negativi, che inducono a ritenere non sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 47 Ord. pen., in particolare una condotta che consenta di ritenere la misura dell'affidamento in prova idonea per la rieducazione del condannato, avendo egli almeno iniziato un percorso di revisione critica del proprio passato criminale, e idonea a prevenire ricadute nel delitto. Questa valutazione deve essere compiuta, dal tribunale di sorveglianza, in primo luogo mediante l'esame delle relazioni conseguenti all'osservazione carceraria, dal momento che «Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti)» (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402). L'ordinanza impugnata, invece, non sembra avere tenuto conto delle più recenti relazioni, emesse in data 17/12/2024 e 16/01/2025 ed allegate al ricorso, dal momento che si limita a citare una relazione del 23/04/2024 e una del 18/06/2024, peraltro nell'ambito dell'ampio richiamo al provvedimento con cui il medesimo tribunale, nel luglio 2024, aveva respinto la richiesta di affidamento in prova, concedendo al detenuto la misura alternativa della semilibertà. L'esame delle relazioni più recenti, emesse nel corso dell'esecuzione della misura alternativa già concessa, appare indispensabile per verificare l'effetto rieducativo di tale misura e l'eventuale necessità della sua prosecuzione, ovvero per verificare la reale, sopravvenuta sussistenza dei requisiti per la concessione della misura più ampia e meno restrittiva. Il loro contenuto, in particolare quello dell'osservazione psicologica datata 17/12/2024, non evidenzia, in realtà, una maggiore presa di coscienza delle proprie responsabilità penali, da parte del detenuto. L'ordinanza impugnata, pertanto, non ha valutato la sussistenza di una progressione nel programma riabilitativo del detenuto, dal momento che, nel citare brevemente «la relazione di sintesi della casa circondariale Gozzini», afferma che il detenuto sostiene «di avere commesso gli illeciti a causa della crisi del mercato immobiliare nel 2008», frase che non dimostra in modo chiaro una presa di coscienza delle proprie responsabilità penali e sembra, al contrario, attribuire quei crimini ad un destino avverso. L'ordinanza, in ogni caso, non valuta la rilevanza di tale affermazione, né in senso negativo al detenuto, né in un senso a lui favorevole. La giurisprudenza di legittimità, però, è costante nell'affermare che «Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993). L'ordinanza non ha valutato neppure se la misura dell'affidamento in prova assicuri la prevenzione dal pericolo di commissione di nuovi reati, mentre nella relazione sull'osservazione psicologica del 17/12/2024 l'esperto ha ritenuto di non potersi pronunciare «sulla possibile intenzione di reiterazione del reato» da parte del detenuto, per la scarsità dei colloqui sino ad allora svolti, evidenziando pertanto, di fatto, la necessità della prosecuzione dell'osservazione. Una motivazione approfondita sulla sussistenza dei predetti requisiti appare necessaria anche per la totale diversità della decisione rispetto a quella assunta dal medesimo tribunale solo sei mesi prima, e che era fondata su elementi oggettivi quali l'entità del danno cagionato e della pena residua, e la pendenza di un altro procedimento penale; può risultare, infatti, contraddittoria la concessione del beneficio che è stato negato solo pochi mesi prima, se non giustificata dalla verifica di un effettivo progresso nel percorso rieducativo. 3. Il ricorso è fondato anche nella parte in cui il procuratore ricorrente lamenta l'omessa valutazione del requisito negativo del mancato pagamento di risarcimenti in favore delle persone offese, e della provvisionale liquidata nella sentenza definitiva. Questa Corte ha affermato che «Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto» (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Rv. 271226). Tale principio si collega, infatti, alla previsione dell'art. 47, comma 7, Ord. pen., che impone di inserire, tra le prescrizioni poste a carico del detenuto ammesso all'affidamento in prova, quella che egli «si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato». La rilevante entità del danno economico causato rende necessaria una valutazione dell'atteggiamento del detenuto in merito all'obbligo di adoperarsi in favore delle sue vittime, e delle sue eventuali giustificazioni per l'omesso adempimento, sino ad oggi, anche delle obbligazioni civili poste a suo carico nella sentenza di condanna. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani
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