CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 gennaio 1976
Cassazione n. 16717/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1976 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato il 5 luglio 2022 quando il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari in Italia; che è manifestamente infondata anche la doglianza che contesta il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 71 d.lgs n. 159 del 2011, tenuto conto che la Corte territoriale ha offerto ampia giustificazione in ordine alle ragioni del suo riconoscimento, pacificamente estensibile anche al delitto tentato (pag. 6 della sentenza impugnata); che la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva fondato sulla rilevazione di gravi e reiterati precedenti e sul ritenuto concreto accrescimento della pericolosità del ricorrente non si presta ad alcuna censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] aeccioe [OSCURATO:PERSONA] v DEpoc:.:131,TAT' [OSCURATO:PERSONA]