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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49620/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Ravenna, in data 1 aprile 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nel riciclaggio di cui al capo A) dell'imputazione.

Considerato che le censure difensive, in punto di prova della penale responsabilità, sono prive di concreta specificità nonché manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno, con corretti argomenti giuridici, ampiamente motivato sul punto (ed invero, la Corte territoriale, dopo aver richiamato, a pagg. 2 - 4, l'argomentazione del primo giudice sulla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni spontanee rese e sul contributo concorsuale nel riciclaggio, in qualità di committente e beneficiario dell'operazione illecita, ha confermato il giudizio di responsabilità, precisando, a pagg. 12 e 13, la valenza probatoria della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'inidoneità della versione difensiva a porre in dubbio l'ipotesi accusatoria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Ravenna, in data 1 aprile 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nel riciclaggio di cui al capo A) dell'imputazione. Considerato che le censure difensive, in punto di prova della penale responsabilità, sono prive di concreta specificità nonché manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno, con corretti argomenti giuridici, ampiamente motivato sul punto (ed invero, la Corte territoriale, dopo aver richiamato, a pagg. 2 - 4, l'argomentazione del primo giudice sulla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni spontanee rese e sul contributo concorsuale nel riciclaggio, in qualità di committente e beneficiario dell'operazione illecita, ha confermato il giudizio di responsabilità, precisando, a pagg. 12 e 13, la valenza probatoria della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'inidoneità della versione difensiva a porre in dubbio l'ipotesi accusatoria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembr
Sentenza Cassazione n. 49620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris