CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso.ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato larichiesta di riesame, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza applicativa,nei suoi confronti, della misura cautelare degli arresti domiciliari, pronunciata dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino in data 1° settembre 2025.2. Presentando ricorso per cassazione, l’indagato ha formulato i seguenti motivi:2.1 Erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. - mancanza o manifestaillogicità della motivazione.Senza entrare nel merito dei fatti contestati, così come ricostruiti nel provvedimentodel tribunale, in quanto oggetto di futuro giudizio, la difesa evidenzia come la condottaposta in essere da [OSCURATO:PERSONA] non possa in alcun modo configurare il reato acostui contestato.L'indagato, infatti, fin dal momento della sua scarcerazione ha sempre cercato diottenere il rispetto degli accordi presi con i fratelli Rocco e Antonio in relazioneall'immobile che costoro, formali intestatari di un bene di proprietà, in realtà,dell'indagato, avevano venduto a tal [OSCURATO:PERSONA].La frustrazione ed il fallimento di ogni tentativo, sia bonario che giudiziale, dirientrare nel possesso del bene sopra menzionato, aveva indotto [OSCURATO:PERSONA] richiedere l'intercessione di [OSCURATO:PERSONA] affinché lo aiutasse ad ottenere quantoritenuto spettantegli.tra le parti e far accogliere al [OSCURATO:PERSONA] le legittime richieste del [OSCURATO:PERSONA] di subentrareall’acquirente alle medesime condizioni di acquisto.Se il ricorrente avesse voluto compiere un’azione estorsiva, avrebbe cercato diottenere l’intestazione del bene senza restituire il corrispettivo all’acquirente.Tanto meno può attribuirsi al [OSCURATO:PERSONA] il fine di agevolare la cosca dei [OSCURATO:PERSONA], nonessendovi alcuna indicazione di interessi intranei all’associazione criminosa. Se mai,l’interesse è quello di tutelare un proprio diritto, o situazione che si prospetta come tale,di tal che non di estorsione si dovrebbe parlare, in questo caso, ma, al più, di esercizioarbitrario delle proprie ragioni.2.2 Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc.pen. - Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.Nella situazione concreta, non sussiste né il pericolo di reiterazione della condotta,né il pericolo di fuga.Non il primo, posto che la condotta ascritta all’indagato è collegata strettamentealla specificità del caso, cioè alla sottrazione (ritenuta dall’istante indebita) di un terrenodi cui rivendicava la proprietà, né il secondo, posto che i correi sono tutti sottoposti aregime custodiale massimo e non sono perciò raggiungibili per ‘concordare versioni’ e,d’altra parte, il materiale probatorio è cristallizzato nelle conversazioni telefonicheintercettate (e non in sommarie dichiarazioni della persona offesa) di tal che nonavrebbe alcun senso cercare di contattare la vittima del reato per indurlo a mutare laversione.Infine, non può essere valorizzato il pregresso dell’imputato che, seppure grave,risale ad oltre 30 anni fa, mentre dall’epoca della restituzione in libertà, l’imputato hasempre condotto una vita irreprensibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del primo motivo e lagenericità del secondo.2. In particolare, il primo motivo, pur non contestando il quadro indiziario, necontesta l’interpretazione in termini di condotta penalmente rilevante. Si legge, infatti,a pg. 3 del ricorso: “Orbene, senza entrare nel merito dei fatti contestati che sarannooggetto di giudizio … giova evidenziare come la condotta posta in essere … non può inalcun modo configurare il reato … contestato”.Segue, poi, nella stessa pagina e nelle due successive, la spiegazione del realesignificato da attribuirsi alla vicenda, in termini che, lungi dall’essere estorsivi,corrispondono all’intento dell’indagato di ritornare in possesso di un bene che si ritenevadi propria spettanza, attraverso l’intercessione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta necessaria, dopo ilfallimento delle procedure civili e della denuncia penale inizialmente intraprese.3. La tesi difensiva, tuttavia, è manifestamente infondata, per due ordini di ragioni.3.1 In primo luogo, essa confligge con l’orientamento costante di questa Corte,derivante dalla stessa struttura ordinamentale e dai principi penal-processualistici,secondo cui ogni valutazione del materiale probatorio, sia in relazione all’accertamentodei fatti, sia (come nel caso di specie) del significato da attribuire agli stessi, è riservatoai giudici di merito e, laddove espresso in una motivazione non contraddittoria e nonmanifestamente illogica, costituisce un precinto invalicabile per questa Corte. Tanto piùche, nel ricorso, non si enuncia, né nella rubrica, né nell’esposizione dei motivi, qualecontraddizione o quale illogicità manifesta (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) presenti la‘lettura’ dei fatti espressa nella motivazione del provvedimento del Tribunale.Con riferimento al tema specifico delle misure cautelari, il principio sopra esposto èstato declinato nel senso che “allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, viziodi motivazione, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermarela gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie”,con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità,bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Con il corollario che il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice dimerito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ondesono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminatedal giudice di merito. Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).A fronte di tali principi ermeneutici, la tesi difensiva rivela la propria inadeguatezzaargomentativa in quanto diretta solamente ad una lettura alternativa della vicenda inesame, senza alcuna valenza sradicante della interpretazione accolta nell’ordinanzagenetica ed in quella del Tribunale del riesame.3.2 In secondo luogo, la tesi difensiva risulta comunque manifestamente infondata,posto che attività come la mediazione o la protezione o il patronaggio costituisconoforme tradizionali, in territori ben definiti, di estrinsecazione del potere clanico (vuoimafioso o ‘ndranghetista, o di altre consorterie malavitose territorialmentecaratterizzate). Sicché, l’affermazione difensiva che vi sia stato un intervento ‘arichiesta’ da parte della consorteria [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare, del suo massimoesponente, costituisce la conferma, e non la confutazione, della natura squisitamenteestorsiva della condotta contestata.Tanto più che, quando la notorietà della compagine associativa è conclamata, nonè necessario né l’uso della minaccia, né la spendita del nome, ad integrare la circostanzaaggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in un territorionotoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, essendo sufficientel’estorsione "ambientale" (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, PG c/ Barone, Rv. 276115– 01). E d’altronde, con riferimento alla versione propugnata dalla difesa (del ricorso aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], ad adiuvandum, una volta constatato ilfallimento o l’inefficacia delle ‘vie legali’) è proprio la condotta di chi si rivolga alreferente malavitoso per ottenere ‘protezione’ nei confronti di terzi, la quidditasdell’aggravante, contribuendosi con il predetto comportamento a consolidare la famacriminale, il prestigio malavitoso, la signoria delinquenziale non del solo GiuseppePiromalli, ma di tutta la ‘famiglia [OSCURATO:PERSONA]’.In chiusa, è appena il caso di osservare che proprio la ricerca (o l’accettazionedell’offerta, secondo la versione difensiva) di una attività di ‘mediazione’ da parte di unconsolidato gruppo criminale, una volta esaurite le vie legali, preclude la qualificazionealternativa della vicenda, che mirasse a depotenziarne il significato estorsivo. Innanzitutto, perché non si può ipotizzare, in capo al [OSCURATO:PERSONA], l’erroneo convincimento diesercitare un diritto (peraltro, corrispondendo un corrispettivo comunque noncomprensivo del surplus di € 15.000 di migliorie apportate dal [OSCURATO:PERSONA]) che potrebbeessere ottenuto per via giudiziale, se tale diritto era stato già escluso da decisionidell’autorità giudiziaria. Ed in secondo luogo, perché la mediazione implica la presenzadi un terzo, la cui autorevolezza sia riconosciuta da entrambe le parti in causa, e non ilricorso all’apice di un gruppo malavitoso per indurre la controparte a rinunciare alproprio diritto.4. In relazione alle esigenze cautelari ed alla valutazione sulla misura da applicarsi,questioni che formano oggetto del secondo motivo, il Collegio osserva in primo luogo lagenericità della formulazione, che non si confronta con la pienezza delle argomentazioniespresse dal Tribunale nel provvedimento impugnato, ma si limita ad osservare che,data la specificità del fine conseguito con la propria condotta, esso sia irreplicabile nellacommissione di ulteriori reati, con ciò risultando dimostrata la insussistenza di unpericolo di recidiva.Tuttavia, in relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale non si era accontentato diricordare come, alla luce della contestazione dell'aggravante dell'articolo 416 bis 1 cod.pen., non risultassero allegati dalla difesa specifici elementi che consentissero di vincerela presunzione iuris tantum sancita dall'art. 275, comma tre, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA], infatti, spiegato che l'organizzazione del piano criminoso, la ventilata ipotesi disparare all'acquirente nonché i ripetuti incontri con esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA],costituivano ragioni dimostrative della sussistenza e della gravità delle esigenzecautelari, tali da generare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose.Da tali premesse conseguiva anche l'inevitabilità della custodia intramuraria, qualeunica modalità idonea a soddisfare le esigenze cautelari, senza giungere - data l'etàdell'indagato - alla custodia cautelare in carcere.Né si può dimenticare, ricorda la motivazione del provvedimento impugnato, chel'imputato, per la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.nonché per illeciti in materia di stupefacenti realizzati anche in forma associata, risultasoggetto contiguo ad ambienti malavitosi anche strutturati, di tal che non può sottacersiil rischio di condotte dirette al conseguimento di testimonianze di favore, attraversopressioni dirette o indirette sulla persona offesa.Il motivo non si confronta con la complessità della motivazione in punto di esigenzecautelari, adottando un approccio ‘riduzionista’ teso a sminuire la gravità della condottae dei rischi di recidiva che in essa si sono espressi.Per queste ragioni, esso manca della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. d), inrelazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen..5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente