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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 46111/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 19/5/2021 che ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la detenzione illegale, in concorso con altri, di circa 120 chilogrammi di marijuana.

2. Ha proposto ricorso Modaffari tramite il suo difensore.

Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Illogicamente era stata desunta la prognosi negativa dalla regolarità dell'ambiente familiare, che al contrario avrebbe potuto costituire elemento idoneo a giustificare una mera restrizione domiciliare.

Inoltre, erroneamente era stato dato rilievo alla mancata ricerca di un'attività lavorativa lecita, ciò che contrasta con gli elementi allegati e con l'età del ricorrente.

Né si sarebbe potuto tener conto della scelta di non rispondere in sede di interrogatorio.

Indebitamente si era, inoltre, parlato di sproporzione degli arresti domiciliari rispetto al fatto, quando non tutti i concorrenti nel medesimo reato erano stati assoggettati al medesimo regime cautelare.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque volto a sollecitare un'alternativa valutazione, inerente al merito, non consentita in questa sede.

2. Il Tribunale ha, in realtà, incentrato la propria valutazione sul dato personologico rappresentato dai molteplici precedenti specifici, per i quali il ricorrente ha già riportato anche elevate condanne, coerentemente osservando come, a fronte di ciò, il predetto sia ricaduto nel medesimo tipo di reato, nel quadro del coinvolgimento in ambienti di criminali di elevato spessore, ciò che risulta tanto più significativo in assenza di spinte dettate dal bisogno o da contesti familiari disagiati, essendo ascrivibile la commissione dei delitti alla specifica indole del ricorrente.

Per il resto il Tribunale ha correttamente e tutt'altro che illogicamente rilevato come non siano emersi specifici elementi idonei ad attestare un effettivo mutamento delle attitudini e la seria ricerc:a di stabili fonti di reddito non illecitamente procurate, ciò che è stato valorizzato al fine di segnalare la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, che impone una misura restrittiva carceraria, stante l'inidoneità di quella domiciliare, quand'anche %/k assistita da braccialetto elettronico, a prevenire nuove condotte illecite, possibili anche restando entro le mura domestiche.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. IA.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 9/11/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 19/5/2021 che ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la detenzione illegale, in concorso con altri, di circa 120 chilogrammi di marijuana. 2. Ha proposto ricorso Modaffari tramite il suo difensore. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Illogicamente era stata desunta la prognosi negativa dalla regolarità dell'ambiente familiare, che al contrario avrebbe potuto costituire elemento idoneo a giustificare una mera restrizione domiciliare. Inoltre, erroneamente era stato dato rilievo alla mancata ricerca di un'attività lavorativa lecita, ciò che contrasta con gli elementi allegati e con l'età del ricorrente. Né si sarebbe potuto tener conto della scelta di non rispondere in sede di interrogatorio. Indebitamente si era, inoltre, parlato di sproporzione degli arresti domiciliari rispetto al fatto, quando non tutti i concorrenti nel medesimo reato erano stati assoggettati al medesimo regime cautelare. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque volto a sollecitare un'alternativa valutazione, inerente al merito, non consentita in questa sede. 2. Il Tribunale ha, in realtà, incentrato la propria valutazione sul dato personologico rappresentato dai molteplici precedenti specifici, per i quali il ricorrente ha già riportato anche elevate condanne, coerentemente osservando come, a fronte di ciò, il predetto sia ricaduto nel medesimo tipo di reato, nel quadro del coinvolgimento in ambienti di criminali di elevato spessore, ciò che risulta tanto più significativo in assenza di spinte dettate dal bisogno o da contesti familiari disagiati, essendo ascrivibile la commissione dei delitti alla specifica indole del ricorrente. Per il resto il Tribunale ha correttamente e tutt'altro che illogicamente rilevato come non siano emersi specifici elementi idonei ad attestare un effettivo mutamento delle attitudini e la seria ricerc:a di stabili fonti di reddito non illecitamente procurate, ciò che è stato valorizzato al fine di segnalare la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, che impone una misura restrittiva carceraria, stante l'inidoneità di quella domiciliare, quand'anche %/k assistita da braccialetto elettronico, a prevenire nuove condotte illecite, possibili anche restando entro le mura domestiche. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IA. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9/11/2021