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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 34271/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21509/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio eletto in Roma, via Mazzini, n. 55, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - intimata - avverso la sentenza n. 900/40/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19/2/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione componenti il maggior reddito da partecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].

La contribuente propone ricorso affidato a due motivi e, successivamente, deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a presentare domanda di definizione agevolata della controversia ed a pagare il dovuto.L'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva ma ha depositato istanza di estinzione del processo ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Con i motivi d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., per nullità della sentenza per omessa motivazione, nonché degli artt. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600 del 1973, 56, co.1, d.p.r. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., stante la dedotta nullità dell'atto impositivo per difetto di forma, ed infine degli artt. 42, co. 1, d.p.r. n. 600 del 1973, 56, d.p.r. n. 633 del 1972, 7,

I. n. 212 del 2000, per nullità della sentenza nella parte in cui considera nuova la doglianza concernente l'omessa allegazione del p.v.c. emesso nei confronti della società fornitrice [OSCURATO:PERSONA].

La parte intimata ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, avendo la contribuente presentato domanda ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, ed effettuato pagamento del dovuto, come da comunicazione di regolarità della definizione della lite.

La istanza può essere accolta anche alla luce della documentazione versata in atti.

Il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "le spese dei processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, co. 13, d.

I. n. 119 del 2018; cfr. art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992); Trattandosi di estinzione per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, non v'è luogo a provvedere in ordine al contributo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Le spese devono essere compensate come previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (Cass. nn. 29015/2019, 28560/2019; 28438/2019).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 tenuta con collegamento da remoto.

Il Presidente menico C demi) D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21509/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio eletto in Roma, via Mazzini, n. 55, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - intimata - avverso la sentenza n. 900/40/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19/2/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione componenti il maggior reddito da partecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. La contribuente propone ricorso affidato a due motivi e, successivamente, deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a presentare domanda di definizione agevolata della controversia ed a pagare il dovuto.L'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva ma ha depositato istanza di estinzione del processo ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Con i motivi d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., per nullità della sentenza per omessa motivazione, nonché degli artt. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600 del 1973, 56, co.1, d.p.r. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., stante la dedotta nullità dell'atto impositivo per difetto di forma, ed infine degli artt. 42, co. 1, d.p.r. n. 600 del 1973, 56, d.p.r. n. 633 del 1972, 7, I. n. 212 del 2000, per nullità della sentenza nella parte in cui considera nuova la doglianza concernente l'omessa allegazione del p.v.c. emesso nei confronti della società fornitrice [OSCURATO:PERSONA]. La parte intimata ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, avendo la contribuente presentato domanda ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, ed effettuato pagamento del dovuto, come da comunicazione di regolarità della definizione della lite. La istanza può essere accolta anche alla luce della documentazione versata in atti. Il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "le spese dei processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, co. 13, d. I. n. 119 del 2018; cfr. art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992); Trattandosi di estinzione per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, non v'è luogo a provvedere in ordine al contributo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Le spese devono essere compensate come previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (Cass. nn. 29015/2019, 28560/2019; 28438/2019). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2021 tenuta con collegamento da remoto. Il Presidente menico C demi) D