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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 13380/2026

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d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che ricorre nel caso di specie una doppia conforme decisione di merito quantoall’affermazione di responsabilità;considerato che i due motivi di ricorso proposti possono essere trattati congiuntamentein quanto strettamente connessi tra loro nella critica articolata quanto alla effettiva ricorrenzadi una violenza tale da potersi effettivamente ritenere sussistente il delitto imputato, nonchéin considerazione della mancata ricognizione di persona effettuata dalla persona offesa indibattimento;rilevato che tali motivi di ricorso si caratterizzano in quanto del tutto reiterativi dei motividi appello in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emergedalla lettura del riepilogo dei motivi di appello e dalla esplicita motivazione della Corte diappello sul tema devoluto (pag. 3 e seg. dove sono stati ampiamente valorizzati gli elementidi prova acquisiti, le lesioni riportate dalla persona offesa quale indice evidente dellaviolenza agita, le dichiarazioni credibili della stessa nella ricostruzione della condotta, laindividuazione fotografica avvenuta in fase di indagine non solo da parte della personaoffesa, ma anche da parte di testimone presente al dialogo tra la persona offesa e laricorrente, la individuazione, sulla base delle dichiarazioni del testimone presente alladiscussione, del furgone del ricorrente, così da ritenere sussistente la piena integrazionedegli elementi costitutivi delle condotte ascritte per come specificamente ricostruita dallaCorte di appello, con argomentazioni logiche, approfondite e del tutto prive di aporie anchequanto alla mancata ricognizione in dibattimento, ritenuta non decisiva sulla base diconsistenti ed ulteriori elementi acquisiti in giudizio anche di natura documentale, inmancanza di una valida versione alternativa) (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.260608-01);considerato che con tali motivi, articolati in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso per cassazione cheriproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che ricorre nel caso di specie una doppia conforme decisione di merito quantoall’affermazione di responsabilità;considerato che i due motivi di ricorso proposti possono essere trattati congiuntamentein quanto strettamente connessi tra loro nella critica articolata quanto alla effettiva ricorrenzadi una violenza tale da potersi effettivamente ritenere sussistente il delitto imputato, nonchéin considerazione della mancata ricognizione di persona effettuata dalla persona offesa indibattimento;rilevato che tali motivi di ricorso si caratterizzano in quanto del tutto reiterativi dei motividi appello in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emergedalla lettura del riepilogo dei motivi di appello e dalla esplicita motivazione della Corte diappello sul tema devoluto (pag. 3 e seg. dove sono stati ampiamente valorizzati gli elementidi prova acquisiti, le lesioni riportate dalla persona offesa quale indice evidente dellaviolenza agita, le dichiarazioni credibili della stessa nella ricostruzione della condotta, laindividuazione fotografica avvenuta in fase di indagine non solo da parte della personaoffesa, ma anche da parte di testimone presente al dialogo tra la persona offesa e laricorrente, la individuazione, sulla base delle dichiarazioni del testimone presente alladiscussione, del furgone del ricorrente, così da ritenere sussistente la piena integrazionedegli elementi costitutivi delle condotte ascritte per come specificamente ricostruita dallaCorte di appello, con argomentazioni logiche, approfondite e del tutto prive di aporie anchequanto alla mancata ricognizione in dibattimento, ritenuta non decisiva sulla base diconsistenti ed ulteriori elementi acquisiti in giudizio anche di natura documentale, inmancanza di una valida versione alternativa) (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.260608-01);considerato che con tali motivi, articolati in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso per cassazione cheriproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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