CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 22.11.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Pesaro in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. b) e 186 comma 2 sexies d.lg 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Fano il 4 agosto 2018. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per erronea applicazione della normativa in materia di omologazione e taratura dell'etilometro, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo logico e coerente, cui il ricorrente non contrappone validi argomenti in fatto e in diritto, e, comunque, manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata si da atto di come i pubblici ufficiali avevano confermato la regolarità della omologazione dell'apparecchio utilizzato. La pronuncia è conforme al consolidato orientamento secondo cui la circostanza per cui l'art. 379 Reg CdS prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione); muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consicj4jeréstens