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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 29634/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/07/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato del 27 luglio 2020 il Tribunale di Piacenza, Sezione penale e misure di prevenzione, ha respinto l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione dell'esclusione dallo stato passivo adottata all'esito dell'udienza di verifica, tenutasi il 10 aprile 2019. 1.1 La procedura di confisca si è definita in danno di [OSCURATO:PERSONA] e delle società facenti parte del [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale la ricorrente assumeva di essere consulente fiscale e liquidatore.

1.2. Nell'esaminare le doglianze della Rimonti, esclusa dalla procedura di tutela, il Tribunale - dopo avere rilevato l'inapplicabilità dell'art 54 d.

Igs. n. 159 del 2011, in considerazione della natura dei crediti vantati dall'istante, trattandosi di crediti quam minime contestati - ha rilevato, per un verso, che non risultava alcun formale atto di nomina allo svolgimento dei compiti di liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di predisposizione dei bilanci e di altra documentazione contabile a far data dal 1 gennaio 2017; per altro verso, ha evidenziato che neppure vi era traccia dello svolgimento dell'esercizio in concreto da parte della Rimonti di detti compiti, atteso che per sua stessa ammissione ella non aveva disponibilità dei conti correnti della società.

Quanto, poi, all'incarico conferito a far tempo dal 1 gennaio 2017 da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di farsi coadiuvare dalla Rimonti quale consulente fiscale, il Tribunale segnalava l'assenza della necessaria autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 35, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art 54 d.lgs. n. 159 del 2011, vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dal ricorso in opposizione e dai documenti ad esso allegati.

Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha erroneamente applicato ai crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento in favore della Rimonti la procedura di verifica ex artt. 57 e ss. del d.

Igs. n. 159 del 2011, che riguarda la diversa fattispecie di ammissione dei crediti allo stato passivo, richiesta questa mai formalizzata dalla ricorrente.

Inoltre il giudice dell'opposizione avrebbe erroneamente ritenuto i crediti in oggetto non rientranti tra quelli - liquidi, certi ed esigibili - di cui all'art. 54 del d.

Igs. citato, nonché immotivatamente negato che la ricorrente avesse svolto funzioni di liquidatore, data invece per acclarata dal Giudice della verifica dello stato passivo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il travisamento della prova.

Il Tribunale di Piacenza ha ritenuto l'assenza di prova della nomina della Rimonti quale liquidatore della società.

Di contro, l'[OSCURATO:PERSONA] dell' [OSCURATO:PERSONA] srl aveva dato seguito al provvedimento autorizzativo del Giudice delegato, ponendo in liquidazione la società e nominando la ragioniera Rimonti quale liquidatore della stessa, come da verbale di assemblea straordinaria in data 11 settembre 2017 (allegato al ricorso per cassazione ai fini dell'autosufficienza e mai precedentemente prodotto, in quanto relativo a fatto dato per acclarato dal Giudice delegato).

2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta applicazione dell'art. 35 d Igs. n. 159 del 2011.

Posto che la ricorrente non ha mai svolto il ruolo di coadiutore dell'amministratore giudiziario, avendo invece svolto quello di liquidatore e di consulente fiscale, errato è il riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011 contenuto nel provvedimento impugnato e alla cui mancanza è stato subordinato il rigetto dell'opposizione.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011.

Ai sensi di detto combinato disposto normativo, la nomina di coadiutore non rientrerebbe, diversamente da quanto erroneamente affermato dal provvedimento impugnato, tra gli atti necessitanti un'autorizzazione del Giudice delegato, bensì tra gli atti di ordinaria amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso.

4. La difesa, con memoria in data 23 marzo 2022, ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, ponendo in rilievo che:i) la nomina della ricorrente quale liquidatore della società fosse circostanza affermata dal Giudice delegato; ii) la produzione documentale ritenuta inammissibile era in realtà stata allegata ad abundantiam, il dato essendo stato pacificamente acquisito per altra via; iii) lo stesso Giudice delegato aveva reputato che la Rimonti fosse consulente fiscale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che la qualifica di coadiutore fosse stata erroneamente introdotta ex novo dal Tribunale; iv) infine, i limitati compiti delegati alla Rimonti rientravano nel novero degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda di cui all'art. 41, comma 2, D .Igs. n. 159 del 2011 e, come tali, non necessitanti di preventiva autorizzazione da parte del Giudice delegato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Infondati sono i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione logica delle questioni a essi sottese.

Non è superfluo preliminarmente evidenziare come, ai sensi dell'art. 52 d.

Igs. n. 159 del 2011, 4 i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro non sono pregiudicati dal provvedimento di confisca e, secondo quanto espressamente previsto al comma 2 della norma citata, «devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5», di competenza dell'amministratore giudiziario.

Ai crediti prededucibili sorti durante la procedura si applica la disposizione dell'art. 54 dello stesso decreto, secondo cui gli stessi - ove « liquidi, esigibili e non contestati - non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato», sulla scorta dei criteri indicati nei successivi commi 2 e 3 dell'art. 54 richiamato.

Tale ultima disposizione, com'è evidente, prevede una mera possibilità del soddisfacimento, totale ovvero parziale, dei crediti prededucibili al di fuori del piano di riparto, sicché ove tale discrezionalità non sia esercitata ovvero, a fortiori, ove il credito asseritamente prededucibile difetti di uno o più dei requisiti indicati dall'art. 54 citato, la relativa richiesta di pagamento confluisce - senza necessità di nuova istanza da parte del creditore - nel piano di riparto disciplinato dagli artt. 57 e ss. d.

Igs. n. 159 del 2011, rispetto alla quale il giudice delegato indicherà le ragioni di ammissione ovvero di mancata ammissione, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione, in ossequio al dettato dell'art. 59, comma 1, del menzionato decreto legislativo.

Di tanto è conferma il disposto del successivo art. 61, concernente il progetto e il piano di pagamento dei crediti, che - tra l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo - indica anche i crediti prededucibili.

In tale cornice, va dunque rigettata l'obiezione difensiva secondo la quale i crediti vantati dalla ricorrente non avrebbero dovuto essere accertati in sede di verifica dello stato passivo; obiezione che si pone, peraltro, in contrasto con lo strumento utilizzato dalla stessa difesa per impugnare il provvedimento del giudice delegato di esclusione della Rimonti dallo stato passivo, correttamente individuato nell'opposizione di cui all'art. 59, comma 6, D. Igs. n. 159 del 2011.

Il Tribunale - e in precedenza anche il Giudice delegato - ha rilevato che i crediti di cui si chiedeva l'ammissione al passivo erano affatto «contestati, come risulta chiaramente e in maniera non equivoca dalle ragioni (indipendentemente dalla loro fondatezza o meno nel merito) enunciate nel provvedimento giudiziale dì non ammissione di detti crediti»; e, quindi, come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa ricorrente, necessitavano di accertamento all'esito della procedura comprensiva dell'opposizione ex art. 59 del summenzionato decreto.

Del pari infondato l'asserto secondo cui i crediti dei quali la Rimonti ha chiesto l'ammissione al passivo fossero suscettibili di esser soddisfatti in prededuzione, che non si confronta con la motivazione del Tribunale che, muovendo dalla stessa documentazione prodotta in allegato all'opposizione (segnatamente l'autorizzazione del Giudice delegato in data 5 luglio 2017 alla messa in liquidazione della società «mediante verbale di assemblea straordinaria a ministero di un notaio, con conseguente nomina, se del caso, di un liquidatore [...] oppure, alternativamente, mantenendo la sola figura dell'amministratore giudiziario»), non ha rinvenuto la prova che la ricorrente fosse stata nominata liquidatore e, in ogni caso, ha rimarcato l'assenza di prova dell'esercizio concreto ed effettivo da parte della Rimonti dei compiti correlati all'incarico.

Al fine di avversare la prima delle argomentazioni, la difesa ha allegato al ricorso (incorporandolo nel testo del secondo motivo) il verbale di assemblea straordinaria in data 11 settembre 2017 con il quale l'amministratore giudiziario aveva dato seguito al menzionato provvedimento autorizzativo del Giudice delegato.

Ha tuttavia trascurato che, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, possono essere introdotti solo documenti che non siano attinenti al merito e che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi, e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens di cause estintive e di disposizioni più favorevoli (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801).

Condizioni, che nel caso di specie non si sono verificate, atteso che la documentazione attinente alla presenza di un regolare atto di nomina del liquidatore da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] in forza di un provvedimento autorizzativo del Giudice delegato concerne il merito e, per ciò che più rileva, dallo stesso non deriva l'applicazione di uno ius superveniens più favorevole.

In ogni caso, tale produzione è priva di rilievo, ove raffrontata con la motivazione del Tribunale, non manifestamente illogica, che ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto in concreto l'attività di liquidatore, «atteso che per sua espressa ammissione, non aveva la disponibilità dei conti correnti, con la conseguenza che era un liquidatore senza portafoglio, priva di autonomo potere decisionale, essendo la gestione del denaro rimasta prerogativa esclusiva dell'amministratore giudiziario avv.to Shiaffonati e della coadiutrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])» (così nel provvedimento impugnato).

3. Infondati sono, altresì, gli ulteriori due motivi di ricorso.

Il Tribunale ha chiarito come l'incarico conferito alla Rimonti dall'amministratore giudiziario fosse chiaramente finalizzato a farsi coadiuvare nell'espletamento dei compiti inerenti all'incarico stesso e che, dunque, si trattava dì attività non sussumibile negli atti di ordinaria amministrazione di cui agli artt. 40 e 41 d.

Igs. 159/2011, apparendo, invece, manifestazione della modalità di esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e necessitando, pertanto, di una specifica autorizzazione da parte del Giudice delegato, a norma dell'art. 35, comma 4, del summenzionato decreto.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, anzi, condivisibile, venendo in rilievo lo svolgimento di compiti non meramente materiali, concernenti anche la predisposizione di soluzioni tecnico-giuridiche incidenti sulle scelte discrezionali dell'amministrazione.

In mancanza di detta autorizzazione l'attività, sostanzialmente svolta sine titulo, è stata legittimamente ritenuta esclusa dallo stato passivo.

4. Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/07/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato del 27 luglio 2020 il Tribunale di Piacenza, Sezione penale e misure di prevenzione, ha respinto l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione dell'esclusione dallo stato passivo adottata all'esito dell'udienza di verifica, tenutasi il 10 aprile 2019. 1.1 La procedura di confisca si è definita in danno di [OSCURATO:PERSONA] e delle società facenti parte del [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale la ricorrente assumeva di essere consulente fiscale e liquidatore. 1.2. Nell'esaminare le doglianze della Rimonti, esclusa dalla procedura di tutela, il Tribunale - dopo avere rilevato l'inapplicabilità dell'art 54 d. Igs. n. 159 del 2011, in considerazione della natura dei crediti vantati dall'istante, trattandosi di crediti quam minime contestati - ha rilevato, per un verso, che non risultava alcun formale atto di nomina allo svolgimento dei compiti di liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di predisposizione dei bilanci e di altra documentazione contabile a far data dal 1 gennaio 2017; per altro verso, ha evidenziato che neppure vi era traccia dello svolgimento dell'esercizio in concreto da parte della Rimonti di detti compiti, atteso che per sua stessa ammissione ella non aveva disponibilità dei conti correnti della società. Quanto, poi, all'incarico conferito a far tempo dal 1 gennaio 2017 da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di farsi coadiuvare dalla Rimonti quale consulente fiscale, il Tribunale segnalava l'assenza della necessaria autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 35, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art 54 d.lgs. n. 159 del 2011, vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dal ricorso in opposizione e dai documenti ad esso allegati. Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha erroneamente applicato ai crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento in favore della Rimonti la procedura di verifica ex artt. 57 e ss. del d. Igs. n. 159 del 2011, che riguarda la diversa fattispecie di ammissione dei crediti allo stato passivo, richiesta questa mai formalizzata dalla ricorrente. Inoltre il giudice dell'opposizione avrebbe erroneamente ritenuto i crediti in oggetto non rientranti tra quelli - liquidi, certi ed esigibili - di cui all'art. 54 del d. Igs. citato, nonché immotivatamente negato che la ricorrente avesse svolto funzioni di liquidatore, data invece per acclarata dal Giudice della verifica dello stato passivo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il travisamento della prova. Il Tribunale di Piacenza ha ritenuto l'assenza di prova della nomina della Rimonti quale liquidatore della società. Di contro, l'[OSCURATO:PERSONA] dell' [OSCURATO:PERSONA] srl aveva dato seguito al provvedimento autorizzativo del Giudice delegato, ponendo in liquidazione la società e nominando la ragioniera Rimonti quale liquidatore della stessa, come da verbale di assemblea straordinaria in data 11 settembre 2017 (allegato al ricorso per cassazione ai fini dell'autosufficienza e mai precedentemente prodotto, in quanto relativo a fatto dato per acclarato dal Giudice delegato). 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta applicazione dell'art. 35 d Igs. n. 159 del 2011. Posto che la ricorrente non ha mai svolto il ruolo di coadiutore dell'amministratore giudiziario, avendo invece svolto quello di liquidatore e di consulente fiscale, errato è il riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011 contenuto nel provvedimento impugnato e alla cui mancanza è stato subordinato il rigetto dell'opposizione. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Ai sensi di detto combinato disposto normativo, la nomina di coadiutore non rientrerebbe, diversamente da quanto erroneamente affermato dal provvedimento impugnato, tra gli atti necessitanti un'autorizzazione del Giudice delegato, bensì tra gli atti di ordinaria amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. La difesa, con memoria in data 23 marzo 2022, ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, ponendo in rilievo che:i) la nomina della ricorrente quale liquidatore della società fosse circostanza affermata dal Giudice delegato; ii) la produzione documentale ritenuta inammissibile era in realtà stata allegata ad abundantiam, il dato essendo stato pacificamente acquisito per altra via; iii) lo stesso Giudice delegato aveva reputato che la Rimonti fosse consulente fiscale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che la qualifica di coadiutore fosse stata erroneamente introdotta ex novo dal Tribunale; iv) infine, i limitati compiti delegati alla Rimonti rientravano nel novero degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda di cui all'art. 41, comma 2, D .Igs. n. 159 del 2011 e, come tali, non necessitanti di preventiva autorizzazione da parte del Giudice delegato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Infondati sono i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione logica delle questioni a essi sottese. Non è superfluo preliminarmente evidenziare come, ai sensi dell'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, 4 i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro non sono pregiudicati dal provvedimento di confisca e, secondo quanto espressamente previsto al comma 2 della norma citata, «devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5», di competenza dell'amministratore giudiziario. Ai crediti prededucibili sorti durante la procedura si applica la disposizione dell'art. 54 dello stesso decreto, secondo cui gli stessi - ove « liquidi, esigibili e non contestati - non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato», sulla scorta dei criteri indicati nei successivi commi 2 e 3 dell'art. 54 richiamato. Tale ultima disposizione, com'è evidente, prevede una mera possibilità del soddisfacimento, totale ovvero parziale, dei crediti prededucibili al di fuori del piano di riparto, sicché ove tale discrezionalità non sia esercitata ovvero, a fortiori, ove il credito asseritamente prededucibile difetti di uno o più dei requisiti indicati dall'art. 54 citato, la relativa richiesta di pagamento confluisce - senza necessità di nuova istanza da parte del creditore - nel piano di riparto disciplinato dagli artt. 57 e ss. d. Igs. n. 159 del 2011, rispetto alla quale il giudice delegato indicherà le ragioni di ammissione ovvero di mancata ammissione, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione, in ossequio al dettato dell'art. 59, comma 1, del menzionato decreto legislativo. Di tanto è conferma il disposto del successivo art. 61, concernente il progetto e il piano di pagamento dei crediti, che - tra l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo - indica anche i crediti prededucibili. In tale cornice, va dunque rigettata l'obiezione difensiva secondo la quale i crediti vantati dalla ricorrente non avrebbero dovuto essere accertati in sede di verifica dello stato passivo; obiezione che si pone, peraltro, in contrasto con lo strumento utilizzato dalla stessa difesa per impugnare il provvedimento del giudice delegato di esclusione della Rimonti dallo stato passivo, correttamente individuato nell'opposizione di cui all'art. 59, comma 6, D. Igs. n. 159 del 2011. Il Tribunale - e in precedenza anche il Giudice delegato - ha rilevato che i crediti di cui si chiedeva l'ammissione al passivo erano affatto «contestati, come risulta chiaramente e in maniera non equivoca dalle ragioni (indipendentemente dalla loro fondatezza o meno nel merito) enunciate nel provvedimento giudiziale dì non ammissione di detti crediti»; e, quindi, come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa ricorrente, necessitavano di accertamento all'esito della procedura comprensiva dell'opposizione ex art. 59 del summenzionato decreto. Del pari infondato l'asserto secondo cui i crediti dei quali la Rimonti ha chiesto l'ammissione al passivo fossero suscettibili di esser soddisfatti in prededuzione, che non si confronta con la motivazione del Tribunale che, muovendo dalla stessa documentazione prodotta in allegato all'opposizione (segnatamente l'autorizzazione del Giudice delegato in data 5 luglio 2017 alla messa in liquidazione della società «mediante verbale di assemblea straordinaria a ministero di un notaio, con conseguente nomina, se del caso, di un liquidatore [...] oppure, alternativamente, mantenendo la sola figura dell'amministratore giudiziario»), non ha rinvenuto la prova che la ricorrente fosse stata nominata liquidatore e, in ogni caso, ha rimarcato l'assenza di prova dell'esercizio concreto ed effettivo da parte della Rimonti dei compiti correlati all'incarico. Al fine di avversare la prima delle argomentazioni, la difesa ha allegato al ricorso (incorporandolo nel testo del secondo motivo) il verbale di assemblea straordinaria in data 11 settembre 2017 con il quale l'amministratore giudiziario aveva dato seguito al menzionato provvedimento autorizzativo del Giudice delegato. Ha tuttavia trascurato che, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, possono essere introdotti solo documenti che non siano attinenti al merito e che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi, e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens di cause estintive e di disposizioni più favorevoli (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801). Condizioni, che nel caso di specie non si sono verificate, atteso che la documentazione attinente alla presenza di un regolare atto di nomina del liquidatore da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] in forza di un provvedimento autorizzativo del Giudice delegato concerne il merito e, per ciò che più rileva, dallo stesso non deriva l'applicazione di uno ius superveniens più favorevole. In ogni caso, tale produzione è priva di rilievo, ove raffrontata con la motivazione del Tribunale, non manifestamente illogica, che ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto in concreto l'attività di liquidatore, «atteso che per sua espressa ammissione, non aveva la disponibilità dei conti correnti, con la conseguenza che era un liquidatore senza portafoglio, priva di autonomo potere decisionale, essendo la gestione del denaro rimasta prerogativa esclusiva dell'amministratore giudiziario avv.to Shiaffonati e della coadiutrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])» (così nel provvedimento impugnato). 3. Infondati sono, altresì, gli ulteriori due motivi di ricorso. Il Tribunale ha chiarito come l'incarico conferito alla Rimonti dall'amministratore giudiziario fosse chiaramente finalizzato a farsi coadiuvare nell'espletamento dei compiti inerenti all'incarico stesso e che, dunque, si trattava dì attività non sussumibile negli atti di ordinaria amministrazione di cui agli artt. 40 e 41 d. Igs. 159/2011, apparendo, invece, manifestazione della modalità di esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e necessitando, pertanto, di una specifica autorizzazione da parte del Giudice delegato, a norma dell'art. 35, comma 4, del summenzionato decreto. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, anzi, condivisibile, venendo in rilievo lo svolgimento di compiti non meramente materiali, concernenti anche la predisposizione di soluzioni tecnico-giuridiche incidenti sulle scelte discrezionali dell'amministrazione. In mancanza di detta autorizzazione l'attività, sostanzialmente svolta sine titulo, è stata legittimamente ritenuta esclusa dallo stato passivo. 4. Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. pro
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