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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 1997

Cassazione n. 15744/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] reitera, con il più recente atto di impugnazione, obiezioni che egli ha già sollevato in sede di merito e che la Corte di appello ha disatteso sulla scorta di argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che attengono, rispettivamente: all'ininfluenza, in vista dell'affermazione della responsabilità, a titolo concorsuale, per il reato sanzionato dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere i cinghiali le cui carcasse sono state trovate nell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]; all'assoluta inattendibilità della tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'avere partecipato all'uccisione degli animali, si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse, abbandonate dall'ignoto autore dell'atto in quella giornata non autorizzato; alla sussistenza del requisito psicologico (dolo o, quantomeno, colpa) della contravvenzione punita dall'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., con precipuo riferimento all'enucleazione degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso con soggetto rimasto non identificato nei reati ascrittigli; che il residuo motivo, vedente sul diniego della sospensione condizionale, è inammissibile perché afferisce a richiesta che non è stata formulata, neanche nelle conclusioni rassegnate all'udienza, in fase di appello (in questo senso, cfr. Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 — 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] reitera, con il più recente atto di impugnazione, obiezioni che egli ha già sollevato in sede di merito e che la Corte di appello ha disatteso sulla scorta di argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che attengono, rispettivamente: all'ininfluenza, in vista dell'affermazione della responsabilità, a titolo concorsuale, per il reato sanzionato dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere i cinghiali le cui carcasse sono state trovate nell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]; all'assoluta inattendibilità della tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'avere partecipato all'uccisione degli animali, si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse, abbandonate dall'ignoto autore dell'atto in quella giornata non autorizzato; alla sussistenza del requisito psicologico (dolo o, quantomeno, colpa) della contravvenzione punita dall'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., con precipuo riferimento all'enucleazione degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso con soggetto rimasto non identificato nei reati ascrittigli; che il residuo motivo, vedente sul diniego della sospensione condizionale, è inammissibile perché afferisce a richiesta che non è stata formulata, neanche nelle conclusioni rassegnate all'udienza, in fase di appello (in questo senso, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 — 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M