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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 32140/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SARONNO avverso a sentenza in data 14/04/2025 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la nota pervenuta il 09/07/2025 dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]’, ha concluso per la conferma integrale della sentenza impugnata e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio; a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, cod. proc. pen. e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 14/04/2025 della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza in data 28/11/2023 del Tribunale di Monza, ha dichiarato la prescrizione del reato contestato al capo A) e in parziale riforma della sentenza in data 19/07/2023 del Tribunale di Como, esclusa in relazione al capo 7) l’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen., ha dichiarato la prescrizione dei reati commessi fino al 04/12/2012 e ha rideterminato la pena inflitta, confermando la condanna per le truffe contestate ai capi 1), 3), 7) per i fatti successivi al 04/12/2012, 8), 9) (tutti relativi al procedimento n. 3271/2024), oltre che per il reato di indebito utilizzo di carta di pagamento contestato ai capi 2) e 4).

Va evidenziato che la sentenza della Corte di appello ha riunito i procedimenti relativi a due sentenze pronunciate in primo grado davanti ai due diversi tribunali.

Ciò premesso, il ricorrente deduce:

2. In relazione alle imputazioni di cui ai capi 1 e 2 (in danno di [OSCURATO:PERSONA]), violazione di legge in relazione all’art. 15 cod. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza dell’ex coimputato [OSCURATO:PERSONA].

3. In relazione ai capi 3 e 4 (in danno di [OSCURATO:PERSONA]), violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen., violazione di legge in relazione all’art. 15 cod. pen., motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

4. In relazione al capo 7, violazione dell’art. 640 cod. pen. e dell’art. 157 cod. pen..

5. In relazione al capo 9, Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione.

6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva.

7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena.

9. Vizio di omessa motivazione sulla provvisionale concessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato.

1.1. Va osservato che nell’epigrafe del ricorso si legge: «la sottoscritta avv. [OSCURATO:PERSONA] […] nella sua qualità di difensore di fiducia nonché procuratore speciale, giusta nomina e dichiarazione della volontà di proporre ricorso allegata al presente atto, del sig. [OSCURATO:PERSONA] […] dichiara, unitamente al suo assistito, di proporre ricorso avverso la sentenza 2122/25 pronunciata in data 14 aprile 2025 dalla Corte di appello di Milano […]».

Dopo l’esposizione dei motivi, in calce al ricorso, si rinviene la dichiarazione di volontà di proporre ricorso menzionata nell’epigrafe, resa e sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA].

Si legge in tale dichiarazione: «il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] […] dichiara la sua volontà di proporre ricorso avverso la sentenza 2122/25 pronunciata in data 14 aprile 2025 dalla Corte di appello di Milano […]».

Alla dichiarazione seguiva la sottoscrizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, per accettazione e autentica, l’ulteriore sottoscrizione del difensore, [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Così descritta la struttura dell’atto in esame, non può che osservarsi come, nonostante le dichiarazioni contenute nell’epigrafe, il ricorso risulti presentato esclusivamente e personalmente da [OSCURATO:PERSONA], per come si evince dalla dichiarazione di volontà di proporre ricorso riferita esclusivamente a se stesso, da lui sottoscritta con firma in calce, seguita dalla sottoscrizione del difensore “per accettazione e autentica”.

L’accettazione e l’autentica non può essere riferita all’imputato, atteso che essi costituiscono atti esclusivamente riferibili al difensore.

Va dunque, osservato che l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo.

Analogamente, la sottoscrizione del difensore «per accettazione» non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto.

Da tanto discende l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto personalmente dall’imputato, dovendosi ribadire che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).

2. L’inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo della prescrizione eventualmente maturata, atteso che l’assenza di una valida impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza di appello e l’irrefragabilità di quanto da essa statuito.

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. L’esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SARONNO avverso a sentenza in data 14/04/2025 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la nota pervenuta il 09/07/2025 dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]’, ha concluso per la conferma integrale della sentenza impugnata e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio; a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, cod. proc. pen. e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 14/04/2025 della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza in data 28/11/2023 del Tribunale di Monza, ha dichiarato la prescrizione del reato contestato al capo A) e in parziale riforma della sentenza in data 19/07/2023 del Tribunale di Como, esclusa in relazione al capo 7) l’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen., ha dichiarato la prescrizione dei reati commessi fino al 04/12/2012 e ha rideterminato la pena inflitta, confermando la condanna per le truffe contestate ai capi 1), 3), 7) per i fatti successivi al 04/12/2012, 8), 9) (tutti relativi al procedimento n. 3271/2024), oltre che per il reato di indebito utilizzo di carta di pagamento contestato ai capi 2) e 4). Va evidenziato che la sentenza della Corte di appello ha riunito i procedimenti relativi a due sentenze pronunciate in primo grado davanti ai due diversi tribunali. Ciò premesso, il ricorrente deduce: 2. In relazione alle imputazioni di cui ai capi 1 e 2 (in danno di [OSCURATO:PERSONA]), violazione di legge in relazione all’art. 15 cod. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza dell’ex coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. In relazione ai capi 3 e 4 (in danno di [OSCURATO:PERSONA]), violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen., violazione di legge in relazione all’art. 15 cod. pen., motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. 4. In relazione al capo 7, violazione dell’art. 640 cod. pen. e dell’art. 157 cod. pen.. 5. In relazione al capo 9, Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione. 6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva. 7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. 8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena. 9. Vizio di omessa motivazione sulla provvisionale concessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato. 1.1. Va osservato che nell’epigrafe del ricorso si legge: «la sottoscritta avv. [OSCURATO:PERSONA] […] nella sua qualità di difensore di fiducia nonché procuratore speciale, giusta nomina e dichiarazione della volontà di proporre ricorso allegata al presente atto, del sig. [OSCURATO:PERSONA] […] dichiara, unitamente al suo assistito, di proporre ricorso avverso la sentenza 2122/25 pronunciata in data 14 aprile 2025 dalla Corte di appello di Milano […]». Dopo l’esposizione dei motivi, in calce al ricorso, si rinviene la dichiarazione di volontà di proporre ricorso menzionata nell’epigrafe, resa e sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]. Si legge in tale dichiarazione: «il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] […] dichiara la sua volontà di proporre ricorso avverso la sentenza 2122/25 pronunciata in data 14 aprile 2025 dalla Corte di appello di Milano […]». Alla dichiarazione seguiva la sottoscrizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, per accettazione e autentica, l’ulteriore sottoscrizione del difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Così descritta la struttura dell’atto in esame, non può che osservarsi come, nonostante le dichiarazioni contenute nell’epigrafe, il ricorso risulti presentato esclusivamente e personalmente da [OSCURATO:PERSONA], per come si evince dalla dichiarazione di volontà di proporre ricorso riferita esclusivamente a se stesso, da lui sottoscritta con firma in calce, seguita dalla sottoscrizione del difensore “per accettazione e autentica”. L’accettazione e l’autentica non può essere riferita all’imputato, atteso che essi costituiscono atti esclusivamente riferibili al difensore. Va dunque, osservato che l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo. Analogamente, la sottoscrizione del difensore «per accettazione» non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto. Da tanto discende l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto personalmente dall’imputato, dovendosi ribadire che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01). 2. L’inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo della prescrizione eventualmente maturata, atteso che l’assenza di una valida impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza di appello e l’irrefragabilità di quanto da essa statuito. 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. L’esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu
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