CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 30 gennaio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino dell'Il maggio 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata, per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamenta difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare una pena contenuta nel minimo edittale tenuto conto della occasionalità della condotta, della modalità del fatto e del comportamento processuale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile afferendo al trattamento punitivo, istituzionalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, che non può essere sindacato, in assenza di valutazioni manifestamente illogiche o arbitrari; che il ricorso non arriva neppure a ventilare, nella presente sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] che la graduazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., inammissibili risultano le doglianze articolate dal ricorrente, che in quanto fondate su fattori del tutto opinabili e di per sé non idonei, attesa la genericità delle relative allegazioni, a contrastare la valutazione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio, non evidenziano alcuna arbitarietà o manifesta illogicità della relativa determinazione le quali soltanto consentono l'impugnazione innanzi a questa Corte (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). 2. Deve al contrario ritenersi che il richiamo da parte della Corte territoriale agli elementi dell'art.133 c.p. e, tra questi, alla "elevatissima gravità" della condotta ( risultando la quantità di sostanza stupefacente detenuta pari a 25.826 dosi medie singole) e alla personalità dell'imputato, del quale viene evidenziata l'elevata capacità a delinquere" in ragione dei precedenti penali, della condanna specifica e del contesto delinquenziale nel quale risulta inserito, risulta ampiamente sufficiente a supportare la quantificazione del trattamento sanzionatorio che, ponendosi ben al di sotto della media edittale, non richiede neppure alcuna specifica e dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) posto che è la stessa contenuta quantificazione del trattamento sanzionatorio a evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato. 3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass