CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 256 del d.lvo n. 152 del 2006 sotto il profilo dell'insussistenza di una delega di funzione in ambito ambientale è inammissibile perché meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta in appello e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, per nulla manifestamente illogico e conforme a diritto. La corte territoriale ha ritenuto valida ed efficace la delega di funzioni rilasciata in capo all'imputato, direttore generale, a cui era attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione finalizzati alla direzione e gestione dell'azienda sociale per le fasi produttive, amministrative e commerciali in un quadro nel quale il ricorrente poteva stipulare e gestire i contratti attinenti ai beni e servizi inerente l'attività produttiva e complementare ad essa da cui ha tratto la conclusione dell'attribuzione al ricorrente anche della gestione dei rifiuti derivanti in via immediata e diretta dall'attribuzione di competenze dirigenziali nella fase produttiva che necessariamente genera rifiuti (cfr. pag. 3). La delega in materia di gestione dei rifiuti è stata correttamente attribuita al ricorrente secondo gli insegnamenti di Questa corte di legittimità in un contesto nel quale è rimasta del tutto generica l'affermazione dell'assenza di capacità di spesa (Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, Fissolo, Rv. 278879 - 01 Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, Girolimetto, Rv. 238980). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. La corte territoriale ha argomentato che il fatto non fosse di minima offensività e ciò in ragione della quantità di rifiuti anche pericolosi. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.