CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21940/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la ordinanza del 15/09/2025 del tribunale di Messina;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe il tribunale del riesame di Messinaadito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip dellostesso tribunale applicativa della misura cautelare della custodia in carcere inrelazione al reato ex art. 74 del DPR 309/90 e ai connessi reati fine, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], rigettava la richiesta.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per CassazioneDell'[OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo tre motivi diimpugnazione.1. Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e 74DPR 309/90 e il vizio di motivazione. Si osserva quanto a [OSCURATO:PERSONA], checomporrebbe l'associazione articolata anche sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e delricorrente, che la prima aveva solo assunto il ruolo di corriere della droga inrapporto diretto con [OSCURATO:PERSONA], e non nei confronti del ricorrente. Da quil'assenza di consapevolezza da parte della donna che la droga fosse destinata adentrambi gli uomini. In tal senso sarebbe sintomatica una conversazione citata inricorso in cui l'[OSCURATO:PERSONA] temeva solo conseguenze giudiziarie per sé e non per ilricorrente. Altri dati, come una richiesta di soldi al ricorrente da parte di Calarcoe il recarsi della stessa presso l'abitazione del ricorrente, non sarebberosufficienti per l'ipotesi accusatoria. Inoltre l'azione della donna non avevacarattere di stabilità né rilevanza economica.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen.e 74 comma 6 DPR 309/90 in relazione al capo 112 della rubrica e 73 comma 5del DPR 309/90 il vizio di motivazione. L'associazione avrebbe movimentatoquantitativi modesti, e sarebbe erronea la valorizzazione di più canali di forniturae il riferimento ai quantitativi delle forniture.3. Con riguardo al terzo motivo deduce la violazione degli artt. 273 274comma 1 lett. a) b) e c) e 275 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione.contesta il giudizio di proporzionalità della misura applicata a fronte di fattirisalenti a tre anni prima della emissione della ordinanza, e la sussistenza dellaaltresì la esclusione della idoneità degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo è meramente rivalutativo del merito, ristretto alla diversavalorizzazione di pochi frammentari elementi, anche trascurando l'ampiezza delleargomentazioni del tribunale.Tanto si impone alla luce della stessa ordinanza e della sua congruamotivazione, corredata da numerosi rilievi specifici inerenti la attività delricorrente e le sue conversazioni intercettate, oltre che, per quanto qui diinteresse, da una articolata analisi del ruolo anche svolto dalla suocera dell'[OSCURATO:PERSONA],esaminato in correlazione con corrispondenti attività e conversazioni diquest'ultimo e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per concludere con coerenza nel sensodella sussistenza dei requisiti di un gruppo associativo dedito allo spaccio, consede centrale presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]Aqua, confinante con quella dell'[OSCURATO:PERSONA],nel quadro di una piena sinergia di quest'ultimo con il ricorrente, per un notevolevolume di affari e in presenza di operazioni incessanti di conteggio incassi e diriepilogo dei debiti con i fornitori, molteplici, oltre che nell'ambito di una pienacondivisione anche delle lavorazioni della droga, per ricavare crack e di unarichiamo, estremamente articolato e motivato, al ruolo della [OSCURATO:PERSONA], suoceradell'[OSCURATO:PERSONA], alla sua funzione di corriere e custode della droga, in stretta sinergiacon le condotte criminali anche del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e non solo dell'[OSCURATO:PERSONA] ( cfr. pag. 5sulla lamentata assenza della donna in occasione della presenza di clienti pressoil ricorrente, per tale ragione rimandati indietro, o sulle richieste di pagamentodella [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente che rispondeva al plurale "non abbiamo fatto niente!"), così da consentire attraverso la sua concreta quanto attenta gestione delladroga, anche esiti negativi di perquisizioni, nonché il richiamo al suo arresto,fonte di conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], sintomaticamente dimostrativedella "sussistenza dell'affectio societatis attesi i riferimenti plurimi all'attivitàsvolta insieme alla connessa necessità di sopportare le conseguenze legali eeconomiche unitariamente".2. Quanto al secondo motivo, per cui la configurazione della fattispecie exart. 74 coma 6 del DPR 309/90 sarebbe sussistente è del tutto generica,mancando sia di ogni confronto con gli specifici articolati e molteplici passaggimotivazionali dei giudici (cfr. pagg. 8 e 9) come sintetizzati snella descrizionedella complessiva organizzazione e azione di cui al opra riportato paragrafo, siadi utili allegazioni; si tratta anche di osservazioni meramente valutative ( e cometali inammissibili in questa sede) come con riguardo alla mera asserzione per cuile cessioni avrebbero sempre riportato quantità modeste.4. 3. In ordine al terzo motivo sulla violazione degli artt. 273, 274comma 1 lett. a) b) e c) e 275 cod. proc. pen., e sul vizio di motivazione. per cuisi contesta il giudizio di proporzionalità della misura applicata a fronte di fattirisalenti a tre anni prima della emissione della ordinanza, assieme allasussistenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelar con mancataspiegazione altresì della esclusione della idoneità degli arresti domiciliari, è ancheesso manifestamente infondato. Si configura un reato per cui opera la doppiapresunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. ricostruito in un quadroallarmante di una organizzazione operante su piazza di spaccio e anche presso ildomicilio del ricorrente, pluripregiudicato per il quale il tribunale ha evidenziatola assenza di elementi dimostrativi di una rescissione criminali, e la cui pervicaciacriminale sviluppatasi in un tempo significativo, secondo il collegio della cautela,giustamente, rende irrilevante la mera valorizzazione del tempo decorsodall'epoca ultima di accertamento dei reati. Diversamente da quanto asseritodalla difesa, i giudici anche hanno spiegato la inidoneità degli arresti domiciliariin maniera congrua, evidenziando che l'uomo ha commesso reati persino pressoil proprio domicilio.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1ter, disp. att., cod. proc. pen.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]