CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 33699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non terrebbe conto di elementi positivamente valutabili. 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello - rispondendo sulla stessa, unica materia qui riproposta - ha steso una motivazione del tutto logica, adeguata e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, ha evidenziato che la condotta di detenzione aveva ad oggetto cocaina, per oltre 1.200 dosi medie estraibili; che il ricorrente aveva trasportato la sostanza a bordo di un'auto di proprietà di terzi; che lo stesso non aveva mostrato alcuna resipiscenza. A ciò, peraltro, la sentenza ha aggiunto che il primo Giudice non aveva applicato la recidiva, pur a fronte di un precedente specifico grave, di un carico pendente piuttosto recente, oltre ad un'evasione del 2015. Dal che, dunque, la radicale assenza di elementi a sostegno della domanda, peraltro individuati in termini generici anche nell'impugnazione. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] nere est