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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27488/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza del giudice di pace di Siracusa del 9.6.2023, con cui l'imputata è stata condannata alla pena di 1.600 euro di multa in relazione ai reati di diffamazione e minaccia, in continuazione, e rilevato che il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27.11.2023, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere, ritenendo la competenza della Corte di cassazione, disponendo, altresì, la trasmissione degli atti;

2. Considerato che il provvedimento di incompetenza è stato erroneamente emesso, in quanto, secondo l'orientamento che il Collegio intende ribadire, il giudice che intenda spogliarsi della potestà decisoria rilevando l'inesattezza del mezzo di impugnazione azionato, è tenuto a convertire l'impugnazione, in base al principio generale previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 3, n. 40381 del 17/5/2019, Dorati, Rv. 276934; contra, da ultimo, Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634).

2.1. Considerato, altresì, che la sentenza di incompetenza è anche erronea nel contenuto della decisione con cui il tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, non fosse esperibile l'appello da parte dell'imputata avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria poiché erano state impugnate solo le statuizioni relative all'affermazione di responsabilità e non anche quelle sulla condanna al risarcimento del danno.

Infatti, costituisce principio consolidato e condiviso dal Collegio considerare ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. Sez. 2, n. 20190 del 14/4/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 4, n. 31650 del 29/3/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 27460 del 15/3/2019, Polimeni, Rv. 276459).

L'autonoma impugnazione del capo civile della decisione, come condizione di ammissibilità dell'appello - a fronte di una condanna a pena solo pecuniaria - è necessaria, infatti, solo quando, non contestandosi più l'affermazione di responsabilità (che rileva sia ai fini penali che ai fini civili), la doglianza dell'imputato riguardi il contenuto specifico della statuizione civile, in ordine, ad esempio, alla tipologia di danni riconosciuti, alla loro quantificazione o alla stessa legittimazione della parte in cui favore tali danni sono stati riconosciuti; per questo, può dirsi che sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano statuizioni risarcitorie, sempre che l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l'affermazione di penale responsabilità (Sez.

F, n. 32324 del 11/8/2011, Golfarelli, Rv. 251094).

3. Considerato, pertanto, che è qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace - il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato (Sez. 5, n. 51123 del 21/9/2015, Dinatale, Rv. 266094);

3.1. Rilevato che, nel caso di specie, l'impugnazione sollecita in via principale una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, come evidenzia lo stesso Tribunale nella sua sentenza P. Q. M. qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa per il relativ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza del giudice di pace di Siracusa del 9.6.2023, con cui l'imputata è stata condannata alla pena di 1.600 euro di multa in relazione ai reati di diffamazione e minaccia, in continuazione, e rilevato che il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27.11.2023, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere, ritenendo la competenza della Corte di cassazione, disponendo, altresì, la trasmissione degli atti; 2. Considerato che il provvedimento di incompetenza è stato erroneamente emesso, in quanto, secondo l'orientamento che il Collegio intende ribadire, il giudice che intenda spogliarsi della potestà decisoria rilevando l'inesattezza del mezzo di impugnazione azionato, è tenuto a convertire l'impugnazione, in base al principio generale previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 3, n. 40381 del 17/5/2019, Dorati, Rv. 276934; contra, da ultimo, Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634). 2.1. Considerato, altresì, che la sentenza di incompetenza è anche erronea nel contenuto della decisione con cui il tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, non fosse esperibile l'appello da parte dell'imputata avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria poiché erano state impugnate solo le statuizioni relative all'affermazione di responsabilità e non anche quelle sulla condanna al risarcimento del danno. Infatti, costituisce principio consolidato e condiviso dal Collegio considerare ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. Sez. 2, n. 20190 del 14/4/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 4, n. 31650 del 29/3/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 27460 del 15/3/2019, Polimeni, Rv. 276459). L'autonoma impugnazione del capo civile della decisione, come condizione di ammissibilità dell'appello - a fronte di una condanna a pena solo pecuniaria - è necessaria, infatti, solo quando, non contestandosi più l'affermazione di responsabilità (che rileva sia ai fini penali che ai fini civili), la doglianza dell'imputato riguardi il contenuto specifico della statuizione civile, in ordine, ad esempio, alla tipologia di danni riconosciuti, alla loro quantificazione o alla stessa legittimazione della parte in cui favore tali danni sono stati riconosciuti; per questo, può dirsi che sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano statuizioni risarcitorie, sempre che l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l'affermazione di penale responsabilità (Sez. F, n. 32324 del 11/8/2011, Golfarelli, Rv. 251094). 3. Considerato, pertanto, che è qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace - il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato (Sez. 5, n. 51123 del 21/9/2015, Dinatale, Rv. 266094); 3.1. Rilevato che, nel caso di specie, l'impugnazione sollecita in via principale una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, come evidenzia lo stesso Tribunale nella sua sentenza P. Q. M. qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa per il relativ